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Approvato il decreto “Valore Cultura”

Il Parlamento ha convertito nella legge n. 112 del 7 ottobre 2013 (G.U. 236 dell’8 ottobre 2013) il decreto n.91 dell’8 agosto 2013 , recante “disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

L’art. 9 della Costituzione recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. La consapevolezza che il patrimonio culturale è patrimonio comune di tutti i cittadini italiani è alla base della nostra vita civile. Il decreto legge sul “Valore della Cultura” ribadisce pienamente questa impostazione, così come conferma che solo nel rapporto virtuoso tra pubblico e privato noi riusciremo a dare piena attuazione all’art. 9 Cost.

Compito della politica è individuare le priorità, anche a costo di compiere scelte impopolari. Tutti noi sappiamo che gli investimenti a pioggia, le guerre tra poveri e le beghe di campanile hanno condizionato e penalizzano, anche oggi, la nostra politica culturale. Così molti problemi del mondo della cultura restano irrisolti. Ciò nonostante questo decreto-legge segna un passaggio importante perché dopo molti anni si torna ad investire sulla cultura, prestando attenzione non solo alle emergenze, ma all’esigenza di salvaguardare e promuovere tutto il nostro straordinario patrimonio culturale con appropriati finanziamenti.

Il lungo esame parlamentare ha permesso l’approvazione di ulteriori investimenti rispetto a quanto disposto inizialmente nel testo del governo. Ciò a dimostrazione che le istituzioni hanno fatto propria l’idea che la valorizzazione della cultura è fattore di crescita e di benessere economico e sociale del nostro Paese.

La legge è composta da 16 articoli che affrontano numerose e complesse tematiche riconducibili ad alcune macroaree di intervento: il grande progetto su Pompei, il finanziamento del cinema e dello spettacolo ed il sostegno di musei e fondazioni lirico sinfoniche.

Accanto a queste macroaree vi sono alcuni importanti interventi che investono sui giovani talenti ed affrontano il tema del finanziamento dei privati ai beni culturali.

I primi 6 articoli del decreto dettano norme per accelerare la realizzazione del Grande progetto di Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione dell’area pompeiana e stabiese. Il provvedimento valorizza inoltre la Reggia di Caserta e il Polo museale di Napoli e promuove il percorso turistico-culturale delle residenze borboniche.

La recente assegnazione di una consistente quota di finanziamenti europei, 105 milioni di euro, al cosiddetto “Grande progetto Pompei”, rischiava di essere vanificata a causa di problemi burocratici, che impedivano il rispetto della necessaria tempistica.

Per questo il decreto è intervenuto istituendo un responsabile unico di progetto, il «direttore generale di progetto» ed un Vice Direttore, senza oneri aggiuntivi, coadiuvati da una struttura di supporto costituita da venti unità di personale proveniente dal MIBACT nonché da cinque esperti di settore.

L’Unità «Grande Pompei» ha il compito di far convergere in un’unica sede tutte le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei progetti e degli interventi utili per rilanciare e riqualificare non solo la Pompei archeologica, ma anche i comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», nonché potenziare l’attrattività turistica dell’intera area.

All’Unità spetta anche la gestione di erogazioni liberali, sponsorizzazioni e forme, anche innovative, di partenariato pubblico-privato e può, infine, disporre l’utilizzo di giovani tirocinanti.

Il decreto divide in due soprintendenze quella che fino ad oggi era una unica soprintendenza. Dispone infatti l’istituzione della «soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia» e la «soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli», cui sono affidati i compiti di tutela e di gestione della Reggia di Caserta.

Il testo va incontro anche alle esigenze di trasparenza e pubblicità degli atti compiuti dal direttore generale, che dovrà provenire dalle fila dell’amministrazione dello Stato.

L’art. 2 prevede un programma straordinario per lo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, finanziato con 2,5 milioni di euro per il 2014, che si inserisce nel quadro delle indicazioni dell’agenda digitale europea, con il progetto «500 giovani per la cultura», investimento aggiuntivo rispetto al progetto per 1000 giovani stabilito dal decreto-legge sull’occupazione giovanile. Tale programma prevede che la produzione di risorse digitali sia implementata attraverso sistemi integrati di conoscenza anche tramite accordi con le regioni, le università, le istituzioni di alta formazione, gli istituti culturali e tutti gli enti culturali appositamente costituiti.

Affinché le competenze acquisite dai giovani occupati possano essere spendibili, con un successivo emendamento approvato dalla Commissione, si è stabilito che, al termine del tirocinio, venga conferito ai partecipanti un attestato valido come titolo professionale.

All’art. 2bis, in accordo con le convenzioni Unesco, si stabilisce un regime di protezione e salvaguardia delle botteghe storiche tradizionali.

L’art. 3 reintroduce l’assegnazione ai beni culturali della totalità degli introiti provenienti dalla vendita dei biglietti per la fruizione dei luoghi della cultura, riproponendo così l’esperienza positiva già in atto presso i poli museali.

L’art. 4 riguarda le biblioteche, gli archivi e i musei. La norma prevede che quando si tengano letture pubbliche, queste non siano da ritenersi sottoposte ai vincoli della Siae se sono finalizzate alla promozione e valorizzazione culturale dell’opera stessa. L’articolo, inoltre, prevede finanziamenti alle Istituzioni culturali, tutelate dalla legge 534 del 1996 e detta misure sul decoro delle aree di valore culturale.

L’art. 5 impegna risorse per il settore museale: il progetto «Nuovi Uffizi», la realizzazione del Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah nonchè per ulteriori interventi di tutela. Un emendamento della Commissione ha successivamente inserito dei fondi aggiuntivi per il Mausoleo di Augusto.

L’art. 6 dispone la realizzazione di centri di produzione di arte contemporanea per giovani artisti, sia italiani che di altre nazionalità. Si prevede, a tal fine, di destinare i beni immobili di proprietà dello Stato e di enti pubblici nazionali, non utilizzabili per altre finalità istituzionali per farne studi e laboratori. La Commissione ha, inoltre, stabilizzato il finanziamento del Museo di arte contemporanea di Roma, il Maxi, fissato a 5 milioni di euro annui.

Il Capo II contiene norme per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo.

L’art. 7 promuove incentivi per il cinema, lo spettacolo, l’audiovisivo e le fiction, ispirati al tax credit cinematografico. Si concede un credito d’imposta, finalizzato al sostegno del mercato dei contenuti musicali e alla promozione di artisti emergenti, alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali nonché alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo.

L’art. 8 rende permanente dal 2014 la disciplina del tax credit cinematografico e ne definisce l’importo: 65 milioni per il 2014 (che si sommano ai 45 milioni di euro già previsti per l’anno 2014 dall’art. 11 del D.L. 69/2013) e 110 a decorrere dal 2015.

Il decreto prevede anche la creazione presso il MIBACT di un tavolo tecnico operativo al fine di ottimizzare la capacità dell’Italia di accedere alle misure di sostegno all’industria culturale e creativa del Programma Europa Creativa 2014-2020, che dispone di una dotazione finanziaria di 1,28 miliardi di euro da destinare ai settori della cultura e degli audiovisivi.

L’art. 9 reca disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l’efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo e al cinema.

Attualmente, l’assegnazione di contributi alle attività di spettacolo dal vivo avviene dietro presentazione di domanda da parte degli organismi interessati, con valutazione dei programmi e dei relativi preventivi finanziari riferiti all’anno in corso. L’amministrazione può ora anticipare ad inizio stagione, fino all’80% dell’ultimo contributo assegnato, completando l’erogazione alla fine della stagione. Inoltre è prevista una riduzione della percentuale degli interessi che gravano su enti, associazioni e fondazioni che operano nel settore dello spettacolo.

Ai fini della trasparenza, la norma prevede che gli enti finanziati, a valere sul FUS, pubblichino tutte le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici, nonché di collaborazione o consulenza.

L’art. 10 assicura la prosecuzione del funzionamento dei teatri e degli enti pubblici e privati, finanziati dal Mibact. Si tratta di tutte le fondazioni lirico-sinfoniche, nonché di undici enti vigilati dal MIBACT e dei diciassette teatri stabili pubblici.

La norma interviene nei confronti di tutti gli enti iscritti nell’elenco ISTAT riducendo i tagli di spesa previsti per i consumi intermedi – costi sostenuti per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, missioni, art. 6, commi 8 e 12, del D.L. 78/2010.

L’art. 11 detta disposizioni urgenti per il risanamento e il rilancio delle fondazioni lirico-sinfoniche. L’originaria carenza di capitalizzazione, già presente con la riforma del 1996 che trasformò gli enti lirici in fondazioni di diritto privato, e i crescenti costi di produzione (in primo luogo quelli del personale), insieme al decremento del FUS, hanno comportato profonde crisi strutturali: l’attuale indebitamento oggi è valutabile intorno ai 370 milioni di euro. La norma ha lo scopo di avviare immediatamente il risanamento della gestione delle fondazioni maggiormente compromesse sul piano economico-finanziario e patrimoniale, offrendo un finanziamento a carattere rotativo, per la durata massima di 30 anni, che ammonta complessivamente, sulle due annualità, a 100 milioni di euro. Si dispone che il Governo nomini un commissario straordinario che rappresenti a livello centrale le istanze e le esigenze di tutte le fondazioni coinvolte, deputato ad analizzare ed a sovrintendere l’attuazione dei piani di rientro predisposti, facendo rispettare rigorosamente le scadenze concordate. Per venire incontro alle esigenze di liquidità più urgenti la norma prevede che, nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, già dall’anno 2013 una quota di 24 milioni di euro – parte dei 75 – possa essere anticipata dal Ministero.

Quanto alla destinazione del personale la riduzione prevede possibili esuberi, fino ad un massimo del 50% da definire nei piani di risanamento con il recupero del personale in altre amministrazioni.

La norma affronta anche alcune problematiche in tema di governance delle fondazioni lirico-sinfoniche: stabilisce l’obbligo di adeguare gli statuti degli enti prevedendo una struttura organizzativa con una serie prestabilita di organi e prevede la partecipazione nel consiglio d’indirizzo dei soci fondatori privati.

Il Capo III del provvedimento detta misure urgenti per assicurare efficienti risorse al sistema dei beni e delle attività culturali. In particolare, si intende agevolare la diffusione di donazioni di modico valore, fino a 10.000 euro.

L’art. 12, in particolare, intende agevolare la l’acquisizione di donazioni di modico valore, effettuate dai privati (fino all’importo di 10.000 euro), destinate ai beni e alle attività culturali. Inoltre, la norma demanda ad un decreto del MIBACT l’individuazione di forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, allo scopo di  coniugare le esigenze della migliore fruizione pubblica degli istituti e dei luoghi della cultura con la sostenibilità economica delle gestioni e la valorizzazione della progettualità degli operatori economici.

L’art. 13 ripristina gli organismi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Infine, gli artt. 14 e 15 del provvedimento sono relativi alle coperture finanziarie che vengono in parte dalle accise sugli alcolici.

Il decreto-legge va, dunque, salutato come un’inversione di tendenza, certamente con la speranza di poter nei prossimi anni fare di più. Naturalmente con questo testo non tutto è risolto, molte questioni rimangono aperte. Saranno necessarie altre risorse, altri anni di lavoro, ma bisogna proseguire in questa direzione. Parimenti agli investimenti, vi è anche una impellente necessità di riorganizzazione del sistema culturale: è necessario produrre coordinamento e sinergia fra settori diversi. Il decreto-legge oggi in esame indica una severa via di riorganizzazione che va rispettata.

Infine, ciò che qui preme sottolineare è che l’intervento non deve essere solo una risposta alle emergenze, necessaria per non far deperire il nostro patrimonio culturale. Vuole, al contrario, valorizzare tutte quelle attività, iniziative e buone prassi che offrono nel mondo della cultura esempi significativi sicuramente degni di grande interesse.

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