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La legge per la promozione della lettura

Unanimità alla Camera per la nuova legge sul libro. Con 406 voti favorevoli, nessun contrario, e solo Forza Italia che si è astenuta, è stata approvata alla Camera la nuova proposta di legge per la promozione e il sostegno della lettura. L’iter della legge prosegue ora in Senato, per ottenere l’approvazione definitiva.

L’Agenzia giornalistica AgCult ha pubblicato una scheda approfondita sulle misure a favore della lettura contenute nella proposta di legge: “Sconti, patti locali, librerie di qualità, card cultura e tax credit: ecco la legge sulla lettura / SCHEDA”.

AgCult.it – 17luglio 2019
Sconti, patti locali, librerie di qualità, card cultura e tax credit: ecco la legge sulla lettura / SCHEDA
Il testo modificato dall’Aula di Montecitorio dovrà ora andare al Senato. Sul provvedimento intervenuto un macro emendamento della Commissione Bilancio che ha ridotto alcune spese e cancellato l’art. 5 sulla digitalizzazione

Un piano nazionale d’azione per la promozione della lettura, patti locali per la lettura con Regioni, Comuni, istituzioni scolastiche e culturali e privati, 500mila euro alla Capitale italiana del libro, una carta della cultura del valore di 100 euro contro la povertà educativa, un albo delle librerie di qualità, raddoppio del tax credit per le librerie, possibilità di donare libri a soggetti pubblici e privati a scopi solidaristici e, infine, una nuova politica degli sconti e delle promozioni con un tetto massimo del 5% sugli sconti (15% per i libri scolastici). Sono i punti principali della legge sulla promozione della lettura approvata dalla Camera (senza nessun voto contrario) e che ora dovrà ricevere il via libera anche del Senato.

Il testo – come modificato dall’Assemblea di Montecitorio – è volto, attraverso interventi di diversa natura, alla promozione e al sostegno della lettura, obiettivo al quale contribuiscono lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali, secondo il principio di leale collaborazione.

Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2020. Rispetto al testo arrivato in aula alcune ulteriori novità sono state introdotte accogliendo un macro-emendamento della Commissione Bilancio che ha rivisto (riducendole) molte coperture economiche, ha cancellato l’articolo 5 sulla digitalizzazione e ha riorganizzato alcuni passaggi formali.

PIANO NAZIONALE PER LA LETTURA
Il testo prevede all’articolo 2 un Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura, adottato con decreto interministeriale entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge e, successivamente, ogni 3 anni.

Il Piano – da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari – garantisce l’equilibrata distribuzione territoriale degli interventi in esso previsti. Nell’individuazione delle priorità del Piano, si tiene conto, fra l’altro: della diffusione dell’abitudine alla lettura, anche attraverso attività programmate di lettura comune e condivisione dei testi; della promozione della frequentazione di biblioteche e librerie; della valorizzazione delle buone pratiche di promozione della lettura; della previsione di interventi mirati per specifiche fasce di lettori e per i territori con più alto tasso di povertà educativa e culturale.

Inoltre, il Piano contiene indicazioni circa le azioni volte, fra l’altro, a: favorire la lettura nella prima infanzia; promuovere la lettura nelle strutture socio-assistenziali per anziani e negli ospedali, nonché negli istituti penitenziari, con particolare riferimento agli istituti penali per minorenni; promuovere la parità d’accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura, ovvero disabilità fisiche o sensoriali; promuovere l’istituzione di un circuito culturale integrato per la promozione della lettura, denominato “Ad alta voce”.

Per l’attuazione del Piano, nello stato di previsione del MIBAC è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 4.350.000 milioni annui a decorrere dal 2020. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, è ripartito ogni anno secondo modalità stabilite con decreto interministeriale. Il coordinamento e l’attuazione delle attività del Piano, nonchè il monitoraggio delle attività pianificate e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura che ogni due anni predispone un documento con gli esiti del monitoraggio e della valutazione dei risultati, da trasmettere alle Camere.

Al contempo tuttavia, l’articolo 11 prevede l’abrogazione, dal 2020, del Fondo per la promozione del libro e della lettura, con dotazione annua pari a 4 milioni di euro (di cui 1 mln destinato alle biblioteche scolastiche) che era stato istituito dalla Legge di bilancio 2018.

PATTI LOCALI PER LA LETTURA
A livello locale, l’articolo 3 della legge prevede la stipula, da parte di regioni e comuni, nell’esercizio della propria autonomia e compatibilmente con l’equilibrio dei propri bilanci, di patti locali per la lettura, ai quali partecipano anche altri soggetti pubblici – in particolare, biblioteche e scuole – e privati, operanti sul territorio. Più nello specifico, i patti locali prevedono, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d’azione nazionale e delle specificità territoriali, interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali. Per l’attuazione degli interventi, gli enti e gli altri soggetti pubblici, compatibilmente con gli equilibri dei propri bilanci, possono prevedere specifici finanziamenti.

CAPITALE DEL LIBRO
Ogni anno, dal 2020, sarà conferito ad una città italiana, il titolo di Capitale italiana del libro, all’esito di una selezione come previsto dall’articolo 4. I progetti della città assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite di spesa di 500.000 euro annui.

LE SCUOLE POLO
Attraverso appositi bandi, gli uffici scolastici regionali, nelle reti fra scuole del medesimo ambito territoriale (art. 1, co. 70, L. 107/2015), individueranno una scuola che opera quale “Polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado”. In particolare, si legge all’articolo 5 del testo, ciascuna scuola Polo promuove la collaborazione tra le scuole della rete e le istituzioni del territorio e organizza la formazione del personale delle scuole della rete impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche. Per la formazione del personale scolastico è autorizzata la spesa di 1 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

CARTA DELLA CULTURA
Viene istituita, al fine di contrastare la povertà educativa e culturale, una “Carta della cultura”, dell’importo nominale di 100 euro, destinata, in particolare, all’acquisto di libri, anche digitali, da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale e appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati. Ai fini dell’assegnazione della Carta, nello stato di previsione del MIBAC è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 1 mln annui dal 2020, integrabile con proventi derivanti da soggetti privati o imprese.

DONO DEL LIBRO
L’articolo 7 prevede l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA delle cessioni gratuite di libri e relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni o danni, che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo, effettuate a favore di enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche.

SCONTI E PROMOZIONI
Tra le norme più dibattute della legge c’è senza dubbio la modifica della disciplina del prezzo dei libri che interviene sulla Legge Levi del 2011. In particolare, l’articolo 8 riduce la percentuale massima di sconto sulla vendita di libri (inclusi i libri venduti per corrispondenza o tramite la rete internet) fissandola al 5%, elevato al 15% per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti indicati non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purché i libri siano destinati all’uso dell’istituzione. Inoltre, si prevede che le case editrici, per un solo mese all’anno, possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri sconti fino al 20%, con esclusione dei titoli pubblicati nei 6 mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. Anche i punti vendita possono, una sola volta l’anno, applicare sconti sui libri fino ad un massimo del 15%. Decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, è prevista una relazione governativa al Parlamento sugli effetti dell’applicazione delle nuove previsioni.

CROSS MERCHANDISING
Rivisto anche il passaggio sul divieto di cross merchandising sui libri scolastici. Un emendamento della Commissione ha soppresso la frase “Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente comma i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo”, in questo modo la pratica della sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente o successivamente all’acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti viene ricondotto all’interno dei limiti di sconto già previsti dalla proposta di legge. In pratica per la letteratura varia il cross merchandising sarà possibile solo entro il limite del 5%, mentre per i testi scolastici potrà arrivare fino al 15%.

LIBRERIE DI QUALITA’
Arriva, presso il MIBAC, l’Albo delle librerie di qualità. All’Albo possono iscriversi, in particolare, le librerie che esercitano in modo prevalente l’attività di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo, caratterizzato da continuità, diversificazione dell’offerta di libri e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio.

TAX CREDIT
Infine, la proposta di legge incrementa di 3,25 mln annui, a decorrere dal 2020, il limite di spesa relativo al credito d’imposta di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano.