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Il Senato approva la Convenzione di Faro

Via libera del Senato alla ratifica della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, che si fonda sul presupposto che la conoscenza e l’uso dell’eredità culturale rientrino fra i diritti umani ed in particolare nell’ambito del diritto dell’individuo a prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità e a godere del patrimonio culturale.

I voti favorevoli sono stati 147, 46 i contrari e 42 le astensioni. Hanno votato a favore M5S, Pd, Iv, Leu. Contraria la Lega. Astenuta Forza Italia. Il provvedimento passa ora alla discussione della Camera dei deputati.

Al testo iniziale di ratifica nel nostro ordinamento della Convenzione di Faro sono state introdotte alcune modifiche : un emendamento prevede che “dall’applicazione della Convenzione, da realizzare anche mediante la salvaguardia delle figure professionali coinvolte nel settore, non possono derivare limitazioni rispetto ai livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione in materia”; inoltre, sono state adottate delle variazioni formali per coordinare l’articolato con la legislazione vigente.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di cinque articoli che riguardano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l’ordine di esecuzione (articolo 2), le misure attuative dell’articolo 13 della Convenzione (articolo 3), la copertura finanziaria (articolo 4) e l’entrata in vigore (articolo 5).

L’articolo 3, in particolare, reca norme di attuazione dell’articolo 13 della Convenzione, al fine di favorire la correlazione tra il patrimonio culturale, il settore dell’istruzione e quello della formazione. Si prevede in particolare che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dei beni culturali e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, predisponga un programma triennale di iniziative dirette a facilitare l’inserimento nei programmi scolastici della dimensione del patrimonio culturale e a incoraggiare la ricerca interdisciplinare e la formazione continua.

Il contenuto della Convenzione di Faro
La Convenzione-quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, entrata già in vigore nell’ottobre 2011, è stata ad oggi ratificata da 18 Paesi membri del Consiglio d’Europa. La Convenzione si fonda sul presupposto che la conoscenza e l’uso dell’eredità culturale rientrino pienamente fra i diritti umani, ed in particolare nell’ambito del diritto dell’individuo a prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità e a godere delle arti, come previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966.

Nello specifico la Convenzione di Faro intende promuovere una comprensione più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le comunità che lo hanno prodotto ed ospitato.

Il testo, che integra gli strumenti internazionali esistenti in materia, definisce gli obiettivi generali e suggerisce possibilità di intervento da parte degli Stati firmatari, in particolare in ordine alla promozione di un processo partecipativo di valorizzazione del patrimonio culturale. La Convenzione non impone specifichi obblighi di azione per i Paesi firmatari, lasciando ad essi la libertà di decidere sui mezzi più convenienti per l’attuazione delle misure in esso previste.

Composta di un preambolo e di 23 articoli, suddivisi in V parti, la Convenzione richiama innanzitutto gli ideali e i principi posti a fondamento del Consiglio d’Europa e rimarca il valore e il potenziale del patrimonio culturale come risorsa per lo sviluppo durevole e per la qualità della vita.

Definisce quindi i suoi obiettivi e individua il “diritto al patrimonio culturale”, riconoscendo la responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale e sottolineando l’importanza della sua conservazione ed il suo ruolo nella costruzione di una società pacifica e democratica (articolo 1).

Il testo connota il “patrimonio culturale” come l’insieme delle risorse ereditate dal passato, riflesso di valori e delle credenze, e la “comunità patrimoniale” quale insieme di persone che attribuiscono valore a quel patrimonio (articolo 2).

La Convenzione definisce quindi i diritti e le responsabilità concernenti il patrimonio culturale e fissa l’impegno per le Parti firmatarie a riconoscere il suo interesse pubblico, a valorizzarlo, a predisporre disposizioni legislative conseguenti e a favorire la partecipazione alle attività ad esso correlate (articoli 4 e 5).

La Parte II della Convenzione (articoli 7-10) è dedicata al contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell’essere umano e della società, ed esplicita l’impegno delle Parti ad utilizzare tutte le caratteristiche del patrimonio culturale per contribuire ai processi di sviluppo economico, politico e sociale, per rafforzare la coesione sociale e per promuovere obiettivi di qualità nelle modificazioni dell’ambiente (articoli 8-10).

La Parte III (articoli 11-14) è dedicata al tema della responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e alla partecipazione del pubblico, e prescrive l’impegno delle Parti a promuovere un’organizzazione congiunta delle responsabilità da parte delle istituzioni pubbliche e ad incoraggiare l’accesso al patrimonio culturale, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali. Il testo traccia inoltre uno stretto raccordo fra il patrimonio culturale e gli strumenti della conoscenza e della formazione (articolo 13).

La Parte IV (articoli 15-17) è dedicata ai meccanismi di controllo e di cooperazione in relazione al patrimonio culturale, impegnando le Parti a sviluppare un esercizio di monitoraggio in tema di legislazione e di politiche, attribuendo questo compito a un apposito Comitato, nominato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

Da ultimo, le clausole finali (Parte V, articoli 18- 23) definiscono le modalità per la firma, per l’adesione, per l’applicazione territoriale, per la denuncia e per l’emendabilità del testo convenzionale.