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La legge di Bilancio in Commissione Cultura

La Commissione Cultura del Senato ha cominciato l’esame delle parti di propria competenza del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (AC 1586).

MIBAC
Le disposizioni in materia di beni culturali riguardano diversi temi.

L’articolo 43 rifinanzia, per l’anno 2020, la Card cultura per i diciottenni (cosiddetta 18 app), utilizzabile per l’acquisto di determinati prodotti culturali, nel limite di spesa di 160 milioni di euro per il 2020. Rispetto alla disciplina prevista per il 2019, la disposizione in esame aggiunge tra i beni acquistabili gli abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.

L’articolo 44, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 2020, è autorizzata la spesa di 22,5 milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità. Il comma 2 del medesimo articolo finanzia la remunerazione delle prestazioni per il lavoro straordinario del personale del MIBACT.

Il comma 3 dell’articolo 44 prevede che una quota delle risorse già assegnate con delibera CIPE n. 31 del 2018 al Piano operativo “Cultura e turismo” di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, pari a 75 milioni di euro per il 2020, incrementa la dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell’audiovisivo, di cui all’articolo 13 della legge n. 220 del 2016.

Il successivo comma 4 incrementa, per l’anno 2019, lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). In particolare, l’aumento del FUS è di 10 milioni di euro a valere su una quota delle risorse previste dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2019. Tale ultima disposizione aveva autorizzato la spesa di 15.410.145 euro, per l’anno 2019, per assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali (ora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) e delle sue strutture periferiche.

L’articolo 64 incrementa il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche.

L’articolo 97, ai commi da 1 a 22, istituisce il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, a partire dal 1° gennaio 2021, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Al comma 18 sono previsti casi di esenzione dal canone.

L’articolo 7 dispone l’istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 22,3 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034. Nell’ambito degli investimenti destinati ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 sono assegnati, nel limite di 500 milioni annui contributi per investimenti destinati a opere pubbliche anche per adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

In particolare sono assegnati ai comuni per spesa relativa a interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020, di 128 milioni di euro per l’anno 2021, di 170 milioni di euro per l’anno 2022 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

I commi da 13 a 15 dell’articolo 8 istituiscono e disciplinano un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per investimenti nei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 in diversi settori tra cui, per le materie di competenza della Commissione Cultura, si segnala la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. I commi 24 e 25 del medesimo articolo 8 istituiscono un fondo per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e demandano ad alcuni decreti la definizione dei relativi criteri e modalità di utilizzo e il riparto delle risorse. Il Fondo viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per il periodo 2024-2034.

L’articolo 18 modifica la disciplina in materia di pubblicità dei concorsi per il reclutamento di personale e prevede possibilità di scorrimento delle graduatorie approvate nel 2019 dei concorsi per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.

MIUR
L’articolo 75 riduce il grado di detraibilità dall’imposta lorda sui redditi degli oneri detraibili al 19 per cento per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all’abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro, integrando l’articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

L’articolo 28, commi da 1 a 10, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), un apposito fondo per potenziare la ricerca, per le cui finalità è prevista la costituzione dell’Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio e del MIUR. Il comma 1 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2020, 200 milioni di euro per il 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, da iscrivere in un apposito fondo dello stato di previsione del MIUR, per potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati. Di tali risorse, 0,3 milioni di euro, nel 2020 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 sono destinati espressamente al funzionamento e al personale dell’istituenda Agenzia nazionale per la ricerca. L’Agenzia è dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale; l’articolo 28 ne stabilisce le finalità ai commi 2 e 3, mentre i commi da 4 a 8 individuano e regolano gli organi dell’Agenzia stessa. Lo statuto dell’Agenzia, che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento e che ne definisce la dotazione organica, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L’articolo 28, comma 13, incrementa le risorse destinate al Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, per aumentare la retribuzione di posizione di parte variabile e quella di risultato di questi ultimi, con uno stanziamento di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da destinare, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale, al “Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato”.

L’articolo 28, comma 14, incrementa, per l’anno 2020, le risorse destinate alla formazione dei docenti, con l’obiettivo di prevedere misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di inclusione scolastica, con un aumento di risorse pari a 11 milioni di euro per il 2020. L’articolo 28, comma 15, incrementa di 2 milioni di euro le risorse destinate all’innovazione digitale nella didattica.

Per promuovere il diritto allo studio universitario, l’articolo 28, comma 16, incrementa di 16 milioni di euro, per l’anno 2020, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio.

L’articolo 29 ridefinisce i parametri in materia di spese per il personale e di assunzioni degli enti pubblici di ricerca, prevedendo: l’abbassamento (dall’80 al 70 per cento) del limite massimo per le spese complessive di personale; la rideterminazione degli aggregati di entrata e di spesa per il calcolo dell’indicatore della spesa; un percorso di graduale riduzione delle spese per il personale in caso di superamento del predetto limite massimo. L’articolo modifica altresì il limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale dei medesimi enti. Con una ulteriore modifica, si prevede che le determinazioni relative all’avvio delle procedure di reclutamento e alle relative assunzioni siano comunicate, oltre che al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) entro 30 giorni. Si inserisce dunque il MEF tra i destinatari delle comunicazioni sulle assunzioni e si fissa un termine entro cui adempiere a tale obbligo.

L’articolo 38 innalza dal 25 al 50 per cento il credito di imposta delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuati fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, solo nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Una ulteriore disposizione inerente i profili di interesse della Commissione è prevista dall’articolo 41, comma 5, in base al quale viene rimodulato il bonus per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

L’articolo 45, commi 1 e 2, prevede la concessione, a decorrere dal 2020, di contributi a favore delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici. Un intervento finalizzato a sostenere le scuole nella promozione della lettura dei giornali fra gli studenti di tutti i cicli di istruzione. In particolare, si dispone che alle scuole pubbliche che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, è attribuito un contributo fino all’80 per cento della spesa sostenuta entro l’anno precedente..

In materia di acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione l’articolo 71 stabilisce che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip.

L’articolo 72, comma 18, riduce (da 25,8 milioni di euro) a 11,6 milioni di euro a decorrere dal 2020 il limite di spesa connesso all’utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche. A tal fine, novella l’articolo 1, comma 4, della legge n. 315 del 1998, in base al quale il personale docente può essere destinato a svolgere attività di tutor nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. La stessa possibilità era prevista anche con riguardo ai percorsi universitari abilitanti per l’insegnamento nelle scuole secondarie, ora non più attivati. Il medesimo limite di spesa è stato ridotto anche per il 2019 dall’articolo 8, comma 3 del decreto-legge n. 126 del 2019 in via di conversione (A.C. n. 2222).

L’articolo 99, tra le finalizzazioni di cui alla tabella A per il MIUR, menziona, tra gli altri, il disegno di legge sull’insegnamento curricolare dell’educazione motoria nella scuola primaria (A.S. n. 992) e il disegno di legge in materia di accesso aperto all’informazione scientifica (A.S. n. 1146).

In Tabella 7, recante lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la missione n. 22 “Istruzione scolastica” reca uno stanziamento di competenza pari a circa 48,46 miliardi di euro in lieve diminuzione rispetto all’assestato 2019 (circa 48,48 miliardi); la missione n. 23 “istruzione universitaria e formazione post-universitaria”, reca stanziamenti per circa 8,7 miliardi di euro, con un aumento rispetto all’assestato 2019 (circa 8,4 miliardi); la missione “Ricerca e innovazione” ha uno stanziamento pressoché costante rispetto all’assestato 2019 (circa 2,74 miliardi di euro); la missione n. 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” ha uno stanziamento pari a 125,6 milioni di euro, in flessione negativa rispetto all’assestato 2019 (141,6 milioni di euro).