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Ristori bis, ter e quater: le misure per scuola, università, cultura, spettacolo, sport e informazione

Di fronte alla seconda ondata dell’epidemia da Covid-19 sono stati adottati importanti provvedimenti per assicurare un tempestivo sostegno economico a favore delle categorie più colpite dalle inevitabili restrizioni.

I quattro decreti “Ristori” varati nelle ultime settimane (il decreto “Ristori” 137 del 28 ottobre e “Ristori-bis” 149 del 9 novembre,  hanno introdotto misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, i decreti “Ristori-ter” 154 del 23 novembre e “Ristori-quater” n.157 del 30 novembre che hanno dettato misure finanziarie urgenti legate all’emergenza epidemiologica) sono confluiti in un unico provvedimento con una portata complessiva di oltre 18 miliardi di euro e interventi di sostegno concreto per  scuola, università, cultura, spettacolo, sport e informazione.

Flavia Piccoli Nardelli è intervenuta in Commissione Cultura alla Camera per illustrare gli interventi di competenza della Commissione contenuti nel provvedimento formulando una proposta di parere “favorevole”, con due osservazioni, che è stata approvata dalla Commissione.

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
Giovedì 17 dicembre 2020

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), relatrice, introducendo l’esame, rileva che il decreto-legge in esame, nel quale sono stati fatti confluire i decreti-legge n. 149, n. 154 e n. 157 (cosiddetti Ristori bis, ter e quater) per complessivi 18 miliardi interviene con numerose disposizioni su settori di competenza della VII Commissione, diverse delle quali introdotte nel corso dell’esame al Senato.

Per quanto concerne la SCUOLA, il decreto prevede anzitutto un aumento di 85 milioni di euro di euro per il 2020 delle risorse per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale. L’incremento è destinato all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata (DDI) da parte degli studenti meno abbienti, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. Per le medesime finalità sono altresì stanziati 2 milioni di euro di euro per il 2021 per la regione autonoma Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano (articolo 21, comma da 1 a 6, 7 e 7-bis).

Viene poi istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione il fondo per il recupero dei gap formativi, con una dotazione, per il 2021, di 5,5 milioni di euro. Il fondo è destinato esclusivamente all’attivazione di attività didattiche extracurricolari in presenza, per il recupero degli insegnamenti curricolari. Esso deve essere ripartito tra le scuole del primo ciclo con uno svantaggio maggiore nei livelli di apprendimento (articolo 21, comma 6-bis, 6-quinquies).

Sempre per il 2020, il decreto-legge autorizza la spesa di 2,4 milioni di euro per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che, nelle cosiddette aree rosse, sia genitore di figli che frequentano scuole secondarie di primo grado in cui l’attività didattica in presenza sia stata sospesa a seguito del DPCM 3 novembre 2020; o, in generale, sia genitore di figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o che siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020 (articolo 22-bis).

Per quanto riguarda l’UNIVERSITA’, il decreto-legge prevede che i dottorandi di ricerca titolari di borse di studio che terminano il corso di dottorato nell’anno accademico 2019 del 2020 e che hanno già beneficiato della proroga del termine finale del medesimo corso per un periodo non superiore a 2 mesi (ai sensi dell’articolo 236, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020) possono chiedere una ulteriore proroga, non superiore a 3 mesi, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Possono richiedere la proroga anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tal caso, la pubblica amministrazione di appartenenza può prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Per tale finalità, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di 21,6 milioni di euro per il 2021 (articolo 21-bis).

Il decreto-legge prevede anche il riconoscimento di un contributo di 3 milioni di euro per il 2021 a favore dei collegi universitari di merito accreditati (articolo 6-bis, comma 15-17).

Per quanto concerne CULTURA e SPETTACOLO, il decreto incrementa di ulteriori 100 milioni di euro per il 2020 e di 90 milioni di euro per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente – istituito dall’articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 – destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19 (articolo 5, comma 1, e articolo 6-bis, comma 1).

Il decreto inoltre incrementa di 400 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni di euro per il 2021 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, destinando 350 milioni di euro per il 2020 al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi. Inoltre, incrementa lo stesso Fondo di un milione di euro per il 2021, da destinare al ristoro di parte delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali, per l’annullamento delle presenze di pubblico (articolo 5, comma 3, e articolo 6-bis, comma 3 e 4).

Ancora, il decreto prevede che una serie di contributi, tra cui quelli a valere sui Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo e sul Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano ai fini di talune norme di carattere fiscale. Inoltre, stabilisce che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020, conserva la propria validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021, ai soli fini dell’ottenimento dei medesimi contributi (articolo 6-bis, comma 9 e 10).

Si riconosce un’indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore, fra gli altri, dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti (artt. 15 e 15-bis).

Si prevede la possibilità di rimborsare i titoli di accesso a spettacoli dal vivo, per sopravvenuta impossibilità della prestazione, in ragione degli effetti derivanti dall’emergenza da COVID-19, nel periodo decorrente dal 26 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. Si estende così l’applicazione dell’articolo 88, comma 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (articolo 5, comma 4).

Il decreto poi amplia la platea dei beneficiari del credito d’imposta per le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e per le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo. In particolare, il decreto stabilisce, quale requisito, che l’impresa deve esistere da almeno un anno prima della richiesta (e non più dal 1° gennaio 2012) e inoltre aumenta l’importo massimo del credito di imposta, portandolo da 200.000 a 800.000 euro, nei tre anni d’imposta (articolo 5, comma 4-bis e 4-ter).

Si estende la finalità della legge n. 238 del 2012 (recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale) affinché si applichi anche al sostegno e alla valorizzazione delle orchestre giovanili italiane.

Si prevede inoltre l’assegnazione di un contributo annuo di un milione di euro, a decorrere dal 2021, alla Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (articolo 6-bis, comma 5-7).

Il decreto dispone poi che il MIBACT può autorizzare incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento, nel territorio di competenza, delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio (disciplinati dall’articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020) nelle more della pubblicazione dei bandi (e non più a decorrere dalla pubblicazione degli stessi) relativi alle procedure concorsuali per l’assunzione di funzionari di Area III – posizione economica F1, dei profili tecnici già autorizzati Pag. 242dall’articolo 1, comma 338, della legge n. 145 del 2018 (articolo 6-bis, comma 8).

Nel settore SPORT, oltre all’incremento del Fondo per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali, di cui è stato detto, il decreto incrementa di 5 milioni di euro per il 2020 il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva, al fine di concedere contributi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche (articolo 2).

Inoltre istituisce il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, con una dotazione, per il 2020, di 142 milioni di euro, e si dispone che al Fondo affluiscono anche 30 milioni di euro stanziati per le (sole) associazioni sportive dilettantistiche dall’articolo 218-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 3).

Sempre in materia di sport, si prevede un’indennità di 800 euro per ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2020, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione in enti sportivi, segnatamente presso il CONI, il CIP, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva – riconosciuti dal CONI o dal CIP – e le società e associazioni sportive dilettantistiche. Il beneficio – subordinato alla condizione che le persone in questione abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – è concesso, per il mese di novembre 2020, nel limite di spesa di 124 milioni di euro e, per il mese di dicembre, nel limite di spesa di 170 milioni di euro, cui si aggiungono le eventuali risorse residue relative agli stanziamenti già disposti per precedenti indennità temporanee per le suddette categorie (artt. 17 e 17-bis).

Infine, nel settore dell’INFORMAZIONE, il decreto prevede, per il 2021, un contributo una tantum per gli esercenti delle edicole, fino a 1.000 euro ed entro il tetto di spesa di 7,2 milioni di euro, a titolo di sostegno per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 (articolo 6-ter).

Per le imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche, gli enti senza fini di lucro e le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto, le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in maggioranza da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro, nonché le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche, il decreto conferma, per le annualità di contribuzione 2020 e 2021, alcune agevolazioni già previste dall’articolo 96 del decreto-legge n. 104 del 2020, rispettivamente, per le annualità di contribuzione 2019 e 2020. In particolare, il decreto estende all’annualità di contributo 2020 la possibilità di pagare i costi sostenuti entro 60 giorni dall’incasso del saldo del contributo. Inoltre, estende all’annualità di contributo 2021 la possibilità di accedere al contributo in presenza di una percentuale di copie vendute della testata pari al 25 per cento (invece che al 30 per cento) delle copie distribuite per le testate locali e al 15 per cento (invece che al 20 per cento) delle copie distribuite per le testate nazionali. Infine, per la medesima annualità contributiva 2021 il decreto prevede che, qualora dall’applicazione dei criteri di calcolo derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla stessa impresa editoriale per l’annualità 2019, l’importo sia parificato a quello corrisposto per il medesimo anno e che, in caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale tra gli aventi diritto (articolo 5, comma 7-bis).

In conclusione, alla luce dell’importanza delle misure contenute nel provvedimento, propone di esprimere parere favorevole.


ALLEGATO 1
PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il disegno di legge C. 2828 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 137 del 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19,

  esprime
PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

a) si valuti la possibilità di incrementare ulteriormente i fondi destinati alle società sportive e ai lavoratori sportivi, penalizzati sia dalla sospensione delle attività che dalla riduzione delle sponsorizzazioni private;

b) si valuti la possibilità di prevedere forme aggiuntive di sostegno all’editoria con particolare attenzione a quella locale fortemente penalizzata dal pesante calo degli annunci pubblicitari.