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Lettura, arriva il decreto sulle promozioni: tetto al 20% un mese all’anno

Il Ministero per i Beni le Attività Culturali e il Turismo ha pubblicato il decreto in materia di sconti e di promozioni sul prezzo dei libri. Si tratta del primo dei sei decreti ministeriali che daranno attuazione alla legge 15/2020 per la promozione della lettura.

L’Agenzia giornalistica AgCult.it ha pubblicato un articolo che illustra i contenuti del provvedimento.

AgCult.it
Lettura, arriva il decreto sulle promozioni: tetto al 20% un mese all’anno
Anche le librerie potranno fare sconti fino al 15% in uno dei mesi delle promozioni.

Promozioni legate al marchio editoriale, ristrette a un solo mese all’anno (escluso dicembre) che passano dal 25% a un massimo del 20% del prezzo di copertina. Previste inoltre promozioni anche per i singoli punti vendita al dettaglio nella misura massima del 15% del prezzo di copertina. Sono esclusi dalle promozioni i libri pubblicati nei sei mesi precedenti l’inizio della vendita a prezzi ridotti. Il Ministero per i Beni culturali ha pubblicato il primo dei sei decreti attuativi della legge sulla promozione e il sostegno alla lettura (L. 15/2020), approvata nel mese di febbraio. Si tratta del decreto che contiene le disposizioni applicative in tema di sconti e promozioni.

La legge sulla lettura ha infatti fissato, in materia di scontistica, il tetto al 5%. Al Mibact veniva affidato il compito di individuare con decreto ministeriale i mesi in cui è possibile effettuare sconti maggiorati (fino al 20%), fermo restando che ciascuna casa editrice può scegliere un solo mese all’anno. Si introduceva inoltre la possibilità anche per i punti vendita, di effettuare, in uno dei mesi individuati dal decreto ministeriale, una sola volta l’anno, sconti sui libri fino ad un massimo del 15%.

LE DISPOSIZIONI DEL MIBACT
Il decreto ministeriale stabilisce che le case editrici possono vendere i propri libri, “per ciascun marchio editoriale”, con uno sconto fino al 20% per uno solo dei mesi da gennaio a novembre di ogni anno. Sono da escludere dall’applicazione dello sconto i titoli pubblicati nei sei mesi precedenti al mese scelto per l’applicazione della scontistica.

Le case editrici dovranno informare i venditori al dettaglio degli sconti che intendono applicare e del periodo di applicazione. Questo, precisa il decreto, permetterà di assicurare “la parità di condizioni nella vendita, fatta salva comunque la facoltà per gli stessi venditori di non applicare gli sconti medesimi”.

Si stabilisce poi che, in uno dei mesi nei quali verranno applicati gli sconti, i punti di vendita al dettaglio potranno comunque applicare sconti sul prezzo dei libri fino al 15%.

Tutte le campagne promozionali avviate dalle case editrici prima della data di entrata in vigore della legge sulla lettura e in corso alla data di pubblicazione del decreto (8 giugno 2020) possono proseguire ma non oltre i 30 giorni successivi all’8 giugno stesso.

LA LEGGE SULLA LETTURA
Sono tante le novità introdotte dalla legge sulla promozione e il sostegno della lettura, oltre quelle in materia di scontistica oggetto del decreto ministeriale pubblicato l’8 giugno scorso.

Nella legge sono previsti un piano nazionale d’azione per la promozione della lettura, patti locali per la lettura con Regioni, Comuni, istituzioni scolastiche e culturali e privati, 500mila euro alla Capitale italiana del libro, una carta della cultura del valore di 100 euro contro la povertà educativa, un albo delle librerie di qualità, aumento del tax credit per le librerie e, infine, la possibilità di donare libri a soggetti pubblici e privati a scopi solidaristici.

Proprio su questi punti verteranno i prossimi decreti che saranno approvati dal Ministero per i Beni culturali, che potrà coinvolgere, sulla base di quanto stabilito normativamente, anche altri ministeri.