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Alla Camera il decreto Art Bonus e Turismo

La Commissione Cultura della Camera ha cominciato la discussione del decreto legge n. 83, cd. “Art-bonus e turismo”, recante «disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», approvato dal Consiglio dei ministri n. 17 del 22 maggio 2014, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 maggio e, dunque, in vigore dal 1° giugno scorso.

Il testo del decreto è liberamente scaricabile al seguente link della Camera dei Deputati.

Pubblichiamo di seguito l’intervento dell’on. Maria Coscia Relatrice del provvedimento per la Commissione Cultura.

Maria Coscia, parlamentare Capogruppo del Partito Democratico nella Commissione Cultura della Camera. Il provvedimento è composto da 18 articoli, suddivisi in 4 titoli, relativi, rispettivamente, alla tutela del patrimonio culturale (articoli 1-8), al supporto dell’accessibilità del settore culturale e turistico (articoli 9-11), all’amministrazione del patrimonio culturale e del turismo (articoli 12-16), alle norme finanziarie e all’entrata in vigore (articoli 17-18). Illustra quindi il contenuto degli articoli del provvedimento riguardanti la cultura.

Ricorda anzitutto che, fra le ragioni di straordinaria necessità e urgenza indicate nella premessa del decreto-legge, è stata inserita quella di reperire risorse, anche mediante interventi di agevolazione fiscale, per garantire la tutela del patrimonio culturale e lo sviluppo della cultura, in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione.

Precisa che a tal fine, l’articolo 1 introduce un regime fiscale agevolato per il triennio 2014-2016, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (cosiddetto ART-BONUS). In tal modo, si intende semplificare il sistema di agevolazioni per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali, prevedendo un’unica disciplina per le persone fisiche e le persone giuridiche, così superando l’attuale dicotomia che vede la detrazione del 19 per cento per le prime e la deduzione dalla base imponibile per le seconde. Sottolinea che, in particolare, le erogazioni devono perseguire i seguenti scopi: interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica – vale a dire, musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali – realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Aggiunge che i contribuenti potranno usufruire di tale credito nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e nella misura del 50 per cento per il 2016; i titolari di reddito di impresa potranno utilizzare il credito di imposta in compensazione. Rileva poi che sono previste specifiche misure per garantire la pubblicità e la trasparenza e la creazione all’interno del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di strutture per favorire la raccolta di fondi.

Passando all’esame dell’articolo 2, rileva che lo stesso prevede interventi per accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei e che, a tal fine, dispone varie deroghe al Codice dei contratti pubblici per gli affidamenti dei contratti. Aggiunge che, in particolare, consente al direttore generale di progetto, nominato ai sensi del decreto-legge n. 91 del 2013, di avvalersi dei poteri attribuiti ai commissari straordinari delle opere pubbliche di operare in deroga alla normativa vigente, di aggiudicare l’appalto in deroga alla disciplina sulla verifica dei requisiti, di revocare il responsabile unico del procedimento e di attribuire le relative funzioni ai componenti della segreteria tecnica di progettazione. Inoltre, prevede l’elevazione della soglia per il ricorso alla procedura negoziata per i lavori relativi ai beni culturali da 1 a 3,5 milioni di euro, l’applicazione di procedure d’urgenza per l’esecuzione dei contratti e l’elevazione al 30 per cento della soglia delle varianti in corso d’opera per i lavori previsti. Precisa che ulteriori misure riguardano il responsabile del procedimento, che può svolgere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori e che, con un’attestazione, può sostituire la verifica dei progetti. Resta fermo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di contratti di sponsorizzazione. Aggiunge che il medesimo articolo prevede che il comando presso la struttura di supporto al direttore generale di progetto non è assoggettato ad alcun atto autorizzativo da parte dell’amministrazione di appartenenza. Al contempo, prevede la costituzione, presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, di una segreteria tecnica di progettazione, composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti incarichi di collaborazione per la partecipazione alle attività progettuali «e di supporto» al Grande Progetto Pompei.

Al riguardo, segnala che bisognerà chiarire il raccordo fra la segreteria tecnica di progettazione di cui ora si propone la costituzione e la struttura di supporto al direttore generale di progetto, composta, in base a quanto previsto dal decreto-legge n. 91 del 2013, da personale appartenente, fra l’altro, al profilo professionale tecnico, nonché da esperti in materia architettonica, urbanistica e infrastrutturale. Precisa che ulteriori disposizioni recate dall’articolo 2 riguardano i compiti e i poteri del Comitato di gestione, previsto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2013 nell’ambito del processo di rilancio del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata». In particolare, si esplicita che la proposta del Piano strategico per lo sviluppo delle aree a cui si riferisce il piano di gestione del sito Unesco è redatta dal direttore generale di progetto e che il Comitato di gestione la approva ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, che reca la disciplina della conferenza di servizi.

Con riferimento all’articolo 3, rileva che questo prevede la nomina, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di un commissario straordinario chiamato a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, un Progetto di riassegnazione degli spazi dell’intero complesso della Reggia di Caserta, al fine di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale. Specifica che in base a quanto comunicato di recente dal Governo in risposta ad una interrogazione, «nel Palazzo Reale, oltre alla Soprintendenza, sono presenti anche altri Enti pubblici (il Ministero della difesa con la Scuola allievi specialisti aeronautica militare, la Presidenza del Consiglio con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, l’Ente provinciale del turismo, i Corpi speciali dei ROSS e dei NAS, il rettorato della seconda Università degli Studi di Napoli)». Aggiunge che per la gestione ordinaria del sito restano ferme le attribuzioni della Soprintendenza speciale.

In riferimento all’articolo 5 precisa che questo reca disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, modificando in più parti l’articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. Aggiunge che questo articolo prevede che le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento possano negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali, «nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva». Al riguardo, segnala che occorrerà chiarire il significato di tale espressione, considerato che il nuovo contratto è intervenuto il 25 marzo 2014. Precisa che questo articolo, inoltre, reca una nuova disciplina per la gestione degli esuberi: in particolare, estende al personale delle fondazioni la disciplina prevista dall’articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di pensionamenti attivabili nei casi di soprannumerarietà all’esito delle riduzioni di organico. Per il personale che risulti poi ancora eccedente, prevede l’assunzione a tempo indeterminato, mediante procedura di mobilità avviata dalla fondazione, da parte della società ALES.

Infine ricorda che questo articolo precisa che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni sul pubblico impiego per quanto concerne le verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico derivanti dalle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni si intende il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l’indennità di contingenza.

Aggiunge che un ulteriore gruppo di disposizioni riguarda gli statuti e la governance delle fondazioni. In particolare, si proroga (dal 30 giugno 2014) al 31 dicembre 2014 il termine per l’adeguamento degli statuti e si specifica che alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie si rinnovano gli organi. Precisa che per il collegio dei revisori si stabilisce che «continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 14» del decreto-legislativo n. 367 del 1996. Al riguardo, aggiunge che la relazione illustrativa specifica che l’intervento è necessario in quanto allo stato attuale sussiste un dubbio circa la procedura da adottare per conseguire la ricostituzione dell’organo di controllo, ben delineata, invece, dall’articolo 14 del decreto-legislativo n. 367 del 1996. Precisa che poiché, peraltro, nell’articolo 14 citato sono presenti ulteriori contenuti, se l’obiettivo è quello indicato dalla relazione illustrativa, occorre una apposita specifica. Sempre con riferimento alla governance, si dispone la proroga dell’amministrazione straordinaria delle fondazioni lirico-sinfoniche che alla data di entrata in vigore del decreto-legge non abbiano ancora adeguato i propri statuti, fino alla nomina dei nuovi organi.

Rileva, inoltre, che si adegua la misura del trattamento economico dei dipendenti, consulenti e collaboratori delle fondazioni, nonché – se previsto – di quello dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, al limite massimo retributivo previsto per il trattamento economico annuo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni, quantificato, a decorrere dal 1° maggio 2014, in 240.000 euro.

Evidenzia, quindi, che con ulteriori disposizioni, si modifica nuovamente la disciplina per l’individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative speciali, sostanzialmente superando le recenti innovazioni introdotte dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 326 e 327, della legge n. 147 del 2013) e ripristinando, con alcune variazioni, le modalità previste dall’articolo 1 del decreto-legge n. 64 del 2010, che viene abrogato. Ricorda che, in particolare, si prevede che, entro il 31 luglio 2014, sono determinati, con decreto interministeriale di natura non regolamentare, i criteri per l’individuazione delle fondazioni che possono dotarsi di forme organizzative speciali. Ancora una volta si fa riferimento alla presenza di evidenti peculiarità concernenti la storia e la cultura operistica e sinfonica italiana, la funzione e la rilevanza internazionale, le capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, il significativo e continuativo apporto finanziario di privati. Ricorda che la concreta individuazione delle fondazioni in questione è affidata ad un decreto ministeriale, da adottare entro il 31 ottobre 2014 ed aggiornare ogni tre anni. Inoltre, le fondazioni in questione percepiscono una quota del FUS determinata percentualmente con valenza triennale (a decorrere dal 2015) e contrattano un autonomo contratto di lavoro che regola all’unico livello aziendale tutte le materie che – a livello generale – sono regolate dal CCNL di settore e dagli accordi integrativi aziendali.

Evidenzia, inoltre, che si prevede che le fondazioni in questione adeguano i propri statuti in deroga alle disposizioni che regolano la partecipazione dei soci privati, il consiglio di indirizzo e il sovrintendente. Al riguardo, rileva che potrebbe essere utile chiarire se si possa derogare alla presenza di un organo di indirizzo, ovvero se la deroga possa riguardare solo la composizione dello stesso, e se si possa derogare alla presenza del sovrintendente, ovvero se la deroga possa riguardare solo la modalità di nomina.

Evidenzia, infine, che si incrementa di 50 milioni di euro per l’anno 2014 la dotazione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti in favore delle fondazioni che erano in situazione di difficoltà alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 91 del 2013.

Rileva, inoltre, che, con ulteriore previsione inserita nell’articolo 5, si modifica il nome della «Fondazione Teatro dell’Opera di Roma» in Fondazione «Teatro dell’Opera di Roma Capitale».

Osserva che l’articolo 6 reca disposizioni in materia di benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva finalizzati, in particolare, ad attrarre investimenti esteri in Italia. In particolare, rileva che aumenta (da 5) a 10 milioni di euro il limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione per film o parti di film girati sul territorio nazionale utilizzando manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere. Ricorda che il limite massimo è riferito non più alla singola opera filmica, ma alla singola impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo di imposta. Evidenzia, altresì, che aumenta (da 110) a 115 milioni di euro, a decorrere dal 1o gennaio 2015, la misura del limite complessivo di spesa per la concessione dei crediti d’imposta per la produzione, la distribuzione e l’esercizio cinematografico. Al riguardo, segnala che la decorrenza dell’aumento deve essere inserita nell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013 che, altrimenti, la riferirebbe a partire dal 2014. Rileva, infine, che differisce (dal 9 gennaio 2014) al 30 giugno 2014 il termine per l’emanazione del decreto interministeriale con il quale devono essere definite le disposizioni applicative della disciplina sui benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva, anche con riferimento ai limiti da assegnare alle due tipologie di produzioni: con riferimento alla prima, introduce, inoltre, il riferimento ad un «particolare riguardo» ai benefici previsti per l’attrazione degli investimenti esteri.

Ricorda che l’articolo 7, innanzitutto, dispone l’introduzione di un nuovo strumento di pianificazione strategica, denominato «Grandi Progetti Beni culturali», e che il Piano, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Osserva che, per attuare gli interventi del Piano, è prevista, per il triennio 2014-2016, una apposita autorizzazione di spesa, pari a 5 milioni di euro per il 2014, 30 per il 2015, 50 per il 2016. Rileva che dal 1o gennaio 2017 al Piano è destinato il 50 per cento della quota delle risorse per infrastrutture riservata a investimenti in favore dei beni culturali, di cui all’articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002. Sottolinea, inoltre, che quest’ultimo viene novellato, prevedendo che la quota delle «risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture», iscritte nello stato di previsione del MIT, specificamente destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali, è individuata, dal 2014, in misura pari al 3 per cento. Segnala che, in sintesi, rispetto alla normativa previgente, diventa valida a regime la previsione di riservare una quota delle risorse suddette per investimenti in favore di beni culturali e la sua percentuale è univocamente fissata (e non più da individuare in misura «fino al 3 per cento»). Ricorda, altresì, che è eliminato il tetto massimo di 100 milioni di euro annui. Al riguardo, segnala che la disposizione in esame – come la norma previgente – fa generico riferimento alle «risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture», non specificando quali tipologie di risorse potranno effettivamente rendersi disponibili. Aggiunge che l’assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi. Rileva, quindi, che, in sostanza, rispetto alla procedura stabilita dalla normativa previgente, non è più previsto il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Osserva, inoltre, che l’articolo 7 dispone che, per il triennio 2014-2016, 3 milioni di euro annui provenienti dalla quota riservata per investimenti in favore dei beni culturali sono destinati a finanziare progetti di attività culturali nelle periferie urbane, elaborati da enti locali. Evidenzia che nulla è specificato circa la procedura di individuazione degli interventi, né è specificato se la loro selezione competerà al CIPE. Ricorda che un secondo gruppo di disposizioni inserite nell’articolo 7 prevede il rifinanziamento del Fondo Mille giovani per la cultura, per un ammontare di 1 milione di euro per il 2015. Osserva che la disposizione fa seguito – limitatamente al 2015 – all’impegno assunto dal Governo durante la seduta dell’Assemblea della Camera del 7 agosto 2013, con l’accoglimento dell’ordine del giorno 9/1458/11, volto a prevedere l’adozione di ulteriori iniziative normative per strutturare e finanziare il Fondo su una dimensione triennale. Aggiunge che, con riferimento all’attivazione del Fondo, la relazione illustrativa evidenzia che, nonostante i reiterati sforzi congiunti delle amministrazioni competenti, si è rivelato impossibile attuare la previsione, «stante la inadeguatezza palese dello stanziamento disposto dal legislatore, che avrebbe reso inevitabile, alternativamente, o ridurre drasticamente il numero dei giovani coinvolti, o ridurre in modo socialmente inaccettabile la minima remunerazione per essi prevista». Segnala che, comunque, nel bilancio 2014 i fondi sono stati appostati, unitamente a quelli relativi al programma 500 giovani per la cultura, sul capitolo 1325 dello stato di previsione del MIBACT.

Ricorda che l’articolo 8 prevede l’utilizzo di giovani fino a 29 anni, laureati o in possesso del diploma rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica, per far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica, mediante contratti di lavoro flessibile. Precisa che si tratta di una iniziativa finanziata per il (solo) 2015 nel limite di 1,5 milioni di euro. A tal fine, sottolinea che Stato, regioni e altri enti pubblici territoriali predispongono elenchi nominativi, e che i titoli di studio effettivamente utili ai fini dell’inserimento negli elenchi, le modalità i tenuta e di aggiornamento degli stessi, di individuazione dei giovani da impiegare, nonché di riparto dello stanziamento, saranno definiti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentita la Conferenza unificata. Rileva, quindi, che i rapporti di lavoro in questione non possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato, né pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico nei luoghi della cultura. Sottolinea inoltre che la stessa finalità di miglioramento dei servizi di valorizzazione dei luoghi della cultura con l’impiego di giovani può essere conseguita attraverso la presentazione di appositi progetti nell’ambito del Servizio nazionale civile, relativamente al settore del patrimonio artistico e culturale.

Aggiunge quindi che l’articolo 12 contiene, anzitutto, disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica. In particolare, stabilisce che il termine iniziale di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio di quest’ultimo sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato. Inoltre, interviene sul procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, sopprimendo le disposizioni che consentivano, in caso di mancata espressione del parere da parte del soprintendente entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, di indire una conferenza di servizi, che doveva pronunciarsi entro 15 giorni. Precisa quindi che il nuovo testo ora prevede che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In proposito, ricorda che, in base a quanto già disposto dal testo previgente del terzo periodo del comma 9 dell’articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, «in ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione». Aggiunge che, inoltre, l’articolo 12 prevede l’emanazione di un regolamento di delegificazione finalizzato ad ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010 – con cui è stato disciplinato il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per tale tipologia di interventi – e ad operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni relative all’inapplicabilità della SCIA nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e del silenzio-assenso nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico e l’ambiente. Aggiunge che un ulteriore gruppo di disposizioni recate dall’articolo 12 intende semplificare la riproduzione dei beni culturali e la consultazione degli archivi. In particolare, inserisce tra le ipotesi nelle quali non è dovuto alcun canone per le riproduzioni di beni culturali quella in cui la richiesta sia avanzata da soggetti privati per finalità di valorizzazione. Precisa che, al contempo, dispone che tale richiesta, come anche quella, già prevista, proveniente da soggetti pubblici per la medesima finalità, non deve avere scopo di lucro, neanche indiretto. Il medesimo articolo prevede che sono libere (e, dunque, non necessitano di preventiva autorizzazione) alcune operazioni purché, anche in tal caso, attuate senza scopo di lucro. Specifica che si tratta della riproduzione di beni culturali attuata in modo che non ci sia alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a fonti luminose, né l’uso di supporti, e della divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini legittimamente acquisite, in modo che le stesse non possano essere ulteriormente riprodotte dall’utente, se non a bassa risoluzione digitale. Infine, riduce (da 40) a 30 anni il termine previsto per il versamento della documentazione degli organi dello Stato all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato e prevede la libera consultabilità dei documenti versati prima di tale termine.

Con riferimento all’articolo 14, ricorda che questo riguarda l’organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Esso dispone, anzitutto, che il numero complessivo degli uffici dirigenziali generali, centrali e periferici, del MIBACT, incluso il Segretario generale, non può essere superiore a 24, dei quali non più di 2 presso il Gabinetto del Ministro. A tal fine, elimina il vincolo relativo al numero degli uffici dirigenziali generali periferici, fissato in 17. Al riguardo, segnala che nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 4 del 28 febbraio 2014, è prevista l’articolazione in 9 uffici dirigenziali generali centrali e 12 uffici dirigenziali generali regionali, coordinati da un Segretario generale, nonché in 2 uffici dirigenziali generali presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. In particolare, l’articolo 7 dispone che le Direzioni regionali di Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Umbria, siano uffici dirigenziali di livello non generale.

In relazione all’articolo 14 in esame rileva che questo dispone che, a seguito del verificarsi di eventi calamitosi per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato di emergenza, il Ministro può riorganizzare gli uffici del Ministero operanti nelle aree interessate, per un periodo non superiore a 5 anni, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva. Infine rileva che questo articolo modifica la procedura per l’istituzione delle soprintendenze speciali, estendendo la possibilità di costituire soprintendenze speciali tramite «trasformazione» di tutti gli istituti e i luoghi della cultura statali – quindi, anche di aree e parchi archeologici e di complessi monumentali –, oltre che di «uffici» competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore. Inoltre, a tal fine prevede il coinvolgimento di altri due dicasteri (economia e finanze, semplificazione e pubblica amministrazione), oltre al MIBACT, e non fa più riferimento all’autonomia contabile. Rileva poi, con riguardo a quest’ultimo aspetto, che sembrerebbe opportuno acquisire un chiarimento e che sembrerebbe opportuno chiarire se, effettivamente, in tutti i casi di attribuzione dell’autonomia, si intenda cambiare la denominazione dell’istituto in «soprintendenza». Aggiunge che il medesimo articolo dispone che, in tali strutture, invece del consiglio di amministrazione, è presente un amministratore unico, da affiancare al soprintendente, dotato di specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Rileva poi che lo stesso prevede che i poli museali e gli istituti e luoghi della cultura trasformati in soprintendenze dotate di autonomia, di regola, svolgano in forma diretta i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico concernenti i servizi editoriali e di vendita di cataloghi, sussidi audiovisivi e informatici, riproduzioni di beni culturali, nonché i servizi concernenti l’organizzazione di mostre e manifestazioni culturali e di iniziative promozionali.

Con riferimento poi all’articolo 15, ricorda che questo ripristina la possibilità di proroga delle assegnazioni temporanee del personale non dirigente del comparto Scuola presso il MIBACT – fino al 31 agosto 2015 – e prevede la promozione, da parte dello stesso Ministero, di procedure di mobilità relative a personale non dirigente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

In riferimento, infine, all’articolo 17, rileva che lo stesso reca la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento – pari, per il primo triennio, a 1,1 milioni di euro per il 2014, 47,8 milioni di euro per il 2015, 81,9 milioni di euro per il 2016 – e indica la relativa copertura finanziaria.