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Il ddl Lettura è legge

La legge prevede: piano nazionale per la lettura, sconti, aumento del tax credit per le librerie, una card per la lettura, la capitale italiana del libro, i patti locali per la lettura, l’albo delle librerie di qualità

Via libera definitivo alla legge sulla promozione della lettura. L’Aula del Senato ha licenziato all’unanimità, alla presenza del ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, con 228 voti a favore, il testo che era già stato approvato dalla Camera lo scorso 16 luglio. Tante le novità introdotte dalla norma a sostegno della filiera della lettura e delle librerie (soprattutto quelle indipendenti).

Nella legge previsti un piano nazionale d’azione per la promozione della lettura, patti locali per la lettura con Regioni, Comuni, istituzioni scolastiche e culturali e privati, 500mila euro alla Capitale italiana del libro, una carta della cultura del valore di 100 euro contro la povertà educativa, un albo delle librerie di qualità, aumento del tax credit per le librerie, possibilità di donare libri a soggetti pubblici e privati a scopi solidaristici e, infine, una nuova politica degli sconti e delle promozioni con un tetto massimo del 5% sugli sconti (15% per i libri scolastici).

Il provvedimento ha avuto un’accelerazione negli ultimi giorni dopo che al Senato era rimasto a lungo parcheggiato dal 16 luglio, data in cui la Camera l’ha approvato in prima lettura. La legge, a prima firma Flavia Piccoli Nardelli, raccoglie cinque proposte di legge provenienti praticamente da tutte le forze politiche e su cui si era speso all’inizio del suo iter anche il precedente ministro Alberto Bonisoli (M5S).
Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura.

Il Mibact, di concerto con il MIUR, previa intesa in Conferenza unificata, avrà il compito di adottare ogni tre anni – ed entro 12 mesi dall’approvazione della legge -, con proprio decreto, il Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura. La predisposizione della proposta del Piano d’azione, il coordinamento e l’attuazione delle attività nonché il monitoraggio e la valutazione sono affidati al Centro per il libro e la lettura (CEPELL). Su tale schema di decreto è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro 30 giorni dall’assegnazione.

Si stabilisce altresì che le amministrazioni pubbliche promuovono per le pubblicazioni l’utilizzo di carta ecologicamente sostenibile.

Quanto alle risorse, è prevista l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, del Fondo per l’attuazione del Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura, gestito dal Centro per il libro e la lettura e ripartito annualmente, con una dotazione di 4.350.000 euro annui dal 2020. Le modalità di riparto sono stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca (sul punto, andrebbe chiarito quale sia il Ministro interessato alla luce della soppressione del MIUR e della istituzione di due distinti Ministeri) e dell’economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Patti locali per la lettura
Per consentire agli enti territoriali la partecipazione al Piano d’azione, comuni e regioni aderiscono al Piano attraverso la stipula di patti locali per la lettura volti a coinvolgere le biblioteche e altri soggetti pubblici, come le scuole, nonché soggetti privati operanti sul territorio.

Tali patti prevedono interventi per aumentare il numero di lettori abituali nelle aree di riferimento. Gli enti e gli altri soggetti che stipulano i patti locali possono prevedere specifici finanziamenti per l’attuazione degli interventi, compatibilmente con l’attuazione dei rispettivi bilanci. Il CEPELL censisce periodicamente e raccoglie i dati statistici relativi all’attuazione dei patti locali per la lettura.

Capitale italiana del libro
A partire dall’anno 2020 viene conferito il titolo di “Capitale italiana del libro” ad una città italiana, al fine di favorire progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura. Il titolo è conferito annualmente dal Consiglio dei ministri, all’esito di una apposita selezione sulla base dei progetti delle città che si candidano. Le modalità di svolgimento della selezione sono stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali previa intesa in Conferenza unificata, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. I progetti delle città designata Capitale italiana del libro sono finanziati nel limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2020.

Promozione della lettura a scuola
Le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado promuovono la lettura nell’ambito della loro autonomia. A tale scopo gli uffici scolastici regionali individuano, con appositi bandi, la “scuola polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado” all’interno delle reti tra le istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale.

La scuola polo, con le risorse eventualmente disponibili per l’attuazione dei patti locali per la lettura, può promuovere collaborazioni tra le istituzioni scolastiche della rete e quelle del territorio con particolare riferimento alle biblioteche di pubblica lettura e alle altre istituzioni o associazioni culturali, al fine di promuovere la lettura tra i giovani. I relativi progetti possono essere realizzati anche con l’utilizzo dei materiali delle Teche della società RAI – Radiotelevisione italiana Spa.

La scuola polo può inoltre organizzare la formazione per il personale delle scuole della rete impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche. Per tale scopo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (per la relativa copertura si rinvia all’art. 12).

Misure per il contrasto della povertà educativa e culturale
Lo Stato contribuisce alle spese per l’acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati mediante la “Carta della cultura”. I requisiti per l’assegnazione della Carta e le relative modalità di rilascio sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. La Carta della cultura è una carta elettronica del valore nominale di 100 euro, utilizzabile dal titolare entro un anno dal rilascio per l’acquisito di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN. I libri acquistati sono destinati ad uso personale e non sono rivendibili. Nella seduta della VII Commissione della Camera dei deputati del 25 giugno 2019 è stato chiarito che i libri di testo scolastici devono ritenersi ricompresi fra quelli acquistabili con la Carta.

Per l’assegnazione della Carta, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo “Carta della cultura” con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020. Al Fondo afferiscono donazioni, lasciti, disposizioni testamentarie di soggetti privati, destinati alle finalità dello stesso Fondo. Al Fondo può, inoltre, essere conferito parte del volume di affari delle imprese, “senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive”.

