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Art bonus: diventa operativo lo sconto fiscale per chi aiuta la cultura

Diventa operativo lo sconto fiscale per chi aiuta la cultura con le proprie donazioni. L’Agenzia delle Entrate ha infatti istituito il Codice Tributo (è il 6842, risoluzione 116/E/2014) per compensare le donazioni effettuate tra il 2014 e il 2016, che era l’ultimo tassello mancante per consentire di compensare come credito d’imposta le donazioni in denaro effettuate tra il 2014 e il 2016 a sostegno della cultura: una misura fiscale che consente la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale di proprietà pubblica attraverso il mecenatismo.

L’Agenzia delle Entrate ha anche diffuso una mini-guida che spiega il funzionamento del nuovo credito d’imposta.

art bonus firme ita all black.psdLa circolare dell’Agenzia delle Entrate, attuativa del decreto legge sull’Artbonus (art. 1 D.L. 83/2014), dispone le modalità per accedere al credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura: prevede, infatti, un regime fiscale agevolato di natura temporanea (esercizi finanziari 2014/2016), sotto forma di credito di imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015, e nella misura del 50% delle erogazioni effettuate nel 2016, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo. Comunque, il credito d’imposta non potrà oltrepassare determinati limiti: per le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività commerciale, il 15% del reddito imponibile, mentre per i titolari di reddito d’impresa, il 5 per mille dei ricavi annui.

A chi spetta il super-bonus per la cultura. Possono beneficiare dell’Art-Bonus sia le persone fisiche che quelle giuridiche, a patto che abbiano effettuato delle erogazioni liberali tramite pagamenti tracciati, dunque mediante bonifici bancari o postali, carte di credito, di debito o prepagate, o ancora, con assegni circolari o bancari.

In particolare, per usufruire del credito di imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente in denaro e perseguire i seguenti scopi:

  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come espressamente precisato negli atti parlamentari, musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali);
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (quali i Comuni e gli enti pubblici) devono comunicare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, mensilmente, l’ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento, provvedendo, inoltre, a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite un’apposita pagina dedicata e facilmente individuabile nei propri siti web istituzionali.

Come richiamato, la norma prevede il credito di imposta per i versamenti effettuati nel 2014, che peraltro volge al termine, ci saranno poi quelli per il 2015: le amministrazioni comunali devono rendere pubblico l’elenco dei beni sui quali intendono raccogliere le donazioni.

Leggi la «Circolare dell’Agenzia delle Entrate sulle erogazioni liberali a sostegno della cultura – “ART-BONUS”»

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