Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 34, in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, politiche sociali connesse all’emergenza da COVID-19, cd. decreto “rilancio”.
L’Agenzia Giornalistica AgCult.it pubblica una scheda puntuale “Dl Rilancio: ok dal Senato, il testo è legge. Ecco le misure per cultura e turismo” sui numerosi interventi previsti nel provvedimento a sostegno dei settori della cultura e del turismo.
Dl Rilancio: ok dal Senato, il testo è legge. Ecco le misure per cultura e turismo
L’Aula del Senato ha approvato, in via definitiva, il decreto Rilancio. Dopo l’ok della Camera, arrivato la scorsa settimana, il provvedimento da 55 miliardi, sul quale il governo ha posto la questione di fiducia, ha incassato 159 voti favorevoli e 121 contrari. Il testo è ora legge. Tante le misure messe in campo dall’esecutivo per sostenere le difficoltà derivate dalla sospensione, per un lungo periodo, degli eventi di carattere culturale e degli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, nonché dalla chiusura, sempre per un lungo periodo, dell’accesso a istituti e luoghi della cultura: da quelle previste nel testo iniziale (Bonus vacanze, Fondo per la promozione turistica, sostegno ai musei statali, misure per i lavoratori, Parma capitale della Cultura 2021, etc), a quelle introdotte attraverso gli emendamenti nel corso dell’esame in commissione Bilancio (dalle risorse per la 18app al sostegno ai lavoratori intermittenti dello spettacolo, dall’incremento della “Carta per la cultura” alla musicoterapia, passando per Brescia e Bergamo Capitali della Cultura, sostegno alla ceramica artistica, risorse per il patrimonio immateriale Unesco e “Padova Urbs Picta”).
LE MISURE PER LA CULTURA:
per il 2020, si incrementa (da 130 mln) a 245 mln la dotazione complessiva dei Fondi di parte corrente e di parte capitale introdotti dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020) e destinati al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo. In particolare, il Fondo di parte corrente passa (da 80 mln) a 145 mln; il Fondo di parte capitale passa (da 50 mln) a 100 mln. Si prevede, altresì, un possibile incremento di 50 mln per il 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, già assegnate al Piano operativo “Cultura e turismo” di competenza del Mibact. Al contempo, tuttavia, a seguito dell’esame in V Commissione, si riduce di 9,6 mln per il 2020 l’incremento del Fondo di parte corrente, destinando tali risorse a misure di sostegno dei lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID19, fra i quali vi sono anche lavoratori intermittenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale (articolo 84);
si individuano criteri specifici per l’attribuzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) nel periodo 2020-2022, in deroga alla disciplina generale, e si prevede che per il 2020 le stesse risorse possono essere utilizzate anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei dipendenti degli organismi dello spettacolo (art. 183);
per il 2020 si introduce la possibilità di prevedere una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta per il cinema e l’audiovisivo, anche in deroga alle percentuali previste a regime, e si dispone che a scopi di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi automatici, i contributi selettivi, i contributi per le attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, nonché, a seguito dell’esame in V Commissione, i contributi per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali (art. 183);
a seguito dell’esame in V Commissione, si istituisce, con una dotazione di 10 mln per il 2020, il Fondo destinato al sostegno delle imprese e degli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, compresi gli enti in forma cooperativa e associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020, non già finanziati a valere sul FUS, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2020 (art. 183);
si istituisce il Fondo per le emergenze delle imprese e istituzioni culturali, con una dotazione, per il 2020, a seguito dell’esame in V Commissione, di 171,5 mln, destinato al sostegno dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali, nonché delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, inclusi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d’autore. Il medesimo Fondo è altresì destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Inoltre, per il 2020 si autorizza la spesa di 100 mln al fine di assicurare il funzionamento di musei ed altri istituti e luoghi della cultura statali (art. 183);
si istituisce il Fondo cultura, con una dotazione di 50 mln per il 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per tutela, conservazione, restauro, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. La dotazione del Fondo può essere incrementata con risorse di soggetti privati, che può consistere anche, a seguito dell’esame in V Commissione, in operazioni di microfinanziamento, mecenatismo diffuso, azionariato popolare e crowdfunding. Inoltre, per il 2021, la stessa dotazione può essere incrementata per 50 mln mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, già assegnate al Piano operativo “Cultura e turismo” di competenza del Mibact. L’istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative possono essere svolte da Cassa Depositi e prestiti, sulla base di una convenzione con il Collegio Romano. Inoltre, una quota delle risorse può essere destinata al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, gestito e amministrato a titolo gratuito dall’Istituto per il credito sportivo in gestione separata (art. 184);
si estende il credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo (Art bonus) anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti (art. 183);
si conferisce alla città di Parma, anche per il 2021, il titolo di Capitale italiana della cultura già attribuito per il 2020, al contempo stabilendo che la procedura che era in corso per il titolo di Capitale italiana della cultura 2021 si intende riferita al 2022. Al contempo, a seguito dell’esame in V Commissione, si prevede che il medesimo titolo è attribuito in via legislativa, per il 2023, in deroga alla procedura ordinaria, alle città di Bergamo e Brescia (art. 183);
a seguito dell’esame in V Commissione, si dispone che, per il 2020, il titolo di Capitale italiana del libro – previsto, a decorrere dal 2020, dalla L. 15/2020 – è conferito ad una città italiana direttamente dal Consiglio dei Ministri, senza l’apposita selezione (art. 183);
a seguito dell’esame in V Commissione, per il 2020 si incrementa di 15 mln il Fondo “Carta della cultura” istituito dalla Legge sulla lettura con una dotazione di 1 mln annui a decorrere dal 2020, e destinato a contribuire, con contributi di importo nominale pari a € 100, alle spese per l’acquisto di libri, anche digitali, nonché di prodotti e servizi culturali, da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati (art. 183);
a seguito dell’esame in V Commissione, per il 2020, si riconosce ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 30.000 euro un contributo, di importo non superiore a 200 euro, nel limite di spesa di 10 mln, per le spese sostenute per la frequenza di lezioni di musica presso scuole di musica iscritte nei registri regionali da parte di minori di 16 anni già iscritti alle medesime scuole alla data del 23 febbraio 2020, e per la frequenza di cori, bande e scuole di musica “riconosciuti da una pubblica amministrazione” (art. 105);
a seguito dell’esame in V Commissione, si autorizza la spesa di 1 mln per il 2020 al fine di sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale inserito nella Lista dell’Unesco, in ragione delle misure restrittive adottate in relazione all’emergenza da COVID-19 (art. 185-bis);
a seguito dell’esame in V Commissione, si modifica la disciplina relativa al rilascio di voucher relativi a titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura sospesi per l’emergenza sanitaria e, in particolare: si consente lo stesso anche con riferimento alle sospensioni disposte, prima dell’8 marzo 2020, nei primi territori interessati dalle misure di contenimento; si introduce esplicitamente la possibilità di rimborso (e non solo di emissione del voucher); si estende (da 12) a 18 mesi il termine di validità dello stesso voucher, che può essere emesso fino al 30 settembre 2020; si prevede che l’organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell’artista originariamente programmata è annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher, e che, in caso di cancellazione definitiva del concerto, l’organizzatore provvede immediatamente al rimborso (art. 183);
per il 2020, si autorizza la spesa di 10 mln per la realizzazione di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e degli spettacoli (art. 183);
si anticipa al 31 ottobre 2020 l’erogazione del contributo del cinque per mille (che riguarda anche il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici) relativo all’anno finanziario 2019 (art. 156);
per fornire sostegno ad artisti, interpreti ed esecutori, si fissa il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge per il deposito da parte dei commissari liquidatori del bilancio finale di liquidazione dell’Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) in liquidazione e si interviene sulla disciplina per il pagamento dei creditori, anche fissando in via legislativa il termine per la riscossione dei crediti, e su quella per la destinazione degli eventuali residui attivi e delle somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti. Al riguardo, in particolare, a seguito dell’esame in V Commissione, è stato previsto che le somme sono ripartite per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che intermediano diritti connessi al diritto d’autore (art. 185);
si proroga (dal 31 maggio 2020) al 16 settembre 2020 il termine per effettuare i versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché dell’IVA, per i soggetti che gestiscono teatri e sale da concerto, sale cinematografiche, compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli, per i soggetti che organizzano corsi ed eventi di carattere artistico o culturale, per i soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici. In particolare, il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la stessa data (art. 127, co. 1, lett. a));
si prevede che l’indennità mensile di € 600 riconosciuta per il mese di marzo ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente e abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a € 50.000 è erogata anche per i mesi di aprile e maggio 2020. Inoltre, si prevede che la stessa indennità è erogata per i mesi di aprile e maggio 2020 anche ai lavoratori iscritti al medesimo Fondo che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente e abbiano almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui derivi un reddito non superiore a € 35.000. Un’indennità mensile di € 600 per i mesi di aprile e maggio 2020 è altresì riconosciuta anche ai lavoratori intermittenti iscritti al medesimo Fondo che non siano titolari di pensione o di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020. A seguito dell’esame in V Commissione, si prevede, altresì, che, per i lavoratori intermittenti iscritti al medesimo Fondo pensioni, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l’indennità di 600 per i mesi di aprile e maggio 2020 è comunque riconosciuta sulla base degli stessi requisiti (almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui derivi un reddito non superiore a € 35.000);
si prevede che l’indennità di € 600 riconosciuta per il mese di marzo ai liberi professionisti titolari di partita IVA e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (fra i quali, in base al comunicato stampa del Mibact del 27 marzo 2020, sono compresi altri lavoratori autonomi con professionalità che non rientrano tipicamente in quelle dei lavoratori dello spettacolo, ma che sono comunque impegnati in questo settore) è erogata anche per il mese di aprile 2020 (art. 84, co. 1);
nell’ambito dell’estensione dei periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale (art. 19, D.L. 18/2020) e dei periodi di cassa integrazione in deroga (art. 22, D.L. 18/2020) (da 9) a 18 settimane – di cui 14 fruibili, ricorrendo determinate condizioni, tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020 e 4 tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020 – si prevede che i datori di lavoro dei settori spettacolo dal vivo e sale cinematografiche possono usufruire delle ultime 4 settimane, a determinate condizioni, anche per periodi precedenti il 1° settembre 2020 (art. 68, co. 1, lett. a) e art. 70, co. 1, lett. a);
si prevede che ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione (tra i quali, in base al comunicato stampa del Mibact del 14 maggio 2020 rientrano teatri, cinema, associazioni e fondazioni culturali) con ricavi o compensi non superiori a € 5 mln e che abbiano avuto una perdita di fatturato non inferiore al 50% nel periodo d’imposta precedente, spetta un credito d’imposta del 60% per le spese di affitto degli immobili in cui si svolge l’attività (art. 28);
si prevede, abrogando quanto introdotto dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 64), che ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione si applica un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di € 200 mln per il 2020 (art. 125);
si prevede che le imprese con un volume di ricavi non superiore a € 250 mln, e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 (mentre rimane fermo il versamento dell’acconto), né della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Tale previsione si applica, in base al comunicato stampa del Mibact del 14 maggio 2020, anche al settore culturale (art. 24).
si incrementano di € 30 mln le risorse destinate, per il 2020, alla Card cultura per i diciottenni, utilizzabile per l’acquisto di determinati prodotti culturali. Pertanto, le risorse da destinare a coloro che compiono 18 anni nel 2020 ammontano a € 190 mln (art. 183).
si destinano al comune di Matera, per il 2020, € 1,5 mln, consentendo, dunque, di non utilizzare le proprie risorse finanziarie per l’applicazione, fino al 31 dicembre 2020, di specifiche previsioni relative al personale introdotte al fine di governare e di gestire il ruolo di Capitale europea della cultura riconosciuto per il 2019 (art. 118);
si autorizza la spesa di € 2 mln per il 2020 per la realizzazione e il completamento del programma della città di Padova candidata dall’UNESCO all’iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto “Padova Urbs Pietà Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento” (art. 184).
si dispone il rifinanziamento della legge per la tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2021 da destinare all’elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell’attività ceramica artistica e tradizionale, con la finalità di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 nei settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità nonché di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche. Alla valutazione dei progetti provvede il Consiglio nazionale ceramico (art. 52-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente);
LE MISURE PER IL TURISMO:
si istituisce nello stato di previsione del MIBACT un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato; il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive;
si consente l’incremento del Fondo, nella misura di 100 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (art. 178);
si istituisce nello stato di previsione del MIBACT il Fondo per la promozione del turismo in Italia, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale (art. 179);
si istituisce un fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator in considerazione dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al fondo è attribuita una dotazione di 25 milioni di euro per il 2020 (art. 182);
concessione di un credito, per il periodo d’imposta 2020 e utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale, in favore di nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro (Bonus vacanze) (art. 176);
abolizione della prima rata IMU per i possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività (art.177).
si prevede la definizione dei codici ATECO per le attività del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive nelle aree ad alta densità turistica (art. 182);
si novella l’art. 88-bis del Cura Italia in materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici, anche in relazione alla sospensione di viaggi e iniziative di istruzione. Le modifiche prevedono: l’estensione a diciotto mesi del periodo di validità dei voucher emessi a titolo di rimborso; l’estensione dell’obbligo di restituzione della somma versata, senza emissione del voucher, ai rimborsi relativi ai programmi internazionali di mobilità studentesca degli studenti del quarto anno della scuola secondaria di secondo grado; l’ampliamento delle possibilità di utilizzo del voucher; i criteri per il rimborso dei voucher non utilizzati. Infine, viene istituito un fondo per assicurare l’indennizzo dei consumatori titolari di voucher non utilizzati alla scadenza di validità, e non rimborsati a causa della insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore (art. 182).