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Nuove procedure per il finanziamento degli Istituti culturali

Pubblichiamo l’art. 10 del disegno di legge di stabilità 2014 che, predisponendo misure per la razionalizzazione della spesa pubblica, dispone nuove procedure per la concessione di contributi statali agli Istituti culturali.

debitiLa norma, attualmente in discussione in parlamento, è all’attento esame della VII Commissione Cultura della Camera per risolvere alcune criticità che comporta l’articolato poichè, disponendo l’inserimento di un ulteriore step di verifica e trasparenza nelle procedure di finanziamento, controlli assolutamente necessari quando si spendono soldi pubblici, rischia di portare ad una eccessiva dilatazione delle tempistiche per il rilascio delle autorizzazioni per l’erogazione delle risorse, ipotesi che produrrebbe la totale paralisi dell’operatività delle istituzioni culturali a detrimento dei cittadini che le fruiscono.

DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA’ 2014

Omissis

Titolo III – Razionalizzazione della spesa pubblica

Articolo 10
(Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche)

Al fine di razionalizzare la normativa vigente in materia di erogazione dei contributi statali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, il Governo adotta, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasparenza e pubblicità dei procedimenti concernenti l’assegnazione dei contributi;

b) semplificazione e celerità dei procedimenti;

c) individuazione di adeguati requisiti soggettivi degli istituti culturali beneficiari, tra cui: possesso della personalità giuridica; assenza di finalità di lucro; storicità della presenza dell’istituzione nel tessuto culturale italiano; rilevanza nazionale e internazionale dell’attività svolta; possesso di un consistente e notevole patrimonio culturale relativo all’ambito disciplinare di vocazione dell’istituto, pubblicamente fruibile in maniera continuativa anche mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie; svolgimento di attività e di programmi di ricerca e di formazione di rilievo nazionale e internazionale elaborati anche in collaborazione tra più istituti culturali; capacità di attrarre capitali privati e promuovere forme di mecenatismo; svolgimento di attività e prestazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale;

d) razionalizzazione del sistema di contribuzione statale secondo unicità di visione e conseguente programmazione delle risorse statali, tenendo conto anche dei contributi a quegli istituti che fruiscano di finanziamenti per legge a carico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

e) orientamento del sistema di contribuzione statale prioritariamente e prevalentemente a favore delle istituzioni culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con il sistema delle

f) previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, sottoposta a revisione triennale, adottata, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari; contribuzioni erogate dalle regioni e dagli enti locali;

g) previsione di contributi per progetti presentati da reti di istituti culturali aventi i requisiti di cui alla lettera c) del presente comma; tali progetti, di elevato valore culturale, devono essere attinenti alle finalità istituzionali degli enti proponenti;

h) definizione delle procedure concorsuali per l’accesso ai contributi statali di cui alle lettere f) e g);

i) individuazione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico finanziaria delle istituzioni culturali beneficiarie del contributo statale attuate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

l) previsione di una norma transitoria che faccia salve, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, le eventuali richieste del contributo statale previsto dall’articolo 1 della legge n. 534 del 1996, redatte ed inoltrate ai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo le modalità prescritte.

2. Sullo schema di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato.

3. All’articolo 25, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, la parola “contributi” è sostituita dalla parola “premi” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali non accompagnate da apporto economico”.

Omissis

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