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Approvato il ddl sul patrimonio culturale immateriale

La scorsa settimana la Commissione Cultura del Senato ha approvato in via definitiva il ddl che modifica la legge 77 del 2006 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale, posti sotto la tutela dell’UNESCO”.

Elaborato dall’unificazione di due proposte di legge a nome dei deputati Paolo Russo e Alessandro Mazzoli, il disegno di legge, approvato dalla Camera a maggio del 2016, stabilisce che vengano estese anche al patrimonio culturale immateriale del Paese, inserito nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, le stesse misure di valorizzazione disposte per il patrimonio materiale.

Alle misure di sostegno che la legge 77 del 2006 proponeva il ddl approvato al Senato aggiunge: la promozione, tutela e valorizzazione dei siti materiali e delle rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale italiano dell’UNESCO, la diffusione della sua conoscenza e riqualificazione, anche attraverso il sostegno in ambito scolastico di viaggi di studio e attività culturali.

La legge inoltre prevede lo stanziamento di ulteriori 800 mila euro a sostegno degli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti e degli elementi immateriali italiani UNESCO.

La modifica alla legge n. 77 del 2006 adempie all’impegno che si è preso il Paese con la ratifica della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (2003), avvenuta con la legge n. 167 del 2007, e riporta il tema del patrimonio culturale immateriale nel dibattito politico.

Il patrimonio culturale immateriale, la sua promozione, tutela e valorizzazione, da tempo al centro delle politiche europee, visto come valido strumento contro l’imporsi della globalizzazione, fatica a trovare un giusto riconoscimento nel nostro Paese.

Le cause di questa difficoltà sono molteplici, alcune di tipo culturale, legate alla nostra tradizione di tutela che vede nel bene storico- artistico l’elemento fisico da proteggere comprensivo esso stesso dell’aspetto immateriale.

Basti ricordare che il Codice dei beni culturali e del paesaggio all’art. 7 bis cita: “ Le espressioni di identità culturale collettiva…sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilità dell’art. 10”.

Altre sono legate alla  scarsità delle risorse destinate alla promozione, tutela e valorizzazione, che sembrano ancora più esegue al confronto con il numero di siti materiali presenti nel nostro territorio (sono 51, ad oggi, i siti del patrimonio mondiale UNESCO e 6 sono i beni del patrimonio orale immateriale).