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DL Lavoro. Via libera della Camera, ora assunzioni più facili

La Camera ha approvato in via definitiva, con 279 sì e 143 no, la conversione in legge del decreto sul lavoro, dl n. 34 del 20 marzo 2014, recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”. 

Il provvedimento è una delle misure previste all’interno del Jobs Act, il piano per il lavoro messo a punto dal governo Renzi, con l’obiettivo di favorire il rilancio dell’occupazione, riformare il mercato del lavoro, aumentare le assunzioni a tempo indeterminato e, allo stesso tempo, scoraggiare il ricorso a forme di lavoro precario. Con l’estensione delle stesse regole a una platea più ampia e la riduzione delle differenze contrattuali, il provvedimento intende far sì che non ci siano più lavoratori di serie A e di serie B.

lavoroGli strumenti per contrastare la precarietà sono diversi. E’ previsto un limite massimo di 5 proroghe nell’arco di 36 mesi per i contratti a tempo determinato; il numero totale dei contratti a tempo determinato di un’azienda non può superare il tetto del 20 per cento del totale di quelli a tempo indeterminato – se questo avviene, scatta una sanzione pecuniaria; in caso di assunzioni a tempo indeterminato, i lavoratori a tempo determinato e le donne in congedo di maternità hanno diritto di precedenza; le aziende con almeno 50 dipendenti hanno l’obbligo di stabilizzare il 20 per cento degli apprendisti; la formazione degli apprendisti deve essere garantita dalle Regioni e on the job.

Dal momento che si concentra sul problema della precarietà, il decreto è solo una parte del Jobs act, il pacchetto di provvedimenti necessari ad affrontare le emergenze del mondo del lavoro. Dei restanti nodi si occuperà la legge delega. E’ grazie a questa che i lavoratori potranno contare su due misure decisive come il contratto unico a tutele crescenti e l’assegno universale per chi perde il lavoro.

Il testo che esce dall’esame parlamentare conferma, sostanzialmente, l’obiettivo del decreto: dare una risposta urgente alla necessità di rilanciare l’occupazione, semplificando il ricorso all’apprendistato ed al contratto a tempo determinato, per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro ed una permanenza piú lunga dei lavoratori in azienda, premessa decisiva per la successiva stabilizzazione del rapporto di lavoro.

«Con la legge di conversione del decreto si compie il primo passo di un percorso di riforma del mercato del lavoro che sará completato con gli interventi previsti nel disegno di legge delega, giá all’esame del Senato, in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonchè di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternitá ed alla conciliazione», afferma il ministro del Lavoro Giuliano Poletti.

Il testo originale del decreto è stato oggetto di ampio dibattito tra le forze politiche e sociali, dando vita ad un articolato iter parlamentare durante il quale sono state introdotte modifiche di sostanza, nel rispetto però dell’impianto iniziale e della ratio del decreto, che è quella di fornire alle imprese strumenti più agevoli per facilitarle nelle assunzioni e nella creazione di nuovi posti di lavoro.

Le correzioni al Decreto Lavoro votate al Senato hanno sostanzialmente confermato quelle della Camera (non stravolgendo le modifiche volute dal PD), e si sono rese utili a realizzare l’equilibrio tra le semplificazioni della normativa a favore delle imprese e la necessità di mantenere un presidio minimo ed efficace delle garanzie per i lavoratori.

Le modifiche hanno riguardato soprattutto la disciplina dei contratti a termine e dell’apprendistato.

Finalità dell’intervento

E’ stata modificata la disposizione introduttiva volta a chiarire le finalità dell’intervento normativo d’urgenza, richiamando espressamente l’incertezza dell’attuale quadro economico nel quale le imprese devono operare. Viene anche inserito il riferimento al contratto di inserimento a tempo indeterminato “a tutele crescenti”, contenuto nella Delega governativa (legge delega attualmente all’esame del Senato AS.1428).

Nuova disciplina dei contratti a tempo determinato

  • La sanzione prevista per lo sforamento del 20% di contratti a termine rispetto all’organico totale viene trasformata da obbligo di assunzione a sanzione amministrativa, pari al 20% e al 50% della retribuzione per ciascun mese di durata del rapporto di lavoro, se il numero di lavoratori assunti in violazione del limite sia, rispettivamente, inferiore o superiore a uno (si ricorda che il testo originario del decreto-legge non prevedeva alcuna conseguenza per il superamento del tetto, mentre nel testo approvato dalla Camera era prevista la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei rapporti contrattuali instaurati in violazione del limite). Gli introiti derivanti dalle sanzioni vanno ad alimentare il Fondo sociale per occupazione e formazione.
  • Viene stabilito che il tetto legale del 20 % non trova applicazione nel settore della ricerca, limitatamente ai contratti a tempo determinato che abbiano ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca scientifica o di attività ad essa strettamente connesse.
  • Si stabilisce che i contratti a termine che abbiano ad oggetto esclusivo attività di ricerca possono avere durata pari al progetto di ricerca al quale si riferiscono.
  • Circa il diritto di precedenza nelle successive assunzioni, si precisa che il datore di lavoro ha l’obbligo di richiamare espressamente il diritto di precedenza del lavoratore nell’atto scritto con cui viene fissato il termine del contratto, senza necessità di procedere ad una ulteriore e distinta comunicazione scritta da consegnare al momento dell’assunzione, come previsto nel testo alla Camera.

Nuova disciplina dell’apprendistato

  • Viene innalzata da 30 a 50 la soglia dimensionale dell’impresa oltre la quale trova applicazione l’obbligo di stabilizzazione di una quota del 20% di apprendisti al fine di nuove assunzioni in apprendistato (principio eliminato nel testo del decreto e reintrodotto dalla Camera dei deputati).
  • Si autorizza la possibilità di attivare contratti di apprendistato per attività stagionali, qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro ne disciplinino le modalità, nell’ambito dei programmi di alternanza scuola-lavoro definiti dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
  • Viene confermato l’obbligo della formazione pubblica per i contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere (assente nel testo del decreto, e reintrodotto alla Camera a condizione che la Regione comunichi entro 45 giorni la propria offerta formativa), specificando che la Regione deve comunicare le modalità dell’offerta formativa comprendendo il riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, anche avvalendosi dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014.
  • Nell’ambito del programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016 (norma introdotta dalla Camera dei Deputati), viene specificato che tale ipotesi si applichi con particolare riguardo agli studenti degli istituti professionali, ai fini della loro formazione e valorizzazione professionale, nonché del loro inserimento nel mondo del lavoro.

Disciplina transitoria

E’ previsto che l’obbligo di adeguamento al tetto legale del 20% (introdotto alla Camera), previsto a decorrere dal 2015 , operi a condizione che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, non fissi un limite percentuale o un termine temporale più favorevole.
Elenco anagrafico dei lavoratori
Con riferimento all’attestazione dello stato di disoccupazione, è stato specificato che la presentazione del soggetto presso un servizio pubblico per l’impiego possa essere sostituita dall’invio della dichiarazione (che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa) da parte dell’interessato mediante posta elettronica certificata.

VERSIONE DEFINITIVA DEL DECRETO

A seguito delle modifiche apportate durante l’esame parlamentare, il provvedimento nella sua versione finale riporta complessivamente, in sintesi, le seguenti disposizioni.

L’articolo 1 detta una nuova disciplina per il contratto a termine, che non prevede più il vincolo della motivazione sia per il primo contratto sia per le sue proroghe, fissate nel numero massimo di cinque. In ciascuna azienda è previsto un limite massimo di rapporti di lavoro a termine pari al 20 per cento dell’organico stabile. A seguito delle modifiche apportate dal Senato, gli enti di ricerca sono esclusi dal limite del 20 per cento e alle aziende che non rispettano il tetto è irrogata una sanzione pecuniaria.

L’articolo 2 detta una nuova disciplina per l’apprendistato. Il testo, come modificato dalla Camera, prevede che il contratto scritto contenga il piano formativo individuale in forma sintetica. Il decreto-legge riduce gli obblighi previsti al fine di nuove assunzioni degli apprendisti, riducendo al 20 per cento la percentuale minima di conversione di rapporti di apprendistato. A seguito delle modifiche apportate dal Senato, l’obbligo di stabilizzazione è limitato alle aziende con più di 50 dipendenti ed è stata introdotta la possibilità di utilizzare l’apprendistato per attività stagionali.

L’articolo 2-bis, inserito dalla Camera, contiene norme transitorie, modificate dal Senato nel senso di prevedere che fino al 31 dicembre, possano trovare applicazione anche i contratti territoriali, come previsto a regime dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 368/2001.

L’articolo 3 riguarda l’elenco anagrafico dei servizi pubblici per l’impiego, cui possono iscriversi anche i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea e i soggetti extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.

L’articolo 4 semplifica il sistema di adempimenti richiesti alle imprese per l’acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L’articolo 5 prevede, a favore del datore di lavoro che stipula contratti di solidarietà, un beneficio consistente nella riduzione provvisoria della quota di contribuzione previdenziale a suo carico per i soli lavoratori interessati da una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20 per cento.

DISCIPLINA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E DELL’APPRENDISTATO: COM’ERA, COM’È

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