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Approvata la legge per la tutela del patrimonio culturale

La Camera dei deputati ha approvato, in via definitiva, la legge sui reati contro il patrimonio culturale che riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, attualmente contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004), e le inserisce nel codice penale.

L’obiettivo della norma è la lotta al traffico illecito di opere d’arte, riformando la materia e inasprendo le sanzioni. Infatti si introducono aggravanti quando oggetto di reati comuni sono i beni culturali; si potenziano gli strumenti investigativi per contrastare i reati contro il patrimonio culturale; si ampliano le ipotesi di responsabilità delle persone giuridiche; si punisce, inoltre, con pene più severe il furto, l’appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio e l’autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetto beni culturali.

Peraltro, nel riformare i reati contro il patrimonio culturale si tiene conto  degli obblighi che abbiamo assunto con la firma a Nicosia, il 19 maggio 2017, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, recentemente ratificata con la legge n. 6 del 2022 che entrerà in vigore il 1° aprile 2022 e si propone di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danno e la tratta dei beni culturali, rafforzando l’effettività e la capacità di risposta del sistema di giustizia penale rispetto ai reati riguardanti i beni culturali, facilitando la cooperazione internazionale sul tema, e prevedendo misure preventive, sia a livello nazionale che internazionale. In particolare, la Convenzione prevede che costituiscano reato diverse condotte a danno di beni culturali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l’importazione e l’esportazione illegali, l’acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti, la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni  culturali.

«Una giornata storica, un grande passo avanti nella tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d’arte. Il Parlamento ha approvato definitivamente una legge attesa da anni che ribadisce la centralità della cultura nelle scelte politiche italiane, indipendentemente dagli schieramenti. Siamo una super potenza culturale e con questa legge stiamo indicando la strada, anche dando attuazione alla “Convenzione di Nicosia», ha commentato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, dopo l’approvazione all’unanimità da parte del parlamento della legge che riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale.

I DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE INSERITI NEL CODICE PENALE (ART. 1)
Si interviene sull’art. 240-bis del Codice penale ampliando, attraverso l’inserimento dei reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali, il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la cosiddetta confisca allargata, vale a dire la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.

Si inserisce nel libro II del Codice penale, dedicato ai delitti, il titolo VIII-bis, rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”, composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis a 518-undevicies). In particolare, per dare un quadro generale:

  • si punisce il furto di beni culturali con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 927 a 1.500 euro, prevedendo tra le altre cose circostanze aggravanti – con la pena della reclusione che va da 4 a 10 anni e la multa da 927 a 2.000 euro – nel caso in cui i beni rubati appartengano allo Stato o il fatto sia commesso da chi abbia ottenuto una concessione di ricerca (art. 518-bis);
  • si punisce l’appropriazione indebita di beni culturali – e cioè chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso – con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 516 a 1.500 euro (art. 518-ter);
  • si punisce la ricettazione di beni culturali con la reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da 1.032 a 15.000 euro, prevedendo un aumento di pena quando il fatto riguarda beni culturali provenienti da delitti di rapina aggravata e di estorsione (art. 518-quater);
  • si punisce con la reclusione da 5 a 13 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro l’impiego di beni culturali provenienti da delitto, che riguarda chiunque, salvi i casi di concorso di reato, di ricettazione e di riciclaggio, impiega illecitamente in attività economiche e finanziarie beni culturali provenienti da delitto (art. 518-quinquies);
  • si punisce con la reclusione da 5 a 14 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro il riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies);
  • si punisce l’autoriciclaggio di beni culturali – escludendo le condotte per cui i beni culturali vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale – con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro (art. 518-septies);
  • si punisce con la reclusione da 1 a 4 anni la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali, vale a dire la condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera, sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, per farne apparire lecita la provenienza (art. 518-octies);
  • si puniscono le violazioni in materia di alienazione di beni culturali con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 2.000 a 80.000 euro (art. 518-novies);
  • si punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 258 a 5.165 euro l’importazione illecita di beni culturali, cioè la condotta di colui che, senza aver concorso in un reato di ricettazione, impiego di bene culturale proveniente da delitto, riciclaggio o autoriciclaggio, importa dall’estero nel nostro Paese beni culturali provenienti da delitto, rinvenuti a seguito di ricerche non autorizzate o esportati da un altro Stato in violazione delle norme a tutela del patrimonio culturale (art. 518-decies);
  • si punisce con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa fino a 80.000 euro l’uscita e l’esportazione illecite di beni culturali, quindi chiunque trasferisca all’estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione (art. 518-undecies);
  • si puniscono, con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro, distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, mentre chi imbratta o fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 1.500 a 10.000 euro (art. 518- duodecies);
  • si puniscono con la reclusione da 10 a 16 anni la devastazione e il saccheggio di beni culturali (art. 518-terdecies);
  • si punisce con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 3.000 a 10.000 euro la contraffazione di opere d’arte (art. 518-quaterdecies), mentre si esclude la punibilità a titolo di contraffazione di colui che produce, detiene, vende o diffonde opere, copie o imitazioni dichiarando espressamente la loro non autenticità (art. 518-quinquiesdecies);
  • si prevedono circostanze aggravanti, con la pena aumentata da un terzo alla metà, se i delitti contro il patrimonio culturale causano un danno di rilevante gravità o sono commessi nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria, casi in cui si applica inoltre la pena accessoria dell’interdizione da una professione o da un’arte (art. 518- sexiesdecies);
  • si prevedono invece circostanze attenuanti quando uno dei reati contro il patrimonio culturale: provochi un evento, un danno o comporti un lucro di speciale tenuità, casi in cui la pena è diminuita di un terzo; sia commesso da colui che abbia collaborato per individuare i correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato    o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto, casi in cui la pena è diminuita da un terzo a due terzi (art. 518-septiesdecies);
  • si prevede la confisca penale obbligatoria delle cose indicate all’art. 518-undecies che hanno costituito l’oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato stesso, e anche delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento (art. 518-duodevicies);
  • si prevede l’applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all’estero in danno del patrimonio culturale nazionale (art. 518-undevicies);
  • si inserisce nel Codice penale, al di fuori però del nuovo titolo VIII-bis, una nuova contravvenzione: l’art. 707-bis del Codice penale, relativo al “Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli”, punisce con l’arresto fino a 2 anni e con l’ammenda da 500 a 2.000 euro chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico.

POSSIBILITÀ DI SVOLGERE OPERAZIONI SOTTO COPERTURA (ART. 2)
Viene modificata la disciplina delle attività sotto copertura (art. 9 della legge n. 146 del 2006 di ratifica della Convenzione e dei Protocolli Onu contro il crimine organizzato transnazionale), prevedendo che essa venga applicata anche nelle attività di contrasto dei delitti di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali.

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (ART. 3)
Viene modificato il decreto legislativo n. 231 del 2001 introducendo il nuovo articolo 25- septiesdecies, rubricato “Delitti contro il patrimonio culturale”, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando tali delitti sono commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

Introducendo invece, sempre nello stesso decreto legislativo, il nuovo art. 25-duodevicies, rubricato “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”, si prevede in relazione a questi due delitti l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 quote. Nel caso in cui l’ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

MODIFICHE IN MATERIA DI AREE PROTETTE (ART. 4)
Viene modificato il comma 3 dell’art. 30 della legge n. 394 del 1991 in materia di aree protette. Tale disposizione prevede, attualmente, che in caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi dell’art. 733 “Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale” e dell’art. 734 “Distruzione o deturpamento di bellezze naturali” del Codice  penale,  può  essere  disposto  dal  giudice  (o  in  caso  di  flagranza,  per  evitare l’aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell’area protetta), il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell’area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno. Ora questo disegno di legge sostituisce il riferimento agli artt. 733 e 734 del Codice penale con il richiamo ai nuovi reati di cui al Titolo VIII-bis o al reato di cui all’art. 733-bis del Codice penale, sopprimendo anche la pleonastica precisazione sulla possibilità per il giudice di disporre il sequestro.