Flavia Piccoli Nardelli, nel corso del question time svoltosi in Commissione Cultura alla Camera, ha presentato un’interrogazione al Ministero per i Beni Culturali (5-02918 Piccoli Nardelli ed altri) per conoscere i risultati finanziari che sono stati raggiunti attraverso l’agevolazione fiscale dell’«Art bonus».
La Sottosegretaria del Mibact, Lorenza Bonaccorsi, ha risposto che «l’Onorevole Piccoli Nardelli, unitamente ad altri onorevoli colleghi, richiede aggiornamenti in merito all’applicazione del cosiddetto Art bonus, ovvero la misura di sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale, introdotta dall’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83.
Con l’Art bonus, rammento, è possibile detrarre il 65 per cento delle donazioni che le singole persone e le imprese elargiscono a favore di beni culturali pubblici: la misura, ispirata alle migliori pratiche già attuate in altri Paesi, tra i quali, in particolare, la Francia, ha l’obiettivo di favorire e potenziare il sostegno del mecenatismo e delle liberalità dei privati, sia persone fisiche, sia persone giuridiche, profit e no profit, al fondamentale compito della Repubblica di tutela e valorizzazione del nostro immenso patrimonio culturale.
In questo modo, attraverso strumenti concreti e modalità operative semplici, si è voluto non solo sostenere, tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, ma anche riavvicinare i cittadini al patrimonio culturale.
La misura, introdotta inizialmente con riguardo al mecenatismo per i beni culturali e rivelatasi efficace, è stata poi estesa anche al sostegno dello spettacolo dal vivo.
Il Ministero ha una apposita struttura dedicata alla gestione di questo importante strumento e, come è noto, è disponibile e consultabile una piattaforma web dedicata, raggiungibile all’indirizzo www.artbonus.gov.it e costantemente aggiornata.
Dai dati più aggiornati, risultano:
- 1.727 enti beneficiari;
- 12.755 mecenati/donazioni;
- 387 milioni di erogazioni;
- oltre 3.300 interventi.
Al fine di far conoscere la misura e le sue potenzialità, sono stati già effettuati e continueranno ad essere svolti, incontri di informazione e formazione, destinati sia agli uffici del Ministero e agli Enti locali, sia ai potenziali mecenati. La migliore conoscenza della misura è favorita anche da numerose iniziative di fundraising, che stanno coinvolgendo cittadini, le imprese e anche le fondazioni bancarie.
Continuando con tale modalità, anche in collaborazione con LANCI e con le Associazioni di categoria, si potrà rafforzare la conoscenza della misura su tutto il territorio, così che cresca il numero e la distribuzione dei mecenati, in tutte le regioni.
A partire dal 2014 sono stati realizzati oltre 150 eventi, tra convegni, giornate di studio e formazione, dedicate all’Art bonus; sono state coinvolte le Regioni, le Camere di Commercio, le Associazioni di categoria.
La misura è stata oggetto di campagne di comunicazione istituzionale e su media nazionali e, inoltre, è stata presentata ed esaminata anche nel corso di alcuni master dedicati all’economia dei beni culturali organizzati importanti Università.
Alcune iniziative, infine, hanno riguardato nello specifico alcune regioni, al fine di migliorare la conoscenza e la applicazione della misura: tra queste, posso ricordare Pag. 91il presidio dedicato presso il Segretariato regionale della Campania, una sorta di focal point sia per gli uffici del Ministero sia per le altre istituzioni sia per i mecenati in un territorio, peraltro, particolarmente ricco di beni culturali meritevoli di interventi di tutela, tale esperienza verrà a breve realizzata anche presso il segretariato regionale dell’Abruzzo».
Il ministro per i Beni culturali, Dario Franceschini, in audizione di fronte alle Commissioni riunite Cultura di Camera e Senato, ha affermato che: «negli anni l’Art Bonus è stato esteso, è partito con beni culturali poi via via si è allargato. Ovviamente ogni allargamento costa e ogni volta è una trattativa col ministero dell’Economia. Si potrebbe provare a compiere alcuni passi per un suo allargamento ulteriore: ad esempio per gli istituti italiani di cultura che non usufruiscono dell’art bonus se hanno contributi – come spesso hanno – da aziende o altri enti. Quella è una cosa quantificabile facilmente e con un costo contenuto»
«Così come – ha proseguito il Ministro Franceschini – in prospettiva si potrebbe andare verso l’utilizzo dell’art bonus per le attività culturali, ma qui cambiano completamente le dimensioni e il rischio è di un allargamento all’infinito. Bisogna individuare pertanto dei passi graduali per poter via via estendere gli enti che possono usufruire dell’art bonus».
ART BONUS: MISURE URGENTI PER FAVORIRE IL MECENATISMO CULTURALE
Ai sensi dell’art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., è stato introdotto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art bonus, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale.
Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta.
Erogazioni liberali che danno diritto al credito
Le erogazioni liberali effettuate in denaro che danno diritto al credito di imposta, devono riguardare gli anni di imposta a partire dal 2014 e devono essere riferiti ai seguenti interventi:
- manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 ,) delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
In sede di conversione del D.L. 83/2014, la misura agevolativa è stata estesa anche alle erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, laddove destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Le agevolazioni fiscali per erogazioni liberali destinate al sostegno dei teatri di tradizioni sono entrate in vigore con la legge 23 dicembre n.190 del 2014, e in questo caso le agevolazioni fiscali previste dall’Art bonus, si applicano per le erogazioni effettuate a partire dal 2015.
La legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208 ha stabilizzato e reso permanente l’ “Art bonus”, agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
La legge 22 novembre 2017, n. 175 “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia” meglio conosciuta come Codice dello Spettacolo, in vigore dal 27 novembre 2017, all’art. 5, comma 1, allarga ad altri soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) la possibilità di ricevere il sostegno di privati attraverso erogazioni liberali che danno diritto al Mecenate di usufruire del credito di imposta Art Bonus. Per facilitare l’identificazione dei soggetti ammessi all’Art Bonus, in fase di registrazione al portale saranno precaricate le anagrafiche fornite dalla Direzione Generale Spettacolo del MiBAC.
Soggetti beneficiari
Il credito d’imposta è riconosciuto a tutti i soggetti:
che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo previste dalla norma in commento, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica.
Modalità di effettuazione
Analogamente a quanto previsto per altre erogazioni liberali in denaro, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che anche le erogazioni liberali in esame devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:
- tramite banca (es. bonifico);
- oppure tramite ufficio postale (es. versamento su conto corrente intestato al beneficiario);
- oppure mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, cioè mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
In pratica, non possono beneficiare del credito d’imposta le erogazioni liberali effettuate in contanti, in quanto non offrono sufficienti garanzie di “tracciabilità”.