Detti importi sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo medesimo.

Occorrerebbe valutare se il già citato decreto interministeriale che indicherà i requisiti per l’assegnazione della Carta e le modalità di rilascio non debba definire anche le modalità per il conferimento di risorse da parte delle imprese. Le imprese che destinano almeno l’1 per cento del loro volume di affari sono autorizzate ad usare un logo del Mibact che certifica il loro impegno nella lotta contro la povertà educativa e culturale.

Donazioni librarie
La norma esclude dal campo di applicazione dell’IVA le cessioni gratuite di libri e relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni o danni, che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo, effettuate a favore di enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche.

Prezzo dei libri
L’articolo più controverso di tutta la legge su quale si è consumato lo scontro tra grandi editori e piccoli al fianco delle associazioni di categoria dei librai indipendenti. Le modifiche alla legge Levi del 2011 introdotte con questa norma incidono soprattutto sul tetto massimo di sconto applicabile sui libri. Viene infatti ridotto lo sconto massimo, che passa dal 15 al 5 per cento. Questi limiti massimi di sconto si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet mentre non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purché i libri siano destinati all’uso dell’istituzione, restando esclusa la loro rivendita.

Con la nuova norma si mantiene inoltre la possibilità per le case editrici di offrire sconti maggiori di quelli fissati per un mese all’anno, tranne dicembre, per ciascun marchio editoriale. Le differenze rispetto alla legge Levi stanno nell’abbassamento del limite massimo di sconto applicabile, pari al 20 per cento del prezzo apposto, e nella individuazione con decreto ministeriale dei mesi in cui è possibile effettuare tali sconti maggiorati, fermo restando che ciascuna casa editrice può scegliere un solo mese all’anno. il Dm deve essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, l’offerta non può riguardare titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione.

Si introduce inoltre la possibilità anche per i punti vendita, di effettuare, in uno dei mesi individuati dal decreto ministeriale, una sola volta l’anno, sconti sui libri fino ad un massimo del 15 per cento. Infine, si prevede il divieto, nei confronti di chiunque, di promuovere iniziative commerciali che accordino sconti superiori ai suddetti limiti, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa, utilizzabili contestualmente o successivamente all’acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti.

Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, poi, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con l’Autorità di governo competente in materia di informazione ed editoria predispone e trasmette una relazione alle Camere sugli effetti della L. 128/2011 come modificata. La competenza dunque passa al MIBACT e non vi è più il filtro della Presidenza del Consiglio.ù

Disposizioni a favore delle librerie
Viene istituito l’Albo delle librerie di qualità presso il Mibact, a cui possono iscriversi su loro domanda le librerie che hanno i requisiti indicati con decreto del Ministro, che definisce anche le modalità di formazione e tenuta dell’Albo. Tale decreto è adottato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. L’Albo è pubblicato in una pagina dedicata del sito internet del ministero.

L’iscrizione nell’Albo dà alla libreria il diritto di utilizzare il marchio di «libreria di qualità». Il marchio di «libreria di qualità» è concesso al punto di vendita e non all’impresa. Esso ha validità di tre anni, rinnovabile, a domanda, per il successivo triennio, previa verifica della permanenza dei requisiti per l’iscrizione nell’Albo.

Inoltre, viene incrementato di 3.250.000 euro annui (attualmente fissato a 5 mln), a decorrere dal 2020, il limite di spesa relativo al credito d’imposta di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano.

Entrata in vigore della legge
Aspetto non secondario è quello della data a partire dalla quale la legge avrà efficacia. Il testo, che si sperava potesse essere approvato entro il 31 dicembre 2019, reca la data di entrata in vigore del 1 gennaio 2020. Tale previsione, originariamente finalizzata a differirne l’efficacia del provvedimento, ora risulta avere un effetto retroattivo.

A questo punto, durante l’esame in sede redigente in 7a Commissione, il Governo ha accolto un ordine del giorno del relatore Francesco Verducci nel quale si rileva, con riguardo alle abrogazioni disposte dall’articolo 11, “che si tratta di norme sostanzialmente assorbite e superate da quelle, corrispondenti, contenute nello stesso disegno di legge ed efficaci dalla stessa data, cosicché non vi saranno sovrapposizioni normative per lo stesso periodo in riferimento a casi rilevanti ai fini dell’applicazione di tali normative” e che “in applicazione delle norme abrogate, non vi sono casi pendenti di applicazione della normativa in questione, dovendosi escludere, pertanto, la possibilità di violare ogni forma di legittimo affidamento”.

Inoltre, nell’ordine del giorno citato, si fa riferimento anche al fatto che “la decorrenza dell’efficacia dal 1 gennaio 2020, data anteriore a quella della entrata in vigore, consente di comprendere in alcune delle misure previste anche attività o evenienze realizzate o iniziate dopo il 31 dicembre 2019 e prima dell’entrata in vigore”. Ovviamente non tutte le norme saranno retroattive, come ad esempio quella sugli sconti.

Copertura economica
La legge “vale” 10.250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 9.250.000 a decorrere dal 2022. In particolare, introducono oneri per lo Stato gli art. 2 (fondo per l’attuazione del Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura), 4 (progetti della Capitale italiana del libro), 5 (formazione del personale delle scuole), 6 (Fondo “Carta della cultura”), 10 (incentivi fiscali per le librerie).

Per coprire tali oneri si provvede: quanto a 5.250.000 euro annui dal 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall’abrogazione delle disposizioni inerenti l’istituzione del Fondo per la promozione del libro e della lettura. Quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.