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Il Decreto Cultura è legge: ecco le novità per le biblioteche

La Camera dei Deputati ha approvato il 3 ottobre scorso la legge di conversione del cd. “decreto valore cultura”, il D.L. 9 agosto 2013 n. 91 recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, che all’art. 4  contiene alcune interessanti misure a favore di biblioteche, archivi e per la promozione della lettura.

GRATUITA’ DELLE LETTURE PUBBLICHE IN BIBLIOTECA, contenuto al comma 1, si prevede che le letture pubbliche di opere letterarie tutelate, se effettuate all’interno di biblioteche, archivi e musei pubblici non sono più soggette al pagamento del piccolo diritto letterario da parte della SIAE. Il Senato ha limitato l’ambito di applicazione della formulazione originaria – riferita a tutti i tipi di opere dell’ingegno – alle sole opere letterarie, mentre ha ampliato la platea dei beneficiari (la versione licenziata dal Governo, infatti, riguardava esclusivamente le biblioteche di titolarità pubblica e privata). Il Senato ha inoltre previsto che la disposizione diventi pienamente effettiva solo a seguito della stipula di un protocollo d’intesa fra MiBACT e SIAE.

OPEN ACCESS, contenuto al comma 2, stabilisce che i soggetti pubblici preposti all’erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica devono adottare le misure necessarie per la promozione dell’accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica finanziata per una quota pari o superiore al 50% con fondi pubblici, quando documentata in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. Rispetto alla formulazione originaria, il Senato ha fortemente limitato l’oggetto della norma, che includeva tutti i tipi di pubblicazione, e ha esteso a 18 mesi per gli articoli di scienze, tecnologia e medicina e a 24 mesi per gli articoli di scienze umane e sociali i termini per il deposito ad accesso aperto, rispetto ai 6 mesi inizialmente previsti.

COLLABORAZIONE MIUR – MIBACT, norma contenuta al comma 3, si prevede che al fine di ottimizzare le risorse disponibili, MiBACT e MIUR devono adottare strategie coordinate per l’unificazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l’anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica. La parola “unificazione” è stata inserita dal Senato, mentre la formulazione originaria prevedeva “integrazione, interoperabilità e non duplicazione”.

MODIFICHE ALLA LEGGE LEVI, al comma 4, il Senato ha introdotto una modifica che elimina il tetto agli sconti per la vendita di libri a biblioteche, archivi e musei contenuto nella Legge 128/2011 (Legge Levi). Questa misura risponde alle richieste che l’AIB aveva formulato sin dall’entrata in vigore della legge Levi, per le quali si rimanda al documento ufficialmente presentato alla Camera dei Deputati il 25 maggio 2012.

L’Associazione Italiana Biblioteche ha salutato con soddisfazione questi interventi, frutto dell’inpegno del governo e dell’azione dei parlamentari delle Commssioni Cultura di Camera e Senato.

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