Diventa operativo lo sconto fiscale per chi aiuta la cultura con le proprie donazioni. L’Agenzia delle Entrate ha infatti istituito il Codice Tributo (è il 6842, risoluzione 116/E/2014) per compensare le donazioni effettuate tra il 2014 e il 2016, che era l’ultimo tassello mancante per consentire di compensare come credito d’imposta le donazioni in denaro effettuate tra il 2014 e il 2016 a sostegno della cultura: una misura fiscale che consente la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale di proprietà pubblica attraverso il mecenatismo.
L’Agenzia delle Entrate ha anche diffuso una mini-guida che spiega il funzionamento del nuovo credito d’imposta.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate, attuativa del decreto legge sull’Artbonus (art. 1 D.L. 83/2014), dispone le modalità per accedere al credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura: prevede, infatti, un regime fiscale agevolato di natura temporanea (esercizi finanziari 2014/2016), sotto forma di credito di imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015, e nella misura del 50% delle erogazioni effettuate nel 2016, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo. Comunque, il credito d’imposta non potrà oltrepassare determinati limiti: per le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività commerciale, il 15% del reddito imponibile, mentre per i titolari di reddito d’impresa, il 5 per mille dei ricavi annui.
A chi spetta il super-bonus per la cultura. Possono beneficiare dell’Art-Bonus sia le persone fisiche che quelle giuridiche, a patto che abbiano effettuato delle erogazioni liberali tramite pagamenti tracciati, dunque mediante bonifici bancari o postali, carte di credito, di debito o prepagate, o ancora, con assegni circolari o bancari.
In particolare, per usufruire del credito di imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente in denaro e perseguire i seguenti scopi:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come espressamente precisato negli atti parlamentari, musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali);
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (quali i Comuni e gli enti pubblici) devono comunicare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, mensilmente, l’ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento, provvedendo, inoltre, a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite un’apposita pagina dedicata e facilmente individuabile nei propri siti web istituzionali.
Come richiamato, la norma prevede il credito di imposta per i versamenti effettuati nel 2014, che peraltro volge al termine, ci saranno poi quelli per il 2015: le amministrazioni comunali devono rendere pubblico l’elenco dei beni sui quali intendono raccogliere le donazioni.