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Decreto Legge 126/2019: scuola, università, ricerca

Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti

Il decreto-legge n. 126 del 2019, recante misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, mira principalmente a porre rimedio alla carenza di personale di ruolo e a ridurre ricorso a contratti di lavoro a termine, garantendo la funzionalità delle istituzioni scolastiche.

Gli emendamenti della maggioranza sui temi rilevanti del decreto-legge recepiscono in gran parte le richieste e le osservazioni emerse dal confronto con il mondo della scuola, dell’università e della ricerca, con le organizzazioni sindacali e con coloro che operano quotidianamente a contatto con gli studenti.

I capigruppo Pd in commissione Cultura e Lavoro, Flavia Piccoli Nardelli e Debora Serracchiani, commentando gli emendamenti approvati al decreto-legge, hanno dichiarato, in un comunicato congiunto: “Riteniamo di aver fatto un lavoro molto positivo come maggioranza e proficuo per il mondo della scuola, tenuto conto che le modifiche introdotte recepiscono le istanze emerse nel confronto con tutto il personale scolastico”.

Il provvedimento, ampiamente modificato durate l’esame parlamentare, prevede due concorsi, distinti ma contestuali, il primo con procedura straordinaria e l’altro ordinaria, che porteranno complessivamente 48mila nuove assunzioni. Inoltre, è stata ampliata la platea di coloro che potranno partecipare al concorso straordinario e autorizzato un nuovo concorso per gli insegnanti di religione cattolica.  Significativo, infine, l’intervento per i diplomati magistrali per i quali, anche in caso di sentenza sfavorevole, viene garantito il mantenimento in servizio fino al termine dell’anno scolastico.

Con la conversione in legge di questo decreto-legge, si è voluto innanzitutto garantire la  stabilità del personale docente, assicurando la continuità didattica  per 8 milioni di alunni e per una comunità scolastica di più di 9 milioni di persone, assicurando certezze a chi investe nella scuola la propria professionalità e la propria competenza.

PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA SCOLASTICA

RECLUTAMENTO E ABILITAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA
L’articolo 1, commi da 1 a 16 e 19, modificato in più punti durante l’esame alla Camera, prevede l’indizione, entro il 2019, contestualmente al concorso ordinario, di una procedura straordinaria finalizzata, innanzitutto, all’immissione in ruolo di 24.000 docenti precari che lavorano nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Essa è destinata ai soggetti che, fra gli anni scolastici 2008-2009 e 2019-2020, hanno svolto almeno 3 anni di servizio nella scuola statale, o nei progetti di contrasto alla dispersione scolastica svolti in collaborazione con le regioni. Durante l’esame parlamentare i requisiti sono stati rivisti ed è stata ampliata la platea di soggetti che possono accedervi.

In particolare, i tre anni di servizio possono essere maturati, appunto, a partire dall’anno scolastico 2008-2009 e anche nell’anno scolastico in corso ( coloro che stanno maturando l’anno saranno ammessi con riserva, in attesa di verifica dell’effettivo completamento dell’anno in corso). Analogamente l’articolo 1, comma 18-ter, prevede l’ammissione con riserva alle procedure concorsuali per i posti di sostegno dei soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione in svolgimento. La riserva si scioglie positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020 (IV ciclo dei Percorsi di specializzazione per il sostegno).

Annualmente, completata l’immissione in ruolo per la scuola secondaria degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi docenti banditi nel 2016 e nel 2018 per le rispettive quote, disposta la confluenza della eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, alla immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario, è destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti così residuati e fino a concorrenza dei 24.000 posti per la procedura straordinaria. L’eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria.

La procedura concorsuale straordinaria  è finalizzata, inoltre, a consentire il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, nello stesso ordine di scuole, ai soggetti che hanno svolto, anche cumulativamente, almeno 3 anni di servizio (sempre tra il  2008-2009 e 2019-2020) nelle scuole statali o paritarie, o nei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione professionale che fanno capo alle regioni (IeFP).

Prevista inoltre la possibilità di abilitarsi, ai fini della mobilità professionale, per i docenti di ruolo delle scuole secondarie statali, che hanno prestato, fra gli anni scolastici 2008-2009 e 2019-2020, su posto comune o di sostegno, almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, e siano in possesso del titolo di studio previsto. Si tratta, sostanzialmente, dei docenti di altro grado o classe di concorso (c.d. “docenti ingabbiati”) che intendano abilitarsi per altro grado di istruzione o per altra classe di concorso.

Ciascun soggetto può partecipare alla procedura straordinaria in un’unica regione, sia per il sostegno sia per una sola classe di concorso. Sarà possibile comunque partecipare sia alla procedura straordinaria che al concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.

A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020-2021, i docenti assunti possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria,  o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica solamente dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio La disposizione non si applica al personale tutelato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie.

L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.

La procedura straordinaria di reclutamento, volta a contrastare il ricorso ai contratti a tempo determinato nelle scuole statali e a favorire l’immissione in ruolo dei relativi precari, consentirà altresì di evitare che si debba riconoscere ai predetti soggetti, già dipendenti statali a tempo determinato per un periodo di tempo superiore a quello ordinario previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 sul lavoro a tempo determinato, un risarcimento per abusiva reiterazione dei contratti.
Vene anche valorizzato, nei concorsi per l’insegnamento, il titolo di dottore di ricerca,  al quale viene attribuito un punteggio non inferiore al 20% del punteggio complessivo per i titoli.

DIDATTICA DIGITALE E PROGRAMMAZIONE INFORMATICA
L’articolo 1-ter prevede l’acquisizione, da parte del personale docente, di competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (coding), nell’ambito dei crediti formativi o durante il periodo di formazione e prova legato al concorso.

SUPPLENZE
L’articolo 1-quater prevede la costituzione di nuove graduatorie provinciali da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche.
Inoltre, differisce dall’anno scolastico 2019-2020 all’anno scolastico 2022-2023 il termine a decorrere dal quale possono essere inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto solo soggetti abilitati e quindi riapre la possibilità di inserimento nelle terze fasce delle graduatorie di istituto.

DIPLOMATI MAGISTRALI
L’articolo 1-quinquies consente per i “diplomati magistrali” la trasformazione del contratto di lavoro in contratto a tempo determinato in caso di sentenza sfavorevole, notificata dopo 20 giorni dall’inizio delle lezioni, con l’obiettivo di garantire continuità didattica e, contestualmente, consentire ai diplomati magistrali di rimanere in servizio sino al termine dell’anno scolastico.

SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE COMUNALI
L’articolo 1-sexies prevede, in via transitoria per l’a.s. 2019-2020, l’attivazione di un supporto educativo temporaneo nelle scuole dell’infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato. Premesso che l’utilizzo di personale docente abilitato rappresenta uno dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica, la disposizione introdotta nel decreto legge prevede che per l’anno scolastico 2019-2020 le scuole dell’infanzia paritarie possano attingere alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso, naturalmente, di titolo idoneo a operare nei servizi per l’infanzia.

POSSIBILITA’ DI SPOSTARSI IN ALTRA REGIONE PER L’IMMISSIONE IN RUOLO
L’articolo 1, commi 17 e seguenti, prevede che i soggetti inseriti nelle graduatorie per le immissioni in ruolo possano presentare domanda per essere assunti in altra regione, sui posti che non è possibile “coprire”  per mancanza di aspiranti (salvaguardando i posti riservati alle procedure concorsuali bandite ma non ancora concluse). Inoltre consente agli inclusi  nelle graduatorie del concorso 2016 (e negli elenchi aggiuntivi), di inserirsi in una “fascia aggiuntiva” anche in altra regione.
Tutto questo allo scopo di effettuare il maggior numero possibile di immissioni in ruolo, aumentando le opportunità per i soggetti in graduatoria e contribuendo alla stabilità del personale docente.

GRUPPI PER L’INCLUSIONE TERRITORIALE
Il comma 18-sexies, introdotto durante l’esame parlamentare, stabilisce che i componenti dei Gruppi per l’inclusione territoriale degli studenti con disabilità (GIT) non sono più esonerati dalle attività didattiche ma che ad essi spetta un compenso, di natura accessoria, per le funzioni svolte. La misura del compenso deve essere definita con apposita sessione contrattuale nazionale.

POSTI “QUOTA 100”
L’articolo 1, comma 18-quater, introdotto durante l’esame parlamentare, prevede la possibilità di recuperare per  le immissioni in ruolo i posti della cosiddetta “quota 100”, che non erano stati certificati in tempo per le immissioni in ruolo 2019/20 e quindi non erano stati utilizzati.

RECLUTAMENTO DI DOCENTI PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
L’articolo 1-bis autorizza l’avvio, entro il 2020, di un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che, come è noto, non si svolge da molti anni. Nelle more dell’espletamento del concorso, è previsto che alle immissioni in ruolo si proceda utilizzando le graduatorie del concorso bandito nel 2004, la cui validità era limitata agli anni scolastici tra il 2004-2005 e il 2006- 2007.

PROCEDURA PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI
L’articolo 2, commi 1 e 2, modifica la procedura per il reclutamento di dirigenti scolastici, in particolare sostituendo il corso-concorso selettivo di formazione con un concorso selettivo nazionale per titoli ed esami, organizzato su base regionale, le cui prove scritte e orali sono superate con il punteggio, in ciascuna, di almeno 7/10 o equivalente. Si prevedono, poi, moduli formativi nei due anni successivi alla conferma in ruolo. È autorizzata una spesa di euro 180.000 annui, a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici.

RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI TECNICI PER LE FUNZIONI ISPETTIVE
L’articolo 2, commi 3 e 4, autorizza il MIUR a bandire un concorso per l’assunzione, a decorrere da gennaio 2021, di 59 dirigenti tecnici e, a decorrere dal 2023, di ulteriori 87 dirigenti tecnici recando, al contempo, un’autorizzazione di spesa per lo svolgimento del concorso.
Nelle more dello svolgimento della procedura concorsuale, rifinanzia l’autorizzazione di spesa prevista dalla legge n. 107 del 2015 per consentire l’attribuzione fino al 2020 di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive.

STABILIZZAZIONE DI COLLABORATORI SCOLASTICI
Di rilievo l’intervento normativo sulla disciplina, dettata dalla legge di bilancio per il 2019, per la stabilizzazione come collaboratori scolastici dei dipendenti (addetti ex Lsu e appalti storici) delle imprese attualmente impegnati nei servizi di pulizia nelle scuole da almeno 10 anni.
In particolare, per consentire l’espletamento delle procedure, si differisce al 1° marzo 2020 il termine per la stabilizzazione e sostituisce alla procedura selettiva per titoli e colloquio una procedura selettiva per soli titoli.

Inoltre, per la copertura dei posti eventualmente residuati, prevede una procedura di mobilità straordinaria volontaria per l’a.s. 2020-2021, e una ulteriore procedura selettiva per soli titoli riservata al medesimo personale, con un requisito  ridotto  a 5 anni di servizio ( anche a tempo determinato).
Infine, autorizza lo scorrimento della graduatoria riferita alla procedura di stabilizzazione avviata per i lavoratori titolari di contratti attivati dall’ufficio scolastico provinciale di Palermo per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico, a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali.

PROGRESSIONE ALL’AREA DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
L’articolo 2, comma 6, disciplina una procedura selettiva riservata per la progressione all’area di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) degli assistenti amministrativi di ruolo che abbiano svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni scolastici interi, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012.

ESCLUSIONE DELLA VERIFICA BIOMETRICA PER IL PERSONALE SCOLASTICO
L’articolo 3, comma 1, esclude anche i dirigenti scolastici e il personale ATA degli istituti scolastici ed educativi dal sistema di verifica biometrica della identità e di videosorveglianza degli accessi ai fini della verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro. I docenti e il personale educativo erano già esclusi.

SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO
L’articolo 3, co. 2, prevede che la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni delle famiglie e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale o anche nulla, purché sia rispettato l’equilibrio di bilancio.

INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA
L’articolo 7 dispone che l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica (a decorrere dall’a.s. 2020-2021) si realizzi utilizzando l’organico dell’autonomia dià assegnato a ciascuna scuola.

VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI
L’articolo 8, co. 5, prevede che il bonus per la valorizzazione del merito, inizialmente destinato solo ai docenti di ruolo, è destinato anche ai docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o di durata annuale (31 agosto). L’estensione era già stata prevista nell’ipotesi di contrattazione collettiva integrativa nazionale del comparto istruzione e ricerca – sezione istituzioni scolastiche ed educative siglata il 18 settembre 2019.

PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
UNIVERSITÀ, AFAM ED ENTI PUBBLICI DI RICERCA

ESCLUSIONI DAL RICORSO AGLI ACQUISTI CENTRALIZZATI
L’articolo 4, sostituito durante l’esame in sede referente, prevede che alcune disposizioni relative agli acquisti centralizzati tramite Consip SpA non trovano applicazione per le università statali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e per gli enti pubblici di ricerca, in relazione agli acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca, al trasferimento tecnologico e alla terza missione.

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE E CHIAMATE NELLE UNIVERSITÀ
L’articolo 5, modificando la legge n. 240 del 2010, aumenta da 6 a 9 anni la durata dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN), anche con riferimento alle ASN già conseguite.

Inoltre, proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro cui le università possono, previa valutazione, chiamare nel ruolo di professore di I e II fascia rispettivamente, professori di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’ASN.
Infine, proroga al 2022 il termine a decorrere dal quale l’università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate come professori di II fascia di ricercatori a tempo determinato di “tipo b”, che abbiano conseguito l’ASN.

PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA
L’articolo 6, modificato durante l’esame in sede referente, reca disposizioni specifiche per gli enti pubblici di ricerca, ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria di carattere generale che consente l’assunzione a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti a termine con pubbliche amministrazioni, intervenendo sui requisiti soggettivi del personale non dirigenziale per la assunzione presso l’Amministrazione procedente. Inoltre, con riferimento alle procedure di stabilizzazione poste in essere dai suddetti enti, l’applicazione della disciplina transitoria in oggetto è prorogata al 31/12/2021 e quindi viene estesa al quadriennio 2018-2021 e non più al triennio 2018-2020.

Sono, inoltre, previste disposizioni per il personale che presta la propria attività temporanea presso tali enti, con particolare riferimento alle relative condizioni retributive, professionali e ambientali.

UTILIZZO DA PARTE DELLE UNIVERSITÀ DI DOCENTI IN SERVIZIO PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE
L’ articolo 8, comma 3, riduce da 25,8 milioni di euro a 12 milioni di euro per il solo 2019 il limite di spesa connesso all’utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività di tutor nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria.