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Art Bonus: mecenati di oggi per l’Italia di domani

Il provvedimento dell’Art Bonus, introdotto dal decreto legge n. 83 del 2014 (convertito con la legge n. 106 del 2014), consente – all’art. 1 – una forte detrazione fiscale per le donazioni a sostegno di beni culturali pubblici. I dati del 2015 dimostrano che il provvedimento è stato accolto positivamente dai donatori (molti dei quali singoli cittadini, a dimostrazione di quanto la buona politica generi l’impegno civile da parte dei cittadini medesimi).

Inoltre la misura dell’Art bonus, proprio per l’importanza che ha dimostrato di avere, è stata resa permanente dalla Legge di Stabilità 2016 – ovvero a modifica del decreto legge n. 83 del 2014 che prevedeva un credito d’imposta del 65 per cento per il 2014 e il 2015 e lo portava al 50% – nel 2016 si mantiene al 65% .

Nel dettaglio ai dati nazionali ad oggi registrano:

57.068.660 milioni di euro donati totale (di cui 1.829.402 euro da persone fisiche, 20.320.941 euro da Enti e 34.918.317 euro da Imprese).
più di 1500 il numero dei mecenati

338 gli enti beneficiari registrati dei quali: 232 Comuni, 86 altro, 40 Mibact, 15 Teatri di Tradizione, 12 Fondazioni Lirico Sinfoniche, 2 Provincie e 1 Regione.

Le Regioni con maggior numero di donazioni sono state: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana.

Le Fondazioni Liriche Sinfoniche sono gli enti che al momento hanno ricevuto il maggior numero di donazioni.

Si ricorda che la detrazione fiscale dell’Art Bonus, a favore di beni culturali pubblici, comprende quindi i beni identificati dall’art. 10 del comma1 e 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio: “Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico,archeologico o etnoantropologico”.
“Sono inoltre beni culturali: le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.”

Possono inoltre avvalersi dell’Art Bonus anche gli istituti e luoghi della cultura, identificati dall’art. 101 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (“Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali”).
Ma anche appunto le fondazioni Lirico Sinfoniche e i teatri di tradizione.
Lo strumento dell’Art Bonus, inizialmente concepito esclusivamente per le erogazioni liberali in favore di beni culturali pubblici, durante il dibattito parlamentare è stato allargato anche a soggetti concessionari o affidatari dei beni culturali pubblici oggetto degli intereventi.

Non si è riuscito, nonostante l’accesa discussione, in sede di conversione della legge, e nonostante il lavoro in questo senso della Commissione Cultura, ad allargarlo ai beni appartenenti ai privati o agli enti ecclesiastici, ma si auspica che si vada in questa direzione, poiché tutte le parti politiche e i cittadini sono coscienti del carattere variegato del patrimonio culturale italiano, di cui un’ampia fascia è costituita dai beni non di appartenenza pubblica. Per questo motivo nel passaggio all’attuazione pratica dell’Art Bonus la questione della proprietà del bene è emersa con maggior frequenza.
Infatti spesso vengono proposti beni da beneficare con questo strumento che, pur essendo di pubblico utilizzo (pensiamo alle migliaia di chiese sparse sui nostri territori, alle pale d’altare, agli arredi sacri, ai conventi solo per citare alcuni casi concreti) sono però di proprietà della Chiesa e quindi esclusi dalla possibilità di essere beneficati da donazioni con il regime dell’Art Bonus. Ci sono poi anche casi limite ugualmente esclusi come beni di proprietà ecclesiastica dati in uso ai comuni, che mostrano effettivamente un limite rigido, almeno al momento, della legge.

Un’altra questione pratica che ha ostacolato l’utilizzo dell’Art Bonus da parte degli enti pubblici è stata la mancanza di una corretta divulgazione della metodologia che in ultima istanza è definita da pochi e semplici adempimenti.

Le amministrazioni comunali che intendano avvalersi di questa opportunità di finanziamento devono svolgere le seguenti operazioni:

Identificazione del bene: l’amministrazione individua, fra i beni e i luoghi della cultura di cui ha la proprietà, quelli che possono essere oggetto dell’Art Bonus, in considerazione delle operazioni che vengono riconosciute oggetto del beneficio fiscale (interventi di manutenzione, restauro, sostegno agli istituti ecc…); segue poi l’adozione della delibera che indichi i beni e i luoghi della cultura del proprio territorio che si intendono sostenere, nonché le modalità operative necessarie per informare i cittadini di queste possibilità;
successivamente l’amministrazione beneficiaria delle erogazioni liberali, comunica mensilmente al Mibact l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute e dà notizia pubblica di tale ammontare tramite il proprio sito web in una pagina dedicata; l’amministrazione beneficiaria delle erogazioni liberali si deve iscrivere al portale gestito dal Mibact (www.artbonus.gov.it) in cui sono presenti tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, agli interventi di restauro o ristrutturazione eventualmente in atto, all’ente responsabile del bene; inoltre l’amministrazione dovrebbe farsi promotrice della più ampia pubblicità dell’iniziativa, sia coinvolgendo con campagne di sensibilizzazione la cittadinanza, sia identificando eventuali mecenati in aziende e imprenditori attivi nel proprio territorio così come è importante dare visibilità sul sito del comune del logo dell’Art Bonus.

Vale la pena rammentare chi siano i soggetti beneficiari del credito d’imposta così come, in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le donazioni, quali siano i limiti differenziati del credito d’imposta concesso. Del dettaglio le persone fisiche (dipendenti, pensionati, professionisti) e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d’imposta del 65% nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata la donazione. La detrazione fiscale sarà suddivisa in tre annualità nella misura di un terzo dell’importo del credito d’imposta maturato. Inoltre, sempre per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale, il credito d’imposta del 65% è riconosciuto nel limite massimo del 15% del reddito imponibile dichiarato nella denuncia dei redditi. Per esempio: una persona fisica, quindi soggetta ad imposta Irpef, che nel 2016 dichiari un reddito imponibile pari a 100.000 euro avrà un credito d’imposta massimo maturabile nel 2015 pari al 15% di 100.000 euro ovvero 15.000 euro. Quindi le donazioni Art Bonus detraibili del 65% dal reddito saranno al massimo pari a 23.077 euro il cui 65% corrisponde a 15.000 euro. Le somme donate eccedenti i 23.077 euro non verranno agevolate dalla detrazione fiscale dell’Art Bonus. Il bonus fiscale, pari ad Euro 15.000, sarà da scontare in tre rate annue di 5.000 euro direttamente dalla dichiarazione Irpef dell’anno di riferimento di effettuazione delle donazioni.
L’esborso finanziario netto del donatore nell’arco dei tre anni di utilizzo del credito d’imposta sarà pari a 23.077-15.000 ovvero 8.077 euro, ossia il 35% delle erogazioni effettuate.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale, il credito d’imposta del 65% è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui e utilizzabile in compensazione dei versamenti dovuti e decorrerà dal 1° giorno del periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione delle donazioni effettuate. Anche in questo caso la detrazione fiscale maturata con la donazione Art Bonus sarà suddivisa in tre annualità nella misura di un terzo dell’importo del credito d’imposta maturato. Per esempio: una società di capitali, quindi soggetta all’imposta IRES, che nel 2016 dichiari ricavi d’impresa (non reddito) pari a 20 milioni di euro, può detrarre un credito d’imposta massimo pari a 100.000 euro (il 5 per mille dei ricavi), quindi la società potrà donare fino a una spesa di euro 153.846 (il 65% corrisponde a 100.000). Le somme che eccederanno la donazione di 153.846 euro non potranno godere della detrazione fiscale Art Bonus. Il credito d’imposta del 65%, pari ad euro 100.000, sarà da scontare in tre rate annue, ovvero da utilizzare in compensazione. Pertanto considerando che le imposte da pagare sul maggior reddito imponibile (le erogazioni liberali agevolate sono infatti indeducibili, mentre il credito d’imposta è detassato), pari a (153.846 – 100.000) 32,32% per imposte ovvero 17.403 euro, l’esborso finanziario netto nell’arco dei tre anni di utilizzo del credito d’imposta sarebbe pari a 153.846 – 100.000 + 17.403= 71.249 euro, ossia circa il 46% delle erogazioni effettuate.

Inoltre, per tutti, il credito d’imposta spetta alle donazioni effettuate esclusivamente in denaro (pagamento tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Dalla relazione di Flavia Piccoli Nardelli tenuta a Torino il 18 gennaio 2016, in occasione dell’incontro con i sindaci piemontesi sul tema dell’Art Bonus.