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Una legge per promuovere e sostenere la lettura

Un piano nazionale per la promozione della lettura, una card cultura di 100 € per acquistare libri, 500mila euro per la capitale italiana del libro, il bollino di qualità per le librerie e l’aumento del tax credit per sostenerle, la formazione di personale per le biblioteche scolastiche, i “patti locali” per la lettura, la semplificazione delle donazioni di libri: la legge sulla lettura.

La proposta di legge “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura” (AS 1421) della deputata del PD Flavia Piccoli Nardelli sta concludendo il proprio iter di approvazione, è stata approvata dalla Camera dei deputati a luglio 2019 ed è attualmente in attesa di calendarizzazione nell’Aula dopo l’approvazione delle Commissioni Cultura e Bilancio del Senato della Repubblica, mette al centro l’esigenza di contrastare il calo del consumo di libri e un preoccupante analfabetismo di ritorno che nel nostro Paese si misura anche dal dato, inquietante, secondo il quale il 60 per cento degli italiani non legge nemmeno un libro all’anno. E del restante 40 per cento, peraltro, solo il 7 per cento è costituito dai cosiddetti “lettori forti”, che leggono cioè almeno un libro al mese. Da qui il sempre più evidente crollo delle vendite di libri al dettaglio, che soffre anche della concorrenza delle vendite per via telematica.

Partendo da questa situazione e ponendosi questi obiettivi, il nuovo testo della proposta di legge che è stato migliorato dal lavoro delle Commissioni della Camera, è volto alla promozione e al sostegno della lettura, considerata un fondamentale mezzo per favorire lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della nazione, la formazione e il benessere dei cittadini.

Per tale motivo vengono individuati interventi di diversa natura, riguardanti tra l’altro nuovi strumenti di programmazione e disposizioni in materia di promozione della lettura nelle scuole.

Si tratta di interventi che si inseriscono nel solco di alcune norme che negli anni della precedente legislatura sono state approvate proprio per promuovere la lettura.

Tra queste si può ricordare quanto contenuto nell’articolo 22 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, con l’istituzione di un Fondo destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e al miglioramento dell’efficienza dei sistemi bibliotecari. Per fare solo un altro esempio, la legge di Bilancio per il 2018 ha istituito un Fondo per la promozione del libro e della lettura, con una dotazione annua di 4 milioni euro, ed ha anche previsto un credito d’imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano.

UN PIANO NAZIONALE PER PROMUOVERE LA LETTURA
L’articolo 2 prevede un Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge e poi ogni tre anni, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Nell’individuazione delle priorità del Piano si tiene conto, fra le altre cose, della diffusione dell’abitudine alla lettura, anche attraverso attività programmate di lettura comune e condivisione dei testi; della promozione della frequentazione di biblioteche e librerie; della valorizzazione delle buone pratiche di promozione della lettura; della previsione di interventi mirati per specifiche fasce di lettori e per i territori con più alto tasso di povertà educativa e culturale.

Il Piano contiene, inoltre, indicazioni circa le azioni volte a favorire la lettura nella prima infanzia, a promuovere la lettura nelle strutture socioassistenziali per anziani, negli ospedali e negli istituti penitenziari – in particolare negli istituti penali per minorenni – e a promuovere la parità d’accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura, ovvero disabilità fisiche o sensoriali.

A quest’ultimo proposito, si punta a favorire la promozione della lettura per le persone con disabilità o con disturbi del linguaggio e dell’apprendimento anche mediante la promozione dell’utilizzo degli audiolibri e delle tecniche del libro parlato, nonché di ogni altra metodologia necessaria alla compensazione dei bisogni educativi speciali.

Si promuove l’istituzione di un circuito culturale integrato per la promozione della
lettura denominato “Ad alta voce”, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle biblioteche di pubblica lettura e delle altre istituzioni o associazioni culturali presenti nel territorio di riferimento.

Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è poi istituito il Fondo per l’attuazione del Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura, con una dotazione di 4.350.000 euro annui sempre a decorrere dal 2020.

PATTI LOCALI PER LA LETTURA
A livello locale, l’articolo 3 prevede che i Comuni e le Regioni – nell’esercizio della propria autonomia e compatibilmente con l’equilibrio dei rispettivi bilanci – aderiscano al Piano nazionale d’azione stipulando dei Patti locali per la lettura, coinvolgendo a tal proposito altri soggetti pubblici – in particolare biblioteche e scuole – e anche soggetti privati che operano sul territorio.

Questi Patti locali prevedono, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano e delle specificità territoriali, interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali. A tal fine, Enti e altri soggetti pubblici possono prevedere, compatibilmente con l’equilibrio dei rispettivi bilanci, specifici finanziamenti.

OGNI ANNO UNA “CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO”
A partire dal 2020 ogni anno il Consiglio dei Ministri assegnerà ad una nostra città il titolo di “Capitale italiana del libro”, dopo una selezione sulla base dei diversi progetti presentati. I progetti presentati dalla città vincitrice del titolo sono finanziati nel limite di 500 mila euro annui a decorrere dal 2020.

LA LETTURA NELLE SCUOLE
Si dispone che attraverso appositi bandi gli uffici scolastici regionali individuino, all’interno delle reti fra scuole del medesimo ambito territoriale, una scuola che operi come “Polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado”. In particolare, ciascuna “scuola Polo” è chiamata a promuovere la collaborazione tra le scuole della rete e le istituzioni del territorio e ad organizzare la formazione del personale delle scuole della rete impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche.

LA “CARTA DELLA CULTURA”
Allo scopo di contrastare la povertà educativa e culturale, viene istituita una “Carta della cultura”, di importo nominale di 100 euro annui, destinata in particolare all’acquisto di libri, anche digitali, da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale e appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati.

DONAZIONI LIBRARIE
Si esclude dal campo di applicazione dell’Iva le cessioni gratuite di libri e relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni o danni – che non ne modificano comunque l’idoneità all’utilizzo – effettuate a favore di enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche.

SUL PREZZO DEI LIBRI
Viene modificata la disciplina del prezzo dei libri, regolata dalla legge n. 128 del 27 luglio 2011. In particolare, si riduce la percentuale massima di sconto sulla vendita di libri, inclusi quelli venduti per corrispondenza o tramite Internet. Questa percentuale massima viene fissata al 5 per cento, con possibilità di arrivare al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo.

Tali limiti non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purché i libri siano destinati all’uso dell’istituzione.

Si prevede inoltre che le case editrici, per un solo mese l’anno per ciascun marchio editoriale, possano praticare sconti fino al 20 per cento, con esclusione però dei titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. Anche i punti vendita possono, una sola volta l’anno, applicare sconti sui libri fino a un massimo del 15 per cento.

DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE LIBRERIE
Si istituisce, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l’Albo delle librerie di qualità. L’iscrizione è riservata alle librerie che esercitano in modo prevalente l’attività di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo, caratterizzato da continuità, diversificazione dell’offerta di libri e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio.

L’iscrizione nell’Albo attribuisce al punto di vendita – e non all’impresa commerciale – il diritto di utilizzo del relativo marchio per un periodo di tre anni, rinnovabile per il successivo triennio previa verifica della permanenza dei requisiti.

Si incrementa di 3,25 milioni annui, a decorrere dal 2020, il limite di spesa relativo al credito di imposta di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano.