Il sen. Francesco Verducci è intervenuto al Senato della Repubblica per illustrare all’Aula i punti principali del disegno di legge 1421, “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”, già approvato dalla Camera dei deputati a luglio 2019 e approvato all’unanimità dal Senato il 5 febbraio 2020. Pubblichiamo di seguito la versione integrale dell’intervento del Realtore Verducci.
Legislatura 18ª – Aula – Resoconto stenografico della seduta n. 187 del 05/02/2020
VERDUCCI, Relatore ddl 1421. Colleghi, esaminiamo oggi un’iniziativa, già approvata dalla Camera dei deputati nel luglio scorso con un’amplissima maggioranza: fatta eccezione infatti per il Gruppo Forza Italia e per una componente del Gruppo Misto, che si sono astenuti, il testo ha avuto il voto favorevole di tutti i Gruppi parlamentari.
Il disegno di legge n. 1421 reca norme per promuovere la lettura a livello di scuole, amministrazioni pubbliche, enti locali e di altre istituzioni, per contrastare la povertà educativa e culturale; dispone inoltre in merito al prezzo dei libri e agli incentivi alle librerie.
L’articolo 1 detta i principi e le finalità della legge, attribuendo alla Repubblica il compito di favorire e sostenere la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della Nazione, la formazione e il benessere dei cittadini. La Repubblica sostiene e incentiva inoltre la produzione, la conservazione, la circolazione e la fruizione di libri. Stato, Regioni e gli altri enti pubblici territoriali contribuiscono all’attuazione di tali principi.
L’articolo 2 attribuisce al MIBAC, di concerto con il MIUR, previa intesa in Conferenza unificata, il compito di adottare ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura, denominato “Piano d’azione”. Il primo Piano d’azione è adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. La predisposizione della proposta del Piano d’azione, il coordinamento e l’attuazione delle attività nonché il monitoraggio e la valutazione sono affidati al Centro per il libro e la lettura (CEPELL). Prima della sua approvazione, è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
Per individuare priorità e obiettivi del Piano d’azione, si tiene conto delle seguenti finalità:
- diffondere l’abitudine alla lettura;
- promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie e la conoscenza della produzione libraria italiana;
- valorizzare le buone pratiche di promozione della lettura realizzate tra soggetti pubblici e privati;
- valorizzare la lingua italiana;
- valorizzare la diversità della produzione editoriale;
- promuovere la formazione continua degli operatori partecipanti al Piano d’azione;
- promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nelle scuole e nelle biblioteche;
- prevedere interventi mirati per specifiche fasce di lettori e per i territori con più alto tasso di povertà educativa e culturale;
- favorire la lettura da parte delle persone con disabilità o con disturbi del linguaggio e dell’apprendimento;
- promuovere la dimensione sociale della lettura;
- promuovere un approccio alla lettura in riferimento alla valorizzazione delle competenze richieste dall’ecosistema digitale.
Il Piano d’azione contiene altresì indicazioni per azionivolte a:
- favorire la lettura nella prima infanzia;
- promuovere la lettura presso le strutture socioassistenziali per anziani e negli ospedali;
- promuovere la lettura negli istituti penitenziari;
- promuovere la parità di accesso alla produzione editoriale in favore delle persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche e sensoriali;
- promuovere la lettura presso i teatri;
- promuovere l’istituzione di un circuito culturale integrato per la promozione della lettura, denominato «Ad alta voce», con la partecipazione delle istituzioni scolastiche, delle biblioteche di pubblica lettura e delle altre istituzioni o associazioni culturali presenti nel medesimo territorio di riferimento.
Si stabilisce altresì che le amministrazioni pubbliche promuovono per le pubblicazioni l’utilizzo di carta ecologicamente sostenibile.
Quanto alle risorse, è prevista l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, di un apposito Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura e ripartito annualmente, con una dotazione di 4.350.000 euro annui dal 2020.
Per consentire agli enti territoriali la partecipazione al Piano d’azione, l’articolo 3 dispone che Comuni e Regioni aderiscono al Piano medesimo attraverso la stipula di patti locali per la lettura volti a coinvolgere le biblioteche e altri soggetti pubblici, come le scuole, nonché soggetti privati operanti sul territorio. Tali patti prevedono interventi per aumentare il numero di lettori abituali nelle aree di riferimento. Gli enti e gli altri soggetti che stipulano i patti locali possono prevedere specifici finanziamenti per l’attuazione degli interventi, compatibilmente con l’attuazione dei rispettivi bilanci. Il CEPELL censisce periodicamente e raccoglie i dati statistici relativi all’attuazione dei patti locali per la lettura.
L’articolo 4 disciplina le modalità per il conferimento del titolo di “Capitale italiana del libro” – a partire dall’anno 2020 – a una città italiana, al fine di favorire progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura.
L’articolo 5 dispone che le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado promuovano la lettura nell’ambito della loro autonomia. A tale scopo gli uffici scolastici regionali individuano, con appositi bandi, la “scuola polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado” all’interno delle reti tra le istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. La scuola polo, con le risorse eventualmente disponibili per l’attuazione dei patti locali per la lettura, può promuovere collaborazioni tra le istituzioni scolastiche della rete e quelle del territorio con particolare riferimento alle biblioteche di pubblica lettura e alle altre istituzioni o associazioni culturali, al fine di promuovere la lettura tra i giovani. I relativi progetti possono essere realizzati anche con l’utilizzo dei materiali delle Teche della società RAI – Radiotelevisione italiana SpA. La scuola polo può inoltre organizzare la formazione per il personale delle scuole della rete impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche. Per tale scopo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
A norma dell’articolo 6, lo Stato contribuisce alle spese per l’acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati mediante la “Carta della cultura”. I requisiti per l’assegnazione della Carta e le relative modalità di rilascio sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare antro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. La Carta della cultura è una carta elettronica del valore nominale di 100 euro, utilizzabile dal titolare entro un anno dal rilascio per l’acquisito di libri, anche digitali. I libri acquistati sono destinati ad uso personale e non sono rivendibili. Si prevede l’istituzione di un apposito Fondo con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020. Al Fondo afferiscono donazioni, lasciti, disposizioni testamentarie di soggetti privati, destinati alle finalità dello stesso Fondo. Al Fondo può, inoltre, essere conferito parte del volume di affari delle imprese, “senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive”; le imprese che destinano almeno l’1 per cento del loro volume di affari sono autorizzate ad usare un logo del MIBAC che certifica il loro impegno nella lotta contro la povertà educativa e culturale.
L’articolo 7 esclude dal campo di applicazione dell’IVA le cessioni gratuite di libri e relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni o danni, che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo, effettuate a favore di enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche.
L’articolo 8 novella la legge n. 128 del 2011 in materia di prezzo dei libri. Le modifiche incidono anzitutto sulle finalità generali della legge n. 128, aggiungendo la tutela dell’offerta editoriale che si affianca alla tutela del pluralismo dell’informazione e viene raggiunta anche attraverso il contrasto di pratiche limitative della concorrenza. La legge n. 128 è poi modificata riducendo lo sconto massimo, che passa dal 15 al 5 per cento e, solo per i libri adottati dalle scuole come libri di testo, dal 20 al 15 per cento. Detti limiti massimi di sconto si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet mentre non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purché i libri siano destinati all’uso dell’istituzione, restando esclusa la loro rivendita. A legislazione vigente, è prevista inoltre la possibilità, per gli editori, di realizzare campagne promozionali di un mese, non reiterabili, con sconti sul prezzo dei libri superiori a quelli stabiliti e comunque non superiori ad un quarto del prezzo già fissato (pari perciò al 25 per cento). Tali campagne non possono essere svolte nel mese di dicembre. Con le novelle che si intendono apportare, si mantiene la possibilità per le case editrici di offrire sconti maggiori di quelli fissati per un mese all’anno, tranne dicembre, per ciascun marchio editoriale. Le differenze rispetto alla normativa in vigore stanno nell’abbassamento del limite massimo di sconto applicabile, pari al 20 per cento del prezzo apposto, e nella individuazione con decreto ministeriale dei mesi in cui è possibile effettuare tali sconti maggiorati, fermo restando che ciascuna casa editrice può scegliere un solo mese all’anno. In prima applicazione, tale decreto ministeriale deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Si pone altresì una nuova condizione, consistente nel fatto che l’offerta non può riguardare titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. Resta ferma poi, come previsto attualmente, la possibilità per i venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.
Si introduce inoltre la possibilità anche per i punti vendita di effettuare, in uno dei mesi individuati dal decreto ministeriale, una sola volta l’anno, sconti sui libri fino ad un massimo del 15 per cento. Infine, si prevede il divieto, nei confronti di chiunque, di promuovere iniziative commerciali che accordino sconti superiori ai suddetti limiti, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa, utilizzabili contestualmente o successivamente all’acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti.
L’articolo 8 modifica poi la normativa della legge n. 128 che disciplina la relazione al Parlamento sugli effetti delle sue disposizioni sul settore del libro; tale relazione non è stata mai presentata. Le modifiche prevedono ora l’attribuzione della competenza al Ministro per i beni e le attività culturali, mentre non vi è più il filtro della Presidenza del Consiglio.
Gli articolo 9 e 10 introducono disposizioni riguardanti le librerie. L’articolo 9 istituisce l’Albo delle librerie di qualità presso il MIBAC, a cui possono iscriversi su loro domanda le librerie che hanno i requisiti indicati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che definisce anche le modalità di formazione e tenuta dell’Albo, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge; alcuni requisiti sono già indicati nel comma 4 dell’articolo 9: le librerie che possono iscriversi sono quelle che esercitano in modo prevalente l’attività di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo e caratterizzato da continuità, diversificazione dell’offerta libraria e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio. Nella definizione dei requisiti, si tiene conto:
- dell’assortimento diversificato di titoli offerti in vendita;
- della qualità del servizio;
- delle attività di proposta di eventi culturali;
- dell’adesione ai patti locali per la lettura, ove attivati;
- della specificità del territorio.
L’iscrizione nell’Albo dà alla libreria il diritto di utilizzare il marchio di «libreria di qualità». Il marchio di «libreria di qualità» è concesso al punto di vendita e non all’impresa. Esso ha validità di tre anni, rinnovabile, a domanda, per il successivo triennio, previa verifica della permanenza dei requisiti per l’iscrizione nell’Albo.
L’articolo 10 incrementa di 3.250.000 euro annui, a decorrere dal 2020, il limite di spesa relativo al credito di imposta di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano.
L’articolo 11 reca le abrogazioni, mentre l’articolo 12 reca la copertura finanziaria degli oneri. In base all’articolo 13, le disposizioni della legge si applicano dal 1° gennaio 2020.
Quest’ultimo articolo fa quindi decorrere l’efficacia della nuova legge dal 1° gennaio 2020, dunque da una data che precede la prossima entrata in vigore, non diversamente da quanto dispone – con riferimento alle abrogazioni – l’articolo 11. Proprio alla luce di queste disposizioni ho presentato in Commissione, in qualità di relatore, un ordine del giorno, accolto dal Governo, al fine di fugare ogni dubbio circa la possibilità di approvare in via definitiva il testo già approvato dalla Camera dei deputati, senza dunque modificare gli articoli 11 e 13. Preciso per completezza che il Governo ha accolto anche gli altri 3 ordini del giorno presentati in Commissione, due dei quali proposti da un Gruppo di opposizione (quello della Lega).
Tornando all’ordine del giorno G/1421/4/7 che ho presentato come relatore e che è stato accolto dal Governo, esso chiarisce e delimita la portata dell’articolo 13, che fa decorrere l’efficacia della nuova legge dal 1° gennaio 2020, dunque da una data che precede la prossima entrata in vigore. In proposito è appena il caso di precisare che quell’atto d’indirizzo si riferisce, come indicato nelle sue premesse, solo alle disposizioni del testo suscettibili di un’applicazione retroattiva. Ve ne sono altre, infatti, che invece troveranno applicazione solo in seguito agli adempimenti esecutivi previsti da ciascuna di esse o, per la natura loro propria, solo per i casi che si realizzeranno dopo la stessa data di entrata in vigore. La prima fattispecie comprende – ad esempio – le misure previste dagli articoli 2, 3 e 4 che, come alcune altre, comportano e presuppongono la realizzazione di adempimenti propedeutici alla loro efficacia e possibili solo una volta in vigore le stesse disposizioni di legge. Allo stesso modo, ma per altro verso, le norme introdotte dall’articolo 8 in materia di sconti sul prezzo di vendita dei libri, non potranno che disporre per l’avvenire, ovvero solo per le transazioni successive all’entrata in vigore della nuova legge. Ciò è nella natura stessa delle norme in questione, dato che le compravendite concluse prima di quella data costituiscono rapporti giuridici esauriti. Pertanto, in ragione di un principio generale dell’ordinamento giuridico e della specifica qualità delle transazioni inerenti ai contratti di compravendita in qualsiasi modalità di libri in qualsiasi formato, come pure all’indole delle relative prestazioni e controprestazioni, per gli acquisti realizzati fino alla data di entrata in vigore della nuova legge continua ad applicarsi la normativa attualmente vigente.
Quanto agli sconti e alle campagne promozionali successivi alla data di entrata in vigore, a me pare che i tempi che intercorrono tra l’approvazione in quest’Aula e la data di entrata in vigore consentano a tutti gli operatori di tenere conto della nuova disciplina, se si considera che non è prevista clausola di immediata entrata in vigore, che la promulgazione interviene entro un mese dall’approvazione, che entro il mese successivo si procede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che, in forza della vacatio legis, la legge entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione stessa.
Avendo riguardo all’efficacia retroattiva di altre disposizioni, citate nelle sue premesse, l’ordine del giorno impegna il Governo a considerare le situazioni di fatto realizzate o intraprese dal 1° gennaio e fino alla data di entrata in vigore della disciplina medesima.
Quanto alle abrogazioni indicate dall’articolo 11, si tratta di norme sostanzialmente assorbite e superate da quelle, corrispondenti, contenute nello stesso disegno di legge ed efficaci dalla stessa data, cosicché non vi saranno sovrapposizioni normative per lo stesso periodo in riferimento a casi rilevanti ai fini dell’applicazione di tali normative. Inoltre, in applicazione delle norme abrogate, non vi sono casi pendenti di applicazione della normativa in questione, dovendosi escludere, pertanto, la possibilità di violare ogni forma di legittimo affidamento.
Nel senso di consentire l’approvazione in via definitiva, senza necessità di modifiche è anche il parere della Commissione bilancio, la quale ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge n. 1421, nel presupposto che, con riferimento all’articolo 12, comma 1, lettera a), la riduzione del fondo speciale per il triennio 2019-2021 sia da intendersi riferita al bilancio triennale 2020-2022.. (Applausi dal Gruppo PD).