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È legge il riconoscimento dei professionisti dei beni culturali

Dopo un passaggio al Senato, la Commissione Cultura della Camera ha approvato definitivamente, in sede legislativa, la legge per il riconoscimento dei professionisti dei beni culturali, la cosiddetta legge Madia, «Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti». Le nuove professioni entrano finalmente nel codice dei beni culturali.

scavo UC.jpgIl riconoscimento dei professionisti dei beni culturali avviene, infatti, attraverso due modifiche al codice dei beni culturali. La prima riguarda l’articolo 9-bis, che affida esplicitamente tutti gli interventi di tutela, vigilanza e conservazione dei beni culturali, «alla responsabilità, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi esperti di diagnostica applicata ai beni culturali o storici dell’arte, in possesso di adeguata formazione e professionalità». Un settore che, secondo stime delle associazioni, riguarda in Italia almeno 30 mila specialisti della cultura.

La seconda modifica, che mira a regolamentare le professioni dei beni culturali, interviene sull’art. 182-bis del codice dei beni culturali,  istituendo dei registri ufficiali per le singole professioni, ovvero elenchi aperti del Mibact ai quali potranno iscriversi tutti i professionisti delle specialità citate purché siano in possesso di determinati requisiti minimi, valutati dal ministero di concerto con gli enti interessati e che il Mibact, sentiti il Miur, la Conferenza Statoregioni e in collaborazione con le rispettive associazioni professionali, stabilisca con proprio decreto le modalità e i requisiti di iscrizione.

La norma prevede che si adeguino i rispettivi corsi di laurea legati a questi profili professionali e che si individuino i livelli minimi di qualificazione.

«Sono migliaia i professionisti dei beni culturali», ha dichiarato il ministro per i beni culturali Dario Franceschini, «che attendevano di vedere riconosciuta la propria professione. Questa legge risponde pienamente a questa domanda e offre allo Stato uno strumento in più per adempiere ai dettami costituzionali. È indubbio, infatti, che non può esserci piena tutela e valorizzazione del patrimonio culturale se non si valorizzano le competenze di chi vi opera quotidianamente».

 

Scheda di sintesi della legge per il riconoscimento delle professioni dei beni culturali

La proposta di legge, già approvata con modifiche dall’Assemblea della Camera il 15 gennaio 2014, è stata ulteriormente modificata dalla 7^ Commissione del Senato in sede deliberante l’11 giugno 2014.

La norma prevede l’istituzione di elenchi nazionali di professionisti impegnati nelle attività di tutela, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali.

Ambito regolato dalla legge sulle delle professioni non organizzate in ordini o collegi (L. 14 gennaio 2013), dove per “professione non organizzata in ordini o collegi” si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo. Individua, inoltre, esplicitamente alcune esclusioni: si tratta delle attività (intellettuali) riservate per legge agli iscritti in albi o elenchi, ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

In particolare, l’art. 1 inserisce nella parte prima del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) l’art. 9-bis che, fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, dispone che gli interventi operativi di tutela, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali sono affidati, secondo le rispettive competenze, alla responsabilità e all’attuazione di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale, nonché alla responsabilità e all’attuazione degli operatori delle altre professioni già regolamentate.

L’art. 2, comma 1, dispone l’istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di elenchi nazionali degli operatori di queste professioni.

Il comma 2 demanda la definizione delle modalità e dei requisiti per l’iscrizione dei professionisti negli elenchi – nonché le modalità di tenuta degli stessi in collaborazione con le associazioni professionali ad un decreto ministeriale, emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il decreto ministeriale è emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentiti il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le rispettive associazioni professionali e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Le modifiche apportate dalla 7a Commissione del Senato riguardano la eliminazione dell’intesa con le associazioni professionali ai fini dell’emanazione del decreto ministeriale e l’eliminazione della previsione che il parere delle Commissioni parlamentari sul relativo schema è vincolante nelle parti in cui le Commissioni medesime formulano identiche condizioni.

Il comma 3 stabilisce che gli elenchi di operatori delle professioni dei beni culturali non costituiscono un albo professionale.
Naturalmente, l’assenza dei professionisti indicati dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione.

Il comma 4, con riferimento alle figure di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali prevede per entrambe le figure professionali, in presenza di determinati requisiti, l’acquisizione diretta in esito ad una procedura di selezione pubblica basata sulla valutazione di titoli e attività, ovvero, in presenza di altri requisiti, l’acquisizione previo superamento di una prova di idoneità.

Scarica il testo definitivo della legge Madia ed altri «Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionist

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