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Il buono sconto per l´acquisto di libri di lettura

Marco Causi Relatore del provvedimento cd “Destinazione Italia” chiarisce i termini del buono sconto per l’acquisto di libri di cui si è discusso in questi ultimi giorni.

Trovate qui di seguito l’estratto del provvedimento e la nota tecnica esplicativa del Servizio Studi del Senato.

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Il buono sconto per l´acquisto di libri di lettura da parte degli studenti
Nota a cura dell’On. Marco Causi

libriL´articolo 9 del decreto “Destinazione Italia” introduce un credito d´imposta per l´acquisto di libri, stanziando a questo fine 50 milioni. Intento lodevole, ma attuazione impossibile a causa dell´esiguità di risorse. I contribuenti Irpef italiani potenzialmente beneficiari dello sconto fiscale (al 19 per cento) sono 29 milioni. Quindi lo sconto fiscale massimo, se tutti ne volessero usufruire, sarebbe pari a 50 diviso 29 milioni: 1,27 euro. Impossibile, allora, gestire le potenziali perdite di gettito, contenendole all´interno dello stanziamento previsto.

Dopo un´ampia discussione, il gruppo PD della Commissione Finanze della Camera, ha perciò deciso di proporre un emendamento, accolto dal Governo e approvato senza alcun voto contrario dall´intera Commissione, che modifica la misura da credito d´imposta a “buono sconto” destinato all´acquisto di libri di lettura (anche in formato digitale) presso librerie per gli studenti degli istituti secondari di secondo grado. Il “buono sconto” per ciascuno dei 2 milioni e settecentomila studenti dei licei e istituti superiori italiani sarà di circa 19 euro (50 milioni diviso 2.700.000) e varrà il 19 per cento, potendo così attivare una spesa per l´acquisto di libri del valore di circa 100 euro per ciascun soggetto e di 270 milioni nell´aggregato. Se le librerie vorranno, cercheranno di attrarre la spesa dei “buoni” offrendo sconti ulteriori, e facendo così aumentare il valore complessivo del venduto attivabile dalla misura. Per le librerie il “buono sconto” equivale a un credito fiscale, automaticamente deducibile dalle imposte. In fase di attuazione, chiederemo al Governo di regolare il rapporto fra librerie ed editori, in modo che il buono fiscale possa essere girato agli editori e da essi utilizzato ai fini IVA.

La proposta deriva da semplici considerazioni di buon senso: (a) un vero credito d´imposta per l´acquisto di libri avrebbe bisogno di ben altro livello di copertura finanziaria, meglio allora restringere la platea dei beneficiari per ottenere un effetto reale; (b) trasferire il “buono sconto” in credito fiscale per le librerie elimina la necessità di complicati e costosi adeguamenti organizzativi (ad esempio, dotare tutte le librerie di “scontrini parlanti”, come le farmacie); (c) molte Regioni hanno sperimentato con successo misure simili di sostegno alla lettura, quindi è possibile che le (poche) risorse messe in campo dal Governo centrale possano sommarsi a risorse stanziate dai bilanci regionali e aumentare il volano finanziario dell´intervento; (d) nell´impostazione proposta, la misura non si limita a sostenere la domanda di lettura ma offre anche un aiuto all´offerta, soprattutto alla rete distributiva tradizionale delle librerie di prossimità.

L´augurio e la speranza sono che la misura possa essere effettivamente attuabile nei prossimi mesi: le risorse stanziate infatti derivano dai Programmi Operativi Nazionali dei Fondi Strutturali europei, e potranno essere effettivamente spese solo dopo l´accordo con l´Unione Europea. Qualche dubbio, poi, resta sulla possibilità di utilizzare questi fondi sull´intero territorio nazionale (e questo, sia detto per inciso, è un ulteriore motivo per abbandonare lo strumento del credito d´imposta proposto dal Governo). Occorrerebbe almeno aggiungere qualche stanziamento dal Fondo di Sviluppo e Coesione e da fondi di natura settoriale, così come è avvenuto, ad esempio, per il credito d´imposta per attività di ricerca e sviluppo contenuto nell´articolo 3 del decreto “Destinazione Italia”.

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CAMERA DEI DEPUTATI – XVII LEGISLATURA
AC N. 1920-A
Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
Omissis…

Articolo 9.
(Misure per favorire la diffusione della lettura).

1. Nell’ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell’approvazione della Commissione europea, è disposta l’istituzione di un credito di imposta sui redditi degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio con decorrenza dal periodo d’imposta determinato con il decreto di cui al comma 5 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l’acquisto di libri, anche in formato digitale, muniti di codice ISBN. Il credito di imposta è compensabile ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base della popolazione studentesca nell’anno scolastico 2014/2015, fissa, per ogni studente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado pubblico o paritario avente sede nel territorio nazionale, l’importo disponibile ai sensi del comma 5 nei limiti delle risorse specificamente individuate per ciascun anno nell’ambito del programma operativo nazionale di riferimento. I dirigenti scolastici dei predetti istituti rilasciano a ciascuno studente un buono sconto di pari importo, timbrato e numerato, utilizzabile ai fini dell’ottenimento di uno sconto del 19 per cento per l’acquisto di libri di lettura presso gli esercizi commerciali che decidono di avvalersi della misura di cui al comma 1.

2-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ivi comprese le modalità per usufruire del credito di imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione di cui al presente articolo e il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 5.

5. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste, fruibili a seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è stabilito l’ammontare dell’intervento nella misura massima di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

6. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

7. Le risorse individuate ai sensi del comma 5, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalità di spesa di cui al presente articolo, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all’entrata del bilancio dello Stato.

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Nota tecnica di lettura a cura del Servizio Studi del Senato

L’articolo 9, modificato alla Camera, prevede la possibilità di attivare un credito di imposta per l’acquisto di libri, anche in formato digitale, muniti di codice ISBN, per gli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio. Con un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sulla base della popolazione studentesca nell’anno scolastico 2014-2015, sarà fissato l’importo spettante a ogni studente di scuola secondaria di secondo grado (pubblica o legalmente parificata, avente sede nel territorio nazionale); i dirigenti scolastici rilasceranno agli studenti un buono sconto di pari importo, utilizzabile ai fini dell’ottenimento di uno sconto del 19 per cento per l’acquisto di libri di lettura, presso i succitati esercizi commerciali. Con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si definiranno le modalità per usufruire del credito di imposta. Il finanziamento dell’agevolazione, nella misura massima di 50 milioni di euro, rientra nell’ambito di un apposito Programma operativo nazionale (PON) della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

In particolare, il comma 1, modificato dalla Camera, stabilisce che l’attivazione dell’agevolazione – la cui durata è prevista fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 – avverrà a seguito della definizione della programmazione 2014/2020 dei fondi strutturali comunitari e previa individuazione di tale misura all’interno del pertinente programma operativo nazionale, a seguito della verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste e dell’approvazione della Commissione europea.

Il credito d’imposta spetta per l’acquisto di libri, anche in formato digitale (il testo originario del decreto-legge non comprende tale tipologia), muniti di codice ISBN, ed è attribuito agli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio, anziché alle persone fisiche e giuridiche (come disposto dal testo originario del decreto-legge). Il credito di imposta è compensabile ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 241.

Il sistema ISBN (International Standard Book Number) è un sistema di codifica internazionale della produzione libraria che consente di identificare univocamente ogni singola pubblicazione. Dal 2007 esso corrisponde con il codice a barre ed è composto di 13 cifre divise in cinque gruppi: il primo (978 o 979) identifica il prodotto librario, il secondo la lingua di edizione (0 e 1 per l’inglese, 2 per il francese, 3 per il tedesco, 88 per l’italiano ecc.), il terzo la casa editrice, il quarto il prodotto; il quinto, costituito da una sola cifra, è un codice di controllo calcolato a partire dalle prime 12 cifre.

L’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 dispone che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

Il comma 2, sostituito durante l’esame alla Camera, prevede che, con un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base della popolazione studentesca nell’anno scolastico 2014-2015, sia fissato l’importo spettante a ogni studente di scuola secondaria di secondo grado (pubblica o paritaria, avente sede nel territorio nazionale), a valere sulle risorse, pari a 50 milioni di euro, stanziate dal comma 5 nei limiti delle risorse specificamente individuate per ciascun anno nell’ambito del programma operativo nazionale di riferimento. I dirigenti scolastici rilasceranno a ciascuno studente un buono sconto, di importo corrispondente alle somme così spettanti, contrassegnato e numerato, utilizzabile per ottenere uno sconto del 19 per cento sull’acquisto di libri di lettura presso gli esercizi commerciali che si avvalgono del credito d’imposta.

Il testo è stato quindi interamente sostituito al testo originario del decreto-legge che prevede che il credito di imposta sia pari al 19 per cento della spesa effettuata nel corso dell’anno per un importo massimo, per ciascun soggetto (persona fisica o giuridica), di 2.000 euro, così ripartiti:

Durante l’esame alla Camera è stato inserito il comma 2-bis che affida a un decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il MISE e il MIBACT, la determinazione delle modalità attuative delle norme sul credito di imposta per l’acquisto di libri e la concessione dei buoni sconto, nonché le modalità per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese e ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 5.

I commi 3 e 4 sono stati soppressi dalla Camera.

Nel testo originario del decreto-legge, il comma 3 prevede che l’acquisto sia documentato fiscalmente dal venditore. Sono esclusi gli acquisti di libri in formato digitale nonché quelli già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo; mentre il comma 4, sulla base delle risorse effettivamente assegnate dal Programma operativo nazionale di riferimento (PON), prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall’adozione dell’intervento all’interno del PON, siano definite le modalità per usufruire del credito d’imposta e per la comunicazione delle spese effettuate, ai fini delle verifica dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, nonché il regime dei controlli sulle spese e la decorrenza dell’agevolazione.

Si ricorda che la normativa europea vieta gli aiuti di Stato alle imprese, in quanto distorsivi del principio della libera concorrenza, tranne i casi esplicitamente indicati. Le disposizioni che istituiscono regimi di aiuto devono essere comunicate alla Commissione, che ne valuta la compatibilità. A tale proposito l’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (ex articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, TCE) contempla l’obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell’articolo 107, par. 1 TFUE (ex articolo 87, paragrafo 1, TCE).

Alcune categorie di aiuti possono tuttavia essere dispensate dall’obbligo di notifica: si tratta degli aiuti concessi su un periodo di tre anni (tre esercizi finanziari) e che non superano la soglia dei 200.000 euro; questi aiuti non vengono considerati aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (c.d. aiuti de minimis). Per approfondimenti si veda il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Ai sensi del comma 5, modificato dalla Camera, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è stabilito l’ammontare dell’intervento nella misura massima di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

Il successivo comma 6 definisce la procedura per usufruire dell’agevolazione:

L’articolo 61 del TUIR disciplina la percentuale di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa. Tale quota è pari al rapporto tra i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. L’articolo 109, comma 5, del TUIR prevede che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, siano deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell’articolo 96.

Il comma 7, infine, prevede che le risorse individuate per il credito d’imposta siano versate all’entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate ad un apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione (di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183) gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all’entrata del bilancio dello Stato.

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