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È legge la contemporanea iscrizione a due corsi di laurea

(DIRE) Roma, 7 apr. – «Anche in Italia ci si potrà iscrivere contemporaneamente a due facoltà universitarie e ottenere così la doppia laurea. Finalmente, anche il nostro paese viene riallineato al panorama internazionale», dichiara Flavia Piccoli Nardelli , della presidenza del Gruppo Pd alla Camera a nome di tutti i deputati dem della Commissione Cultura all’indomani dell’approvazione in Senato della legge che consente la contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione superiore, di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale (AS 2415).

La stessa possibilità è prevista anche per due corsi di diploma accademico, di primo o di secondo livello, presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La proposta di legge «era stata presentata – ricorda Piccoli Nardelli- nella scorsa legislatura da Marco Meloni per il Pd e riproposta in questa da Anna Ascani. Fino ad ora, ottenere la doppia laurea non era possibile – sottolinea la parlamentare dem- a causa di un divieto che risaliva al 1933. Con questa legge viene così premiato il merito e promosse le competenze trasversali, che rappresentano ormai l’eccellenza in molti campi del sapere. Esprimiamo quindi -conclude la parlamentare dem- grande soddisfazione per un risultato fortemente voluto e sostenuto fino ad arrivare ad una maggioranza parlamentare condivisa»

Il provvedimento si compone di sei articoli e consente l’iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria (articolo 1), ovvero a due corsi di studio nelle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) o a due corsi di studio presso le università e le istituzioni AFAM (articolo 2). A tal fine, il disegno di legge dispone l’abrogazione del citato divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore contenuto all’articolo 142, secondo comma, del regio decreto n. 1592 del 1933.

Il disegno di legge dispone, inoltre, in materia di diritto allo studio degli studenti che si iscrivono contemporaneamente a due corsi di studio e mira a favorire la partecipazione ai corsi di studio degli studenti lavoratori (articolo 3). L’attuazione delle nuove disposizioni è demandata a distinti decreti del Ministro dell’università e della ricerca (articolo 4). Si prevede, poi, che a distanza di quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento, il Ministro dell’università e della ricerca presenti alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge e una valutazione dell’impatto (articolo 5).

Più in dettaglio, l’articolo 1 stabilisce che ciascuno studente possa iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale – ciò a condizione che le lezioni riguardino classi di laurea o di laurea magistrale o corsi di master distinti – a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, fatta eccezione per i corsi di specializzazione medica; a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.

L’articolo 2 dispone in ordine alla facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di diploma accademico di primo, di secondo livello o di perfezionamento o master anche presso più istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo restando il divieto di iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni dell’AFAM; a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master o di dottorato di ricerca o di specializzazione; a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione, di cui al medesimo articolo 2 della legge n. 508 del 1999; a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell’AFAM nel limite di due iscrizioni.

Ai sensi dell’articolo 3, lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio può beneficiare degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, in presenza delle condizioni richieste dalla normativa. L’articolo fa comunque salvo l’esonero totale o parziale dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale per entrambe le iscrizioni, anche in questo caso in presenza dei previsti requisiti.

Inoltre, l’articolo demanda all’università e alle istituzioni dell’AFAM il compito di redigere annualmente un programma per favorire e promuovere la partecipazione degli studenti lavoratori ai corsi di studio e alle attività formative successive al conseguimento del titolo.

L’articolo 4 disciplina le modalità e i criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea, affidandola un decreto del Ministro dell’università e della ricerca. Con distinti decreti ministeriali sono inoltre individuate, fra l’altro, modalità per facilitare gli studenti nella contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione universitaria, tenendo conto di corsi universitari che richiedono la frequenza obbligatoria, per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti sulla base di convenzioni fra due università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale ovvero tra due istituzioni dell’AFAM o da università e istituzioni dell’AFAM.

I predetti decreti sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari, nonché – a seconda che si tratti di università o di istituzioni AFAM – della Conferenza dei rettori delle università italiane o del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale.

L’articolo 5 detta norme sul monitoraggio e sulla valutazione dell’impatto della legge, prevedendo che entro quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell’università e della ricerca presenti alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge e una valutazione dell’impatto della medesima.

L’articolo 6, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.