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Il decreto Art Bonus e Turismo in dettaglio

Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, introduce strumenti concreti ed operativi per sostenere il patrimonio culturale e rilanciare il settore turistico, un comparto strategico, che possiede delle enormi potenzialità di crescita e che può dare un contributo fondamentale per lo sviluppo economico ed il lavoro.

Con questo provvedimento, il Governo si muove in due direzioni: da un lato la tutela e la conservazione del patrimonio artistico italiano, dall’altro un incentivo alla ristrutturazione e digitalizzazione delle strutture ricettive in vista di un globale rilancio del settore turistico.

ITER NORMATIVO
Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2014, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio e, dunque, è in vigore dal 10 giugno. Fa seguito al D.L. 8 agosto 2013, n. 91 (L. 112/2013), recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, sul quale incide, in maniera testuale, in più punti. È composto da 20 articoli (i 18 articoli del testo originario e due, 13 bis e 11 bis, introdotti alla Camera), suddivisi in 4 titoli relativi, rispettivamente, alla tutela del patrimonio culturale (artt. 1-8), al supporto dell’accessibilità del settore culturale e turistico (artt. 9-11), all’amministrazione del patrimonio culturale e del turismo (artt. 12-16), alle norme finanziarie e all’entrata in vigore (artt. 17-18).

Le Commissioni riunite Cultura e Attività Produttive della Camera (relatori rispettivamente Maria Coscia per la VII ed Emma Petitti, per la X), attraverso il lavoro in sede referente, hanno introdotto notevoli miglioramenti del testo approvato dal Consiglio dei Ministri, senza mutare l’impianto complessivo voluto dal Governo, in un rapporto di collaborazione tra forze politiche di maggioranza e opposizione.

Il disegno di legge approvato alla Camera ha cominciato l’iter in Senato per l’approvazione definitiva.

LO SVILUPPO DELLA CULTURA E LA TUTELA DEL PATRIMONIO
“Art Bonus” – L’articolo 1 del decreto introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (“Art Bonus’1- Tale credito sarà fruibile dai contribuenti nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e nella misura del 50 per cento per il 2016. Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

In tal modo si intende semplificare, per il triennio 2014-2016, il sistema di agevolazioni per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali, prevedendo un’unica disciplina per le persone fisiche e le persone giuridiche e, così, superando l’attuale dicotomia che vede la detrazione del 19 per cento per le prime e la deduzione dalla base imponibile per le seconde.
In particolare, le erogazioni devono perseguire i seguenti scopi: interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici. Il credito di imposta è riconosciuto anche ove le erogazioni siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli stessi beni; sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica o anche gestiti da fondazioni o associazioni private (vale a dire, musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali); realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni liricosinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

In sede referente è stato disposto che le somme elargite sono versate all’erario e riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) per essere utilizzate secondo la loro destinazione. Inoltre, sono state precisate le misure per garantire la pubblicità e la trasparenza: in particolare, è prevista la creazione di un apposito portale, gestito dal MIBACT, in cui raggruppare tutte le informazioni relative ai soggetti destinatari delle erogazioni, lo stato di conservazione di ciascun bene, gli interventi in atto, alte risorse pubbliche assegnate, all’ente responsabile del bene, alla fruizione.

BENEFICI FISCALI: DAL CINEMA AGLI SPETTACOLI DAL VIVO
L’articolo 6 reca disposizioni in materia di benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva finalizzati ad attrarre investimenti esteri in Italia. Esso opera:

  • aumentando da 5 a 10 milioni di euro il limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione per film, o parti di film girati sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere (il limite massimo è riferito non più alla singola opera filmica, ma alla singola impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo di imposta);
  • aumentando da 110 a 115 milioni di euro, a decorrere dal 10 gennaio 2015, la misura del limite complessivo di spesa per la concessione dei crediti d’imposta per la produzione, la distribuzione e l’esercizio cinematografico;
  • differendo dal 9 gennaio 2014 al 30 giugno 2014 il termine per l’emanazione del decreto interministeriale con cui devono essere definite le disposizioni applicative della disciplina sui benefici fiscali per la produzione audiovisiva e cinematografica, con un “particolare riguardo”, per quest’ultima, ai benefici previsti per l’attrazione degli investimenti esteri;
  • prevedendo la concessione di un credito di imposta per gli anni 2015 e 2016, nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche (tale credito è riservato alle piccole e medie imprese di esercizio cinematografico, purché le sale oggetto degli interventi esistano almeno dal 10 gennaio 1980);
  • riconoscendo il credito di imposta – ripartito in tre quote annuali di pari importo -fino ad un massimo di 100 mila euro e comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. La disciplina applicativa sarà definita con un decreto interministeriale da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;
  • introducendo la possibilità di utilizzare entro il 31 dicembre 2015 le somme per la concessione del credito di imposta alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese produttrici di spettacoli di musica dal vivo non impegnate nel 2014.

“GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI” E “PROGRAMMA ITALIA 2019”
Con l’articolo 7 si prevede un Piano strategico annuale, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, al fine di individuare beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Per attuare il Piano si dispone una specifica autorizzazione di spesa per il triennio 2014-2016 e dal 2017 sarà riservata parte della quota delle risorse per infrastrutture destinata a investimenti in favore dei beni culturali; si dispone, inoltre, che per il triennio 2014- 2016, tre milioni di euro annui provenienti dalla quota riservata per investimenti in favore dei beni culturali siano destinati a finanziare progetti di attività culturali nelle periferie urbane, elaborati da Enti locali.

Un secondo gruppo di disposizioni inserite in questo articolo prevede il rifinanziamento del Fondo Mille giovani per la cultura, per un ammontare di un milione di euro per il 2015, inquadrato nell’ambito delle iniziative del Piano nazionale garanzia giovani.

Il lavoro delle Commissioni alla Camera ha prodotto l’annuncio dell’adozione del “Programma Italia 2019”, volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città italiane a “Capitale europea della cultura 2019”. Il Programma individua, per ciascuna delle azioni proposte, la copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi comunitari per il periodo 2014-2020.

Inoltre, annualmente il Consiglio dei Ministri conferisce ad una città italiana il titolo di “Capitale italiana della cultura”, sulla base di una procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con la Conferenza unificata. I progetti presentati dalla città così designata hanno natura strategica di rilievo nazionale e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e 2020.

Infine, anche in vista dell’Expo 2015, si è intervenuti sulla disciplina attuativa del finanziamento dei progetti presentati da Comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti per la valorizzazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l’informazione e l’accoglienza dei turisti. In particolare, si differisce dal 30 giugno 2014 al 31 marzo 2015 il termine per la presentazione dei progetti da parte dei Comuni. Inoltre si differisce al 31 dicembre 2014 il termine (scaduto a marzo 2014) per l’emanazione del decreto ministeriale che definisce i criteri per l’utilizzo delle risorse e le modalità di attuazione dei relativi interventi.

L’emanazione del decreto è rimessa non più al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ma al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali anche attraverso apposita convenzione con l’ANCI.

MISURE PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE IN PARTICOLARE DEI GIOVANI
L’articolo 8, interamente riformulato dal lavoro delle Commissioni alla Camera, reca disposizioni per favorire l’occupazione negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza pubblica. Per esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di miglioramento e potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza, ispezione, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura di Stato, Regioni ed enti territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, professionisti, di età non superiore a 40 anni, competenti ad eseguire interventi sui beni culturali (vedi d.lgs.42/2004) da individuare attraverso una procedura selettiva.

La stessa finalità di miglioramento dei servizi di valorizzazione dei luoghi della cultura può essere conseguita, relativamente ai professionisti di età non superiore a 29 anni, attraverso la presentazione di apposite iniziative nell’ambito del servizio nazionale civile, relativamente al settore del patrimonio artistico e culturale.

I professionisti cui si fa riferimento sono archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologie applicate ai beni culturali, storici dell’arte. Prevede, inoltre, che presso il MIBACT saranno istituiti elenchi nazionali nei quali dovranno iscriversi i professionisti – ad eccezione dei restauratori di beni culturali e dei collaboratori restauratori di beni culturali, per i quali valgono le norme già in vigore – in possesso dei requisiti. Questi ultimi saranno individuati con un decreto interministeriale che dovrà essere adottato, previo parere parlamentare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentite le associazioni professionali e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative.

Si tratta di una iniziativa finanziata per il 2015, nel limite di 1,5 milioni di euro.

FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE
Con l’articolo 5 vengono modificate alcune disposizioni sul risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, le modifiche concernono:

  • la possibilità, per le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento, di negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali;
  • una nuova disciplina della gestione degli eventuali esuberi derivanti dalla rideterminazione delle dotazioni organiche delle medesime fondazioni;
  • l’adeguamento degli statuti e il rinnovo degli organi a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie;
  • la disciplina per l’individuazione delle fondazioni che possono dotarsi di forme organizzative speciali;
  • la proroga dei commissari straordinari fino all’adozione delle modifiche statutarie;
  • l’adeguamento della misura del trattamento economico dei dipendenti, consulenti e collaboratori delle fondazioni, nonché – se previsto – di quello dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, al limite massimo retributivo previsto per il trattamento economico annuo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni, quantificato, a decorrere dal 10 maggio 2014, in 240.000 euro;
  • la determinazione, entro il 31 luglio 2014 con decreto interministeriale di natura non regolamentare, dei criteri per l’individuazione delle fondazioni che possono dotarsi di forme organizzative speciali;
  • l’incremento per il 2014 del fondo di rotazione, per le fondazioni in difficoltà.

GRANDE PROGETTO POMPEI, REGGIA DI CASERTA E ALTRI SITI DI PARTICOLARE VALORE
L’articolo 2 prevede interventi volti ad accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei. A tal fine si dispongono varie deroghe al Codice dei contratti pubblici per gli affidamenti dei contratti e si prevede la costituzione di una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Per quanto riguarda i poteri e gli obblighi del Direttore generale del progetto, si richiama il rispetto del Protocollo di legalità e si elencano i suoi compiti per tutto ciò che concerne l’affidamento dei contratti e le procedure da seguire per la selezione delle imprese e l’aggiudicazione dei contratti medesimi. È previsto, inoltre, che il Direttore adotti un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione – in coerenza con le previsioni della L. 190/2012 – individuando un responsabile dell’attuazione dello stesso piano, anche scelto fra i membri della segreteria tecnica di progettazione. A tale segreteria, composta da non più di venti unità, possono essere conferiti incarichi di collaborazione per la partecipazione alle attività progettuali “e di supporto” al Grande Progetto Pompei.

L’articolo 3 prevede la nomina di un Commissario straordinario chiamato a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, un Progetto di riassegnazione degli spazi dell’intero complesso della Reggia di Caserta, al fine di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale.

L’articolo 4 integra il Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di contrastare l’esercizio nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, nei “complessi monumentali”, di attività commerciali e artigianali, in forma ambulante o su posteggio, non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale. Prevede quindi il potenziamento del potere di revoca da parte delle amministrazioni locali e delle soprintendenze di concessioni e autorizzazioni non più compatibili con le esigenze di tutela e fruizione dei suddetti siti culturali. Disciplina altresì la corresponsione di un indennizzo al titolare in caso di revoca del titolo ed impossibilità di trasferimento dell’attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente. Un’ulteriore modifica apportata dalle Commissioni concerne il limite massimo dell’ammontare dell’indennizzo, fissato nella media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.

SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E ACCESSIBILITÀ AGLI ARCHIVI
Con l’articolo 12 vengono chiariti i termini di efficacia e di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. In particolare, si prevede che decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Ulteriori disposizioni riguardano la pubblicazione sul sito del MIBACT – nonché, se esistente, su quello dell’organo che ha adottato l’atto – di tutti gli atti aventi rilevanza esterna e dei provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero, secondo quanto già previsto dal d.lgs. 33/2013.

L’art. 12 intende poi semplificare la riproduzione dei beni culturali e la consultazione degli archivi.

In particolare, si interviene con riferimento alla:

  • riproduzione dei beni culturali (diversi dai beni bibliografici e archivistici), introducendo ipotesi in cui la stessa non necessita di autorizzazione e ampliando i casi in cui non è dovuto un canone; ciò renderà più semplice pubblicare immagini fotografiche di beni culturali su blog e social network se non vi è finalità di lucro;
  • consultazione degli archivi, riducendo da 40 a 30 anni il termine previsto per il versamento della documentazione degli organi dello Stato all’Archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato e ampliando le ipotesi di libera consultabilità della stessa.

Anche l’articolo 13 agisce in materia di semplificazione riguardo agli adempimenti burocratici per le strutture turistiche ricettive e per le agenzie di viaggio e turismo, disponendo la soggezione dell’avvio e dell’esercizio delle relative attività alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

Un articolo importante, il 13 bis, è stato introdotto dal lavoro delle Commissioni e istituisce con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il MIBACT, un gruppo di lavoro che identifichi risorse da destinare alla promozione del turismo, attraverso l’individuazione di principi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria tax free shopping, per la corretta applicazione delle disposizioni relative al contrasto alle frodi relative al rimborso dell’IVA sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea.

RIORGANIZZAZIONE DEL MIBACT E NORME IN MATERIA DI SOPRINTENDENZE SPECIALI
L’articolo 14 riguarda l’organizzazione del MIBACT, agisce sull’articolazione degli uffici dirigenziali generali centrali e periferici (in particolare eliminando il vincolo relativo al numero di questi ultimi) e consente, altresì, la flessibilità nell’organizzazione degli uffici del medesimo Ministero in caso di eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza. L’articolo reca anche modifiche alla disciplina relativa alle soprintendenze dotate di autonomia – le cosiddette soprintendenze speciali – prevedendo fra l’altro al posto del Consiglio di amministrazione, un Amministratore unico.

Durante l’esame in sede referente, infine, è stato previsto che con il regolamento di riorganizzazione del MIBACT siano individuati i poli museali e i luoghi della cultura statali di rilevante interesse nazionale, che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, per una durata dai 3 ai 5 anni, con procedure di selezione pubblica a soggetti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura.

L’articolo 15 ripristina la possibilità di proroga delle assegnazioni temporanee del personale non dirigente del comparto scuola presso il MIBACT e prevede la promozione, da parte dello stesso Ministero, di procedure di mobilità relative a personale non dirigente in servizio presso amministrazioni pubbliche. Durante l’esame delle Commissioni, inoltre, è stato previsto che con il regolamento di riorganizzazione del MIBACT siano individuati i poli museali e i luoghi della cultura statali di rilevante interesse nazionale, che costituiscono uffici di livello dirigenziale.

TURISMO
Digitalizzazione e ristrutturazione degli esercizi turistici – L’articolo 9 del decreto punta a sostenere la competitività del sistema del turismo nazionale favorendo la digitalizzazione del settore: concede un credito d’imposta per i periodi di imposta 2014, 2015, 2016 e 2017 a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo. Tali crediti sono esclusivamente relativi alla digitalizzazione. L’agevolazione si estende alle agenzie di viaggio e ai tour operator specializzati nel turismo incoming.

Con l’articolo 10 – ampiamente ridiscusso dal lavoro in sede referente alla Camera – per migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche si concede alle imprese alberghiere (escludendo le strutture ricettive non gestite in forma imprenditoriale), per il periodo d’imposta in corso al 10 giugno 2014 e per i due successivi, un credito d’imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche (sono anche incluse le spese per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo). Una quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo è destinata, per ciascun anno, alla concessione del credito di imposta in favore delle imprese alberghiere per spese relative ad ulteriori interventi, comprese le spese per l’acquisto di mobili e componenti di arredo.

È stato introdotto, sempre in sede referente, l’aggiornamento degli standard minimi e di uniformità sul territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni, insieme alla cosiddetta riclassificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche (compresi “condhotef’ – una tipologia di hotel a proprietà frazionata, dove i singoli proprietari hanno un contratto di management con il gestore – e “alberghi diffusi’).

Si è intervenuti altresì sulla disciplina dei distretti turistici prevedendo la possibilità di realizzare, nell’ambito dei distretti turistici e dei progetti pilota, una grande operazione di semplificazione amministrativa e fiscale. La definizione di distretto turistico sarà collegata con la disciplina delle Zone a burocrazia zero, derogando alla disciplina generale che prevede che tali zone non siano soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, per applicare le misure di semplificazione e di agevolazione a tutte le aree e gli immobili ricadenti nel distretto turistico, anche se soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico. Il provvedimento specifica che restano escluse dalle misure di semplificazione gli atti di assenso prescritti dal Codice dei beni culturali e paesaggistici.

Interventi per una maggiore fruibilità del patrimonio culturale e artistico – L’articolo 11, anch’esso significativamente modificato in corso di esame nelle Commissioni alla Camera, contiene disposizioni di diversa natura che mirano alla fruibilità del patrimonio culturale e turistico italiano, in assenza di oneri per la finanza pubblica. A tal fine si prevede:

  • l’adozione di un piano straordinario della mobilità turistica, realizzato in sede di Conferenza Stato-Regioni, che favorisca e promuova la raggiungibilità e la fruibilità dell’immenso patrimonio culturale e turistico del Paese, con particolare riguardo ai centri minori, alle località del Mezzogiorno e alle aree interne;
  • la convocazione da parte del MIBACT di apposite Conferenze di servizi per semplificare e velocizzare il rilascio di atti autorizzativi di varia natura relativi alla realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza;
  • la concessione ad uso gratuito di immobili pubblici a imprese o associazioni composte in prevalenza da giovani (fino a 40 anni di età) per la promozione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri e moto-turistici, fluviali e ferroviari; l’assegnazione delle concessioni avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, mentre la durata della concessione è di nove anni, rinnovabile per altri nove anni; per le finalità di promozione dei medesimi percorsi è stata introdotta una modifica che estende alle società cooperative la possibilità – prevista dalla disciplina degli incentivi all’autoimprenditorialità – di ottenere mutui agevolati per gli investimenti;
  • la predisposizione, da parte di Regioni ed Enti locali, d’intesa con il MIBACT e con il Ministero per lo sviluppo economico (MISE), di progetti per la valorizzazione del paesaggio tramite la realizzazione di itinerari turistico-culturali da inserire nei circuiti nazionali di eccellenza e nei percorsi pedonali, ciclabili, equestri. Gli itinerari sono finalizzati a migliorare la fruizione pubblica dei siti di interesse culturale e paesaggistico tramite la messa in rete degli stessi. Tale disposizione specifica altresì che i suddetti progetti di valorizzazione del paesaggio assumono priorità nell’ambito del Piano Strategico nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia;
  • il rinvio al 31 ottobre 2014 dell’individuazione dei siti turistici di particolare interesse per i quali alle guide turistiche è richiesta una speciale abilitazione.

L’articolo 11 bis, introdotto durante l’esame in Aula alla Camera, disciplina le “start-up turismo” aventi oggetto sociale di promuovere l’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Le imprese start-up innovative, se costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2015.

Riordino ENIT-Agenzia nazionale per il turismo – L’articolo 16 provvede al riordino e alla razionalizzazione dell’ENIT-Agenzia nazionale per il turismo. La riforma agisce significativamente sulla trasformazione dello stesso ENIT da ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la contestuale liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.

Conseguentemente, vengono modificate le funzioni e le caratteristiche del nuovo ente, così come la composizione e le modalità di nomina dei componenti. La fase di transizione è affidata alla gestione di un commissario straordinario.

Tra gli ambiti di intervento del nuovo ente è compresa la commercializzazione dei prodotti enogastronomici. L’ENIT, anche attraverso il potenziamento del portale Italia.it, vedrà la realizzazione e la distribuzione di un nuovo strumento: la carta del turista anche solo virtuale, che consentirà, mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e dei luoghi della cultura.

Tutto il personale, e non più solo di quello a tempo indeterminato, sarà incluso nel piano di riorganizzazione predisposto dal commissario, nel quale vengono individuate la dotazione organica del nuovo ente e le unità di personale in servizio sia presso ENIT che presso Promuovi Italia S.p.A. da assegnare allo stesso nuovo ente.

Infine vi è la previsione che il liquidatore della società Promuovi Italia Spa possa stipulare accordi con le società Italia Lavoro e Invitalia per il trasferimento presso queste ultime di unità di personale che non sono poi assegnate al nuovo ENIT.

L’articolo 17 reca la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in esame e la relativa copertura finanziaria.

Il complesso del provvedimento reca dunque misure importanti, misure di sistema, misure che sono capaci, in una fase di difficoltà del nostro Paese, di sostenere le imprese turistiche, e soprattutto di gettare le basi di una nuova politica industriale del settore che, insieme alla nuova legge-quadro sul turismo e la riforma del Titolo V, saranno anche in grado di far tornare ad essere competitivo il nostro Paese a livello internazionale